Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Liguria 19 marzo 2003, n. 354

Atti non direttamente concernenti la tutela di specifici beni ambientali - Associazioni ambientaliste riconosciute - Legittimazione ad agire - Sussiste

Tar Liguria

Sentenza 19 marzo 2003, n. 354

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima,

composto dai Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1168/2002 R.G. proposto da Fondazione Fai — fondo per l'ambiente italiano, Associazione italiana per il world wide fund for nature — Wwf, Italia Nostra, Associazione Legambiente, Associazione verdi ambiente e società — V.A.S., Lega per l'abolizione della caccia, Pro natura Genova, Federazione nazionale pro natura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. D. Granara, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via alla porta degli archi n. 10;

 

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti B. Baroli e G. Benghi dell'avvocatura regionale, presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n. 15;

l'Ente Parco di Portofino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M.A. Quaglia, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Roma n. 3;

nei confronti di

Associazione Touring club italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.F. Ferrari e P. Alberti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica n. 2;

(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), non costituitisi in giudizio;

 

per l'annullamento

del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 12/8/2002 avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio dell'Ente Parco di Portofino e di ogni atto connesso, fra cui ove occorra dell'articolo 8 dello Statuto del medesimo Ente approvato con delibera consiliare n. 61 del 26/6/2002; nonché del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 13/9/2002, avente ad oggetto integrazione al decreto n. 128 suddetto di rinnovo del Consiglio dell'Ente Parco di Portofino, e di ogni altro atto connesso;

 

visto il ricorso, l'atto di motivi aggiunti ed i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione e dell'Ente Parco intimati nonché dell'associazione controinteressata;

viste le memorie difensive;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore per la pubblica udienza del 12 dicembre 2002 il giudice Dr. Davide Ponte;

uditi altresì per i ricorrenti l'Avv. Granara, per la Regione Liguria l'Avv. Baroli, per l'Ente resistente l'Avv. Quaglia, per l'associazione controinteressata l'Avv. Falcone in sostituzione dell'Avv. Ferrari;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il gravame introduttivo del giudizio le associazioni odierne ricorrenti, nella rispettiva qualità di fondazione proprietaria di beni nel territorio del Parco di Portofino e di associazioni aventi finalità di tutela dei valori paesaggistici ambientali, esponevano di aver designato due membri esperti per il Consiglio dell'Ente parco di Portofino nelle persone di (...) e (...).

Con il decreto n. 128 del 12/8/2002 il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle varie designazioni, nominava quali membri del suddetto Consiglio nove soggetti, fra i quali (...) e (...) quali esperti designati dalle associazioni ambientaliste.

Avverso tale decreto si muovevano pertanto le seguenti censure:

— violazione degli articoli 5 e 10 Lr 12/95 e 6 comma 1 lettera g) dello Statuto dell'Ente Parco di Portofino, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere, in quanto è stata disattesa la designazione congiunta delle associazioni ambientaliste attraverso la nomina del soggetto isolatamente designato dal Touring club italiano, (...);

— violazione degli articoli 5 e 10 Lr 12/95 e 6 comma 2 lettera g) dello Statuto dell'Ente Parco di Portofino, eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento di potere, in quanto la nomina del (...) non ha finalità ambientali ma di promozione turistica ed economica;

— violazione degli articoli 5 e 10 Lr 12/95 e 6 comma 2 lettera g) dello Statuto dell'Ente Parco di Portofino, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e di procedimenti selettivi, sviamento, in quanto la Regione non ha valutato i curricula richiesti in ordine ai soggetti designati;

— violazione degli articoli 7, 9, 10, 13 Lr 12/95 e dei principi generali in tema di funzionamento degli organi collegiali e di elezione degli organi direttivi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione e sviamento, in quanto la nomina di solo nove quindicesimi non consente la piena operatività del Consiglio;

— violazione della legge 394/91, della Lr 12/95 e dello Statuto dell'Ente Parco e dei principi generali in tema di procedimenti concorsuali, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, in specie per mancata predeterminazione dei criteri in base ai quali svolgere la procedura selettiva.

Le amministrazioni e l'associazione intimate, costituitesi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità, per carenza di legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti, ed il rigetto del gravame.

