Acque

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale regionale delle acque pubbliche Firenze 8 marzo 2003, n. 4

Composizione del Tribunale regionale delle acque - In seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 138 Rd 1775/1933 - Necessità di sostituire il funzionario dell'ex Genio civile aggregato con un magistrato assegnato alla Corte d'appello - Sussiste

Tribunale delle acque

Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze - Sentenza 8 marzo 2003, n. 4

Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze — Sentenza 8 marzo 2003, n. 4

 

(omissis) 

Oggetto specifico del provvedimento di esproprio, pronunziato in favore del demanio regionale (delibera della Giunta comunale di S. Pietro Terme del 28 gennaio 1997, n. 58) è un'area con soprastante fabbricato, di mq 56. Questo manufatto ha ricevuto, negli atti di parte del presente giudizio, denominazione differente. Varrà quella di opera di presa, dal momento che il nome di chiusa si attaglia più propriamente alla costruzione posta immediatamente a monte dell'edificio già di proprietà (...) e che appartiene senza contestazione alla mano pubblica. Dall'opera di presa le acque del torrente Sillaro possono essere convogliate nel canale di Medicina, che non costituisce acqua pubblica, per come stabilito dal decreto luogotenenziale 29 ottobre 1918, in Gu 13 febbraio 1919 e come ribadito dall'Ufficio Tecnico Erariale con la nota di cui si dirà in seguito.

La natura di acqua pubblica sarebbe stata peraltro assai dubbia, anche in assenza dei provvedimenti anzidetti, in conseguenza del fatto che si tratta di canale alimentato dalle acque immessevi da un'opera certamente privata (che appunto per questo è stata oggetto di esproprio) in forza di concessione di grande derivazione, come espressamente si afferma nella delibera della Giunta regionale del 21 luglio 1992 n. 3481.

Non è stata tuttavia eccepita dalle convenute amministrazioni, né rilevata d'ufficio, nei termini di cui all'articolo 38 Cod. proc. civ., l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in favore di quella del Tribunale di Bologna. Ne rimane affermata la competenza di questo giudice, con l'ulteriore conseguenza che il regime delle impugnazioni sarà quello di cui agli articoli 142 e 200 del Rd 11 dicembre 1933, n. 1775.

Può ulteriormente rilevarsi che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. 10-17 luglio 2002, n. 353) della norma di cui all'articolo 138 del Rd 1775/1933, nella parte in cui essa prevedeva che del collegio giudicante facesse parte un funzionario del Genio Civile, questo Tribunale rimane costituito da una sezione della Corte di Appello e decide con l'intervento di tre votanti, tutti magistrati ad essa designati dal primo Presidente.

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