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Sentenza Tribunale Palermo 16 ottobre 2001

Occupazione di fondi necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione o di utilizzazione di acqua pubblica - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sussiste

Tribunale

Tribunale di Palermo, Sezione prima civile - Sentenza 16 ottobre 2001

Tribunale di Palermo, Sezione prima civile — Sentenza 16 ottobre 2001

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Palermo

Il dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni in funzione di Giudice Unico della 1a Sezione civile ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento iscritto al n. 13227 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2000 vertente tra

(...), nata a ............... (..) il .........., rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Cucchiara e Vincenzo Cucchiara del Foro di Sciacca, elettivamente domiciliata a Palermo in Via Roma 471 presso il recapito del dr. Leonardo Cucchiara

(attrice)

contro

1) Ente di Sviluppo Agricolo (Esa), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via delle Nereidi 13, presso lo studio dell'avv. Mario Del Noce, che lo rappresenta e difende

2) Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliato in Via Alcide De Gasperi n. 81 presso i suoi uffici

3) Consorzio (...), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta 1, presso lo studio del prof. avv. Ferdinando Mazzarella, che lo rappresenta e difende

(convenuti)

Oggetto: condannatorio

 

Il Gu,

letti gli atti, visto l'articolo 281 sexies C.p.c.,

ritenuto che l'attrice ha proposto due distinte domande, l'una di opposizione alla stila della indennità di espropriazione di una porzione mq 623 di un appezzamento di terreno già di sua proprietà, sito in agro di Ribera Contrada ............, e l'altra di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di altra porzione del medesimo appezzamento di terreno, non contemplata nel decreto di espropriazione;

rilevato che l'espropriazione per cui è lite è stata preordinata alla "realizzazione dei lavori per le reti irrigue di distribuzione delle zone idriche dipendenti dal serbatoio Castello";

che a questa stregua, con riferimento alla prima di dette domande, sussiste la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Palermo in forza del disposto dell'articolo 140 lettera d) Rd 11 dicembre 1933 n. 1775, che attribuisce alla cognizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione o di utilizzazione di acqua pubblica;

ritenuto, infatti, che la speciale competenza in materia di opposizione alla stima delle indennità relative alla espropriazione ed occupazione di immobili, prevista dall'articolo 140 lettera d) del Tu 11 dicembre 1933 n. 1775 in ragione della natura dell'opera (opere idrauliche, di bonifica e di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche) per la cui esecuzione o manutenzione i provvedimenti suddetti sono pronunciati, si pone in rapporto di eccezione a regola rispetto alla competenza del Tribunale ex articolo 51 legge 25 giugno 1865 n. 2359;

che, pertanto, essa è rimasta al di fuori dell'ambito applicativo degli articoli 19 e 20 legge 22 ottobre 1971 n. 865, con cui, in deroga alla legge fondamentale, sono stati devoluti alla competenza in unico grado della Corte di Appello in composizione ordinaria i giudizi di opposizione alla stima delle indennità di occupazione e di espropriazione nei procedimenti espropriativi condotti ai sensi della medesima legge n. 865/71 (in questo senso, Tribunale sup.re acque 24 giugno 1985 n. 34, Rass. giur. Enel 1987, 512);

rilevato che la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche resta confermata nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, disponendo l'articolo 34 Dlgs n. 80/98, nel testo introdotto dall'articolo 7 legge n. 205/2000 (comma terzo lettera b) che nulla è innovato in ordine ad essa "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa";

considerato, con riguardo alla seconda delle domande proposte dalla (...), tendente al risarcimento del danno per l'occupazione di un'area di circa 100 mq non compresa nel decreto di espropriazione, che sussiste parimenti la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Palermo;

che, infatti, il già menzionato articolo 34 Dlgs n. 80/98 per un verso devolve (primo comma) alla giurisdizione del Ga le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche ………..in materia urbanistica ed edilizia" e qualifica a questi fini (secondo comma) la materia urbanistica come concernente "tutti gli aspetti dell'uso del territorio", ma, per altro verso, dispone che "Nulla è innovato" in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque (terzo comma lettera a);

ritenuto, in tale contesto, che, avendo il Tribunale Superiore delle acque pubbliche giurisdizione in unico grado in materia di interessi legittimi e quale giudice di appello per le questioni in materia di diritti rispetto alle sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, la clausola di salvezza posta dall'articolo 34 comma III lettera a) Dlgs n. 80/98 postula, anche nell'attuale quadro normativo, la competenza di questi ultimi nelle ipotesi previste dall'articolo 140 Tu, in linea con il tradizionale criterio di distinzione tra diritti ed interessi ;

considerato che una scelta siffatta appare, ancora una volta, giustificata dalla natura dell'opera (opere idrauliche, di bonifica e di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche) per la cui esecuzione o manutenzione i provvedimenti ablativi sono pronunciati, e dalla specializzazione che essa evoca (tale da far sì che i Tribunali regionali pronuncino con l'intervento di un funzionario tecnico);

rilevato, dunque, che anche rispetto alla pretesa risarcitoria della (...) va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale e la competenza del giudice specializzato, stante l'interpretazione oggi dominante dell'articolo 140 lettera d) Rd 11 dicembre 1933 n. 1775, secondo cui, a fronte della costruzione di un'opera idraulica, non è dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive (ab origine o non) dei requisiti di legittimità, avendo il legislatore inteso assoggettare ad una disciplina uniforme situazioni giuridiche che, pur sostanzialmente diverse nei presupposti soggettivi ed oggettivi, sono in realtà tutte collegate dall'identità dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque (cfr. Cass.Civ.Sezione I, Sentenza 04704 del 21/04/1993);

considerato, infine, che, per il principio della soccombenza, l'attrice deve essere condannata alla rifusione della metà delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti;

che dette spese vanno liquidate nell'intero, nei rapporti con il Consorzio (...), in complessive lire 2.880.000 (così ridotta la notula di parte) di cui lire 160.000 per esborsi, lire 1.220.000 per competenze e 1.500.000 onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 10% su competenze ed onorari ed oltre I.V.A. e C.p.A., nei rapporti con l'Ente di Sviluppo Agricolo (d'ufficio), in complessive lire 2.740.000 di cui lire 120.000 per esborsi, lire 1.220.000 per competenze e 1.400.000 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.p.A e nei rapporti con l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, d'ufficio, in complessive lire 2.420.000 di cui lire 1.220.000 per competenze e lire 1.200.000 per onorari di avvocato, oltre le spese eventualmente prenotate a debito e compensate, ricorrendo giusti motivi, per la restante metà;

 

PQM

 

Il Tribunale, in persona del giudice unico dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni,

definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti costituite, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte da (...) nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Esa), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in persona dell'Assessore pro-tempore, e del Consorzio (...), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per essere competente il Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Palermo.

Condanna l'attrice alla rifusione della metà delle spese del presente giudizio in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Esa), dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e del Consorzio (...), rispettivamente liquidate, nell'intero, in complessive lire 2.740.000 oltre I.V.A. e C.p.A, in complessive lire 2.420.000 oltre le spese eventualmente prenotate a debito ed in complessive lire 2.880.000 oltre rimborso spese generali nella misura del 10% su competenze ed onorari ed oltre I.V.A. e C.p.A, spese, tutte, distinte come in motivazione e compensate per la restante metà.

Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2001 .

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