Con atto di motivi aggiunti veniva impugnato il successivo decreto n. 140 del 13/9/2002, attraverso il quale la Regione nominava gli altri membri del Consiglio dell'Ente Parco in questione. Avverso tale provvedimento venivano mosse le seguenti censure:

— violazione degli articoli 1 ss. legge 444/94, eccesso di potere per invalidità dell'atto e falsità della causa, inidoneità a conseguire gli effetti, erroneità del presupposto, con conseguente invalidità degli atti successivi;

— violazione degli articoli 5 e 10 Lr 12/95 e 6 comma 1 lettera g) dello Statuto dell'Ente Parco di Portofino, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento di potere, in considerazione dell'erroneità della nomina del rappresentante del touring club.

Anche avverso tali censure le amministrazioni e l'associazione costituite in giudizio ribadivano le conclusioni già formulate in termini di inammissibilità e rigetto, eccependo altresì la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione della intervenuta nomina, su designazione della Provincia di Genova, del membro esperto designato (...).

Alla pubblica udienza del 12/12/2002, in vista della quale le parti resistenti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

 

Diritto

La presente controversia ha ad oggetto i decreti con cui l'amministrazione regionale competente ha provveduto in due successive occasioni a nominare i membri del Consiglio dell'Ente Parco di Portofino ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, la quale risulta essere stata invocata sia dall'amministrazione procedente negli atti impugnati, sia da parte ricorrente quale normativa violata, sia dalle altre parti costituite in sostanziale difesa dei provvedimenti: occorre pertanto prendere le mosse dall'analisi di tale disciplina e, in particolare, dall'articolo 10 il quale al primo comma prevede che "i Consigli degli Enti di gestione, per le aree protette già individuate o istituite con legge regionale come sistemi di aree naturalistiche ambientali, come parchi regionali, come riserve naturali o come aree protette, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto sulla base dei criteri di cui all'articolo 5"; quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che "nel Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione deve essere garantita la presenza di rappresentanti degli Enti locali, delle Province interessate per territorio, di esperti indicati dalla Provincia, dalle Associazioni di cui alla legge n. 349/1986 e da Università degli Studi".

In termini attuativi della legislazione regionale, lo Statuto dell'Ente Parco di Portofino all'articolo 6, nella nuova stesura scaturita dalla delibera consiliare n. 61 del 16 giugno 2002, disciplina la specifica composizione del Consiglio prevedendo, oltre a soggetti predeterminati (quali i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Parco, lettera b, ed il Presidente del Consorzio per le deleghe in agricoltura competente per territorio, lettera d), una serie di membri individuati sulla base delle designazioni effettuate da enti od istituzioni che appaiono prescelte sulla scorta del dettato normativo di cui all'articolo 5 sopra richiamato; in particolare, per quanto di rilievo nel caso di specie, in base alla lettera g) è prevista la nomina di due esperti designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste di cui alla legge n. 349 del 1986, che abbiano rappresentanza in Liguria. Analoga, ma più ristretta, previsione era contenuta nella lettera d) del medesimo articolo 6 nella formulazione anteriore alla suddetta modifica, approvato con delibera consiliare n. 94 del 15 settembre 1997, pur se limitata alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 legge 349 cit.. Le odierne ricorrenti lamentano sostanzialmente l'illegittimità della nomina effettuata dal Presidente della Giunta regionale, in specie a cagione della scelta di due membri ai sensi della richiamata lettera g) non conforme alla necessaria designazione congiunta e, più in generale, alla ratio sottesa alla normativa vigente.

Preliminarmente, le difese delle parti odierne resistenti eccepiscono l'inammissibilità del gravame, anche in relazione ai proposti motivi aggiunti, per carenza di interesse all'impugnazione in capo alle associazioni ricorrenti. In particolare, si sostiene che le associazioni ambientaliste sarebbero legittimate a ricorrere unicamente laddove si sia in presenza di una lesione di un interesse ambientale concreto, rilevante in base ad una specifica normativa; pertanto, in considerazione dell'eccezionalità della suddetta legittimazione, l'applicazione della stessa non potrebbe riguardare provvedimenti che, lungi dall'incidere in via immediata su di un determinato bene ambientale, si limitano a nominare i membri del Consiglio dell'Ente Parco.

