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Milano, 5 maggio 2003

Auto nuove, le istruzioni governative per risparmiare carburante e ridurre le emissioni

(Alessandro Radrizzani)

I venditori di auto dovranno apporre in modo visibile su ciascuna auto nuova un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2. Lo ha stabilito il Dpr 17 febbraio 2003, n. 84 che, al fine di fornire informazioni complete ai consumatori in merito ai consumi di carburante delle automobili di nuova produzione ed alle loro emissioni di biossido di carbonio (che è il gas ad effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento terrestre), individua una serie di obblighi di diversa natura in capo ai costruttori, ai rivenditori, al MinAttività produttive e alla Camere di commercio.

 

Ambito di applicazione. Il Dpr si applica solamente alle autovetture nuove, cioè ai "veicoli a motore destinati al trasporto di persone", aventi almeno quattro ruote (oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata) e "al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente" (ex Dm 29 marzo 1974).

 

Obblighi del MinAttività produttive. Il Ministero delle attività produttive deve:

— approntare con cadenza annuale la "guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2", che dovrà contenere, tra l'altro, dati relativi a tutti i modelli di auto nuove acquistabili nell'Ue, alle auto più "virtuose" in commercio nell'Ue e consigli agli automobilisti per ottimizzare le proprie modalità di guida;

— trasmettere alla Commissione Ce, entro il 31 dicembre 2003, una "relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni" del Dpr 84/2003.

 

Obblighi dei costruttori. Il costruttore, cioè "la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione" (articolo 1 del decreto in questione) deve:

— fornire al MinAttività produttive, per il 2003 entro il 19 maggio e per gli anni a seguire entro il 15 dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i modelli di auto nuove acquistabili nell'Ue e raggruppati per marca e in ordine alfabetico e, per ogni modello, la menzione del tipo di carburante e del consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 (scopo: redazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2);

— fornire al MinAttività produttive, entro il 15 settembre 2003 ed assieme ai responsabili dei punti vendita, le informazioni necessarie per approntare la "relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni" del Dpr 84/2003;

— fornire a tutti i responsabili di punto vendita dei propri modelli, entro il 3 giugno 2003, un manifesto in formato cartaceo contenente "l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2"; il modello, aggiornato almeno ogni 6 mesi, deve contenere tra l'altro i dati relativi alle auto più "virtuose" a seconda del carburante utilizzato.

 

Obblighi dei rivenditori. I responsabili dei punti vendita dovranno:

— apporre entro il 3 luglio 2003, su ogni auto in vendita o nelle immediate vicinanze un'etichetta relativa "al consumo di carburante e alle emissioni di CO2", che dovrà tra l'altro contenere un richiamo alla guida al risparmio di carburante;

— consegnare gratuitamente ai consumatori che ne facciano richiesta la guida al risparmio di carburante in questione;

— esporre entro il 3 luglio 2003, per ciascuna marca di auto presente nel punto vendita, un "manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2", elaborato sui dati forniti dal costruttore;

— fornire al MinAttività produttive, entro il 15 settembre 2003 ed assieme ai costruttori, le informazioni necessarie per approntare la "relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni" del Dpr 84/2003.

 

Obblighi delle Camere di commercio, industria ed artigianato. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio dovranno vigilare sugli adempimenti previsti dal Dpr in questione; le stesse provvederanno ad informare periodicamente il Ministero delle attività produttive "ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto".

 

Sanzioni. La violazione delle disposizioni individuate dal Dpr 84/2003 comporterà una sanzione da 250 a 1.000 euro.   

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