Tale prospettazione non può essere condivisa. In primo luogo, nell'ambito della presente fattispecie le associazioni cc.dd. ambientaliste partecipano attivamente, e sulla base della normativa vigente sopra richiamata, al procedimento di nomina dei membri del Consiglio dell'Ente Parco, in specie attraverso la designazione ad esse riservata di due membri; a tale proposito, assumono preminente rilievo, con riferimento allo specifico procedimento in contestazione, le note datate 30/4/2002 (prot. 60440/405) e 17/7/2002 (prot. 96212/667) con cui il competente dipartimento regionale per la pianificazione territoriale paesistica ed ambientale, rispettivamente sulla scorta dell'originaria e sopravvenuta formulazione dell'articolo 6 dello Statuto sopra richiamato, ha invitato le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a formulare o confermare le designazioni degli esperti da nominare nel Consiglio del medesimo Ente parco. Orbene, come emerge dall'elenco allegato alla nota definitiva del 17/7/2002, ed ivi espressamente richiamato, tutti i soggetti giuridici odierni ricorrenti risultano essere stati oggetto di specifica richiesta in qualità di associazioni riconosciute dal Ministero competente.

Questo Collegio è consapevole dell'infondatezza, nell'attuale sistema di giustizia amministrativa, della tesi che pretende di procedere sulla base della semplice equazione "partecipazione procedimentale — interesse all'impugnazione"; al riguardo, la superficialità del collegamento emerge anche alla luce della eterogeneità degli interessi nonché delle funzioni per cui è previsto l'intervento di soggetti privati nelle diverse sedi procedimentali, che non sempre sono connesse ad interessi specifici tali da integrare i presupposti necessari in termini di legittimazione ad adire il giudice amministrativo.

Tuttavia, nel caso di specie le associazioni interessate dalla nota regionale non hanno inteso far valere, in termini di mero interesse partecipativo, un proprio interesse di parte; infatti, la suddetta partecipazione avviene sulla scorta di una disciplina normativa specifica, prevista dalla legge regionale e dallo statuto dell'Ente Parco, che ne prevede l'intervento a fini, non meramente privati o collaborativi ma piuttosto, costitutivi, in specie per la designazione di alcuni dei membri che devono essere nominati attraverso il provvedimento conclusivo del medesimo procedimento. Di conseguenza, l'intervento delle associazioni ricorrenti in sede procedimentale, diretto a fornire alcuni degli elementi costitutivi del provvedimento finale, avviene al fine di garantire il rispetto degli interessi pubblici primari relativi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, la cui preminenza deve essere tenuta in evidente considerazione dall'amministrazione procedente e la cui vigenza è dimostrata proprio dalla espressa partecipazione attiva alla nomina delle associazioni caratterizzate dal perseguimento delle stesse finalità.

Tutte le associazioni odierne ricorrenti appaiono quindi legittimate nel caso de quo, in specie alla luce dei vizi dedotti i quali attengano alla falsa applicazione delle norme sulla designazione dei membri da parte delle stesse associazioni, le quali sarebbe state illegittimamente violate secondo la prospettazione attrice.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si volesse intendere il contributo delle associazioni come collaborativo, l'opinione prevalente in dottrina e condivisa dal Collegio impone il riconoscimento della possibilità di impugnare gli atti procedimentali ed endoprocedimentali dai quali derivi l'elusione delle garanzie partecipative; nel caso di specie, a fronte dell'intervenuta richiesta di designazione di cui alle note regionali richiamate, il primo atto lesivo e conseguentemente impugnabile non poteva che essere il successivo decreto di nomina che ha disatteso le indicazioni fornite dagli apporti richiesti alle associazioni stesse.

In secondo luogo, la legittimazione contestata pare sussistere anche sulla base della più generale normativa richiamata dalle parti, a tenore della quale (articolo 18 comma 5 legge 8 luglio 1986 n. 349) "le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi".

In generale quindi, sulla scorta del combinato disposto degli articolo 13 e 18 legge 349 cit. la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che si assumano illegittimi, spetta alle associazioni di protezione ambientale che siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente; peraltro, la giurisprudenza prevalente ha esteso tale legittimazione in via pretoria in capo alle associazioni che, in base al grado di rappresentatività di interessi collettivi connessi alla tutela ambientale, il giudice accerti, caso per caso, titolari del possesso dei requisiti di rappresentatività ed attività predetti, con riferimento alla rilevanza esterna, da cui è caratterizzata l'azione dell'associazione, ed alla continuità dell'attività di tutela ambientale svolta (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182).

Per ciò che concerne poi l'effettiva estensione della legittimazione, la prevalente opinione giurisprudenziale ha avuto modo di precisare che le associazioni individuate in applicazione dell'articolo 13 sopra citato sono legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo ogni provvedimento autoritativo che incida sull'ambiente, anche se lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030). E' stato altresì precisato, dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa parte resistente, che le associazioni ambientaliste, quando sono prive dei requisiti soggettivi previsti dalla legge (riconoscimento con apposito decreto ministeriale, definizione statutaria di interesse ambientale riconducibile ai criteri "ex lege" n. 349 del 1986 o ravvisabili in altra normativa avente rango di normazione primaria e che individui i beni da considerarsi ambientali) non possono ritenersi legittimate ad impugnare atti o provvedimenti che rilevino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo diretti soltanto ad un'utilizzazione del territorio senza alcuna incidenza su quanto possa ritenersi dotato di riflessi ambientali (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878). Pertanto, ragionando a contrario, parrebbe doversi dedurre che nell'ipotesi in cui le stesse associazioni abbiano i requisiti indicati, come nel caso de quo, le stesse possano impugnare atti anche non direttamente concernenti la tutela di specifici beni ambientali.

Peraltro, nel caso di specie non si impone una lettura così ampia, e solo in parte condivisibile, quale quella desumibile dalla stessa giurisprudenza citata dalla Regione; infatti, il provvedimento in oggetto riguarda il rinnovo di un organo direttivo di un ente parco, titolare di specifiche e concrete funzioni incidenti su di un particolare bene ambientale, di elevato pregio quale è il Parco di Portofino, patrimonio non solo per la Regione Liguria ma per l'intera comunità nazionale; da ciò ne consegue come l'oggetto del provvedimento impugnato rivesta un interesse diretto in ordine alla tutela di un bene istituzionalmente e normativamente riconosciuto di particolare interesse ambientale.

In ogni caso, in ordine all'accertamento della sussistenza della vantata legittimazione deve ritenersi esclusa l'operatività di ogni automatismo e l'indagine sull'esistenza delle condizioni dell'azione deve essere sempre effettuata caso per caso, non solo con riferimento all'accertamento della includibilità delle associazioni ricorrenti nel novero dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, ma anche in relazione alla individuazione dell'ambito in cui riconoscere la tutela giudiziale, seppur con la prudenza richiesta dalla necessità di non creare spazi alla giustiziabilità di interessi non motivati con solidi e concreti riferimenti alla realtà sostanziale sottostante; conseguentemente, la medesima legittimazione va concretamente verificata alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta e delle censure dedotte, attraverso le quali deve essere fatto valere un interesse comunque connesso alle finalità di tutela del bene ambientale; a titolo di esempio, è ben possibile che la violazione di norma di azione poste a fondamento dell'attività amministrativa, in ambito urbanistico ovvero di realizzazione di opere pubbliche, finisca con l'incidere su di un interesse ambientale e paesistico sotteso alle finalità perseguite dalle associazioni riconosciute (sul principio e la relativa applicazione cfr. ad es. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 6/12/2002 n. 5093 sul restauro del Teatro alla Scala). Nel caso di specie, come detto, la necessaria valutazione ha esito positivo sia sotto il profilo formale del riconoscimento ex articolo 13, sia in ordine allo specifico legame con il procedimento contestato, e nei limiti delle censure dedotte in merito a tale legame, cui le associazioni ricorrenti hanno attivamente ed istituzionalmente partecipato in termini costitutivi.

Peraltro, per ciò che concerne in via generale l'individuazione delle finalità ambientali dei provvedimenti impugnati a fini di riconoscimento della legittimazione ad impugnare, come la stessa Corte costituzionale (cfr. ad es. sentenze 26 luglio 2002 n. 407 e 20 dicembre 2002 n. 536) abbia avuto modo recentemente di ribadire che la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo l'ambiente da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo del territorio e la tutela della salute; di conseguenza, le suddette finalità ambientali possono riguardare anche provvedimenti su "materie" distinte ma pur sempre legate alla tutela di un valore di tale rilievo.

Infine, non può essere sottaciuto che nella presente fattispecie la Fondazione FAI odierna ricorrente agisce altresì nella qualità di soggetto proprietario di beni immobili situati nell'Ente Parco, di particolare pregio e di interesse collettivo come risulta dai vincoli ivi posti; al riguardo, anche in considerazione della rilevanza delle funzioni e dei compiti spettanti al Consiglio, in specie relativamente a beni soggetti a specifici vincoli quali quelli appena richiamati di proprietà della stessa ricorrente, pare sussistere in capo alla medesima fondazione un interesse concreto ed attuale a contestare la scelta dei membri chiamati a far parte dello stesso Consiglio.

Sempre in via preliminare, le parti odierne resistenti eccepiscono la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto anche il secondo membro designato in origine dalle associazioni ricorrenti è entrato a far parte comunque del Consiglio dell'Ente Parco, in quanto designato dalla Provincia di Genova e nominato con il secondo dei provvedimenti impugnati.

Anche tale eccezione non appare fondata.

Invero, osserva il Collegio, nel caso di specie le associazioni ricorrenti intendevano far valere non l'interesse del soggetto designato quale persona fisica, quanto piuttosto l'interesse proprio dei medesimi soggetti ricorrenti al rispetto della normativa che assicura la nomina di due soggetti designati sulla base delle finalità istituzionali perseguite dalle stesse associazioni. La successiva nomina della medesima persona fisica è stata effettuata sulla scorta della designazione di un soggetto distinto, il quale persegue finalità ed obiettivi istituzionali in gran parte distinti rispetto a quelli oggetto di primario interesse in capo alle associazioni ricorrenti; ciò, oltre ad emergere dalla normativa specifica che distingue le relative designazioni, appare logicamente desumibile alla luce della varietà delle funzioni e dei compiti che, in tema di territorio, risultano fare capo alla Provincia e che non possono non riverberarsi sul mandato attribuito al soggetto designato dalla stessa.

In ogni caso, la riconosciuta legittimazione delle associazioni ricorrenti evidenzia la permanenza del relativo interesse ad ottenere una decisione nel merito, sulla base della quale le stesse potrebbero raggiungere l'effetto favorevole derivante dalla necessità di un nuovo procedimento in parte qua. Passando all'analisi del merito della controversia, con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione della normativa applicata nel caso di specie, e sopra richiamata, nonché diversi profili di eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere, in quanto risulterebbe disattesa la designazione congiunta delle associazioni ambientaliste attraverso la nomina del soggetto isolatamente designato dal Touring club italiano, (...).

La censura appare fondata.

Dall'analisi dell'ampia documentazione acquisita al processo in via istruttoria emerge che, sulla scorta della richiesta formulata dalla Regione in sede procedimentale, le associazioni ambientaliste interpellate hanno indicato quasi unanimemente i medesimi due candidati nelle persone di (...) e (...) (cfr. in particolare docc. nn. 4, 6, 7, e 8 di parte ricorrente). Diversamente, la nomina di cui ai decreti impugnati ha riguardato, sempre in relazione ai due membri esperti designati dalle associazioni ambientaliste (cfr. decreto n. 128 del 12/8/2002), (...) e (...); quest'ultimo soggetto, in particolare, risulta designato unicamente dall'associazione Touring club italiano. Se da un lato non si possono contestare la natura di quest'ultima associazione e le finalità dalla stessa perseguite, dall'altro le censure dedotte colgono nel segno laddove contestano la mancata nomina dei soggetti designati dalla prevalenza delle associazioni a ciò legittimate e, in specie, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla diversa scelta effettuata.

A tale proposito, la normativa oggetto di applicazione, e sopra riportata, in via generale (articolo 5 Lr 12/95) richiede che sia garantita la presenza, fra gli altri soggetti, di esperti indicati dalle Associazioni di cui alla legge n. 349/1986; in via di attuazione del suddetto precetto, lo Statuto dell'Ente intimato ha previsto, in entrambe le versioni succedutesi, la designazione congiunta di due esperti da parte delle medesime associazioni. La necessità di dare un senso logico alla previsione, anche in termini di ragionevolezza in ordine al rapporto con la legislazione regionale a monte, per un verso impone di escludere la necessità di eventuali unanimità o di particolari preclusioni in capo a quella o piuttosto a quell'altra associazione, le quali vanno al riguardo poste su di un piano di assoluta parità; per un altro, tuttavia, impone di prendere in serio e concreto esame le diverse designazioni, dando in prima battuta prevalenza alle designazioni che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. Ciò non esclude, a fronte del potere di nomina in capo ai massimi organi regionali, la possibilità di procedere a specifiche valutazioni nell'ambito delle diverse designazioni non unanimi o comunque contrastanti, in specie laddove le stesse designazioni non contengano evidenti indicazioni maggioritarie, ma le relative determinazioni devono fondarsi sulle eventuali particolarità del caso concreto, attraverso la doverosa esplicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta; in particolare, l'obbligo di motivazione discende, oltre che dai principi generali in materia di attività amministrativa (articolo 3 legge 241 del 1990), dalla evidente connessione esistente fra il potere esercitato e gli interessi collettivi di salvaguardia di beni di particolare pregio per le amministrazioni operanti e per tutti i cittadini.

Nel caso di specie, diversamente, a fronte della quasi unanime designazione in capo a due soggetti, senza alcuna indicazioni delle specifiche ragioni contrarie l'organo regionale ha disatteso le designazioni ed i principi desumibili dalla normativa vigente, attraverso la scelta di un soggetto che ha ottenuto la designazione da parte di una sola delle numerose associazioni riconosciute interpellate.

Nella medesima ottica, appaiono fondati i rilievi, sostanzialmente analoghi, contenuti nelle censure di cui al secondo ed al terzo motivo di gravame, attraverso i quali si contestano i medesimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, nel disattendere in parte le designazioni assolutamente prevalenti l'amministrazione regionale ha omesso qualsiasi indicazioni delle ragioni della scelta e del relativo bilanciamento, né ha preso in considerazione le emergenze di cui ai curricula presentati.

Costituiscono principi riconosciuti in giurisprudenza sia l'obbligo di motivazione dei provvedimenti d i nomina (cfr. ad es. per alcune applicazioni Consiglio Stato sez. IV, 27 giugno 1996, n. 804 e Tar Friuli V.G. 18 gennaio 1999, n. 9), sia l'impossibilità di integrare l'omessa motivazione di un provvedimento nel successivo contesto del giudizio amministrativo sulla legittimità del medesimo atto (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1396 e Tar Campania sez. V, Napoli, 3 maggio 2002, n. 2502). Sotto il primo profilo, nel caso di specie non è possibile rifarsi agli atti dell'istruttoria, considerati in alcuni casi elementi sufficienti a ritenere adempiuto l'obbligo suddetto, in considerazione del fatto che nel caso de quo, alla luce delle motivate designazioni e degli annessi atti acquisiti dalla Regione, proprio dall'iter procedimentale svolto emergono dati contrari alla scelta effettuata. Sotto il secondo profilo, peraltro, neppure in tale sede sono state fornite specifiche e concrete indicazioni delle ragioni poste a fondamento della scelta effettuata in sostanziale contrasto con la normativa vigente.

L'accoglimento dei motivi di cui sopra appare sufficiente a ritenere fondato il ricorso; tuttavia, ragioni di completezza impongono l'esame delle ulteriori censure dedotte, anche al fine di fornire ulteriori indicazioni all'amministrazione in sede di esecuzione della pronuncia e di riesercizio dell'attività amministrativa.

Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 7, 9, 10, 13 Lr 12/95 e dei principi generali in tema di funzionamento degli organi collegiali e di elezione degli organi direttivi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione e sviamento, in quanto la nomina di solo nove quindicesimi non consente la piena operatività del Consiglio.

Peraltro, la censura appare, in primo luogo, inammissibile per genericità, in quanto il presente gravame risulta proposto unicamente nei confronti dei decreti di nomina del Consiglio dell'Ente Parco intimato, cosicché ciò che concerne il successivo funzionamento appare allo stato, ed in relazione all'oggetto del giudizio, meramente ipotetico. In secondo luogo, gli stessi profili sono sostanzialmente superati alla luce della successiva integrazione del medesimo Consiglio, avvenuta attraverso la nomina dei membri vacanti con l'adozione del decreto oggetto dei motivi aggiunti. Tuttavia, le contestate modalità costituiscono una conferma dell'anomalia del procedimento seguito e che hanno comportato l'accoglimento dei primi motivi di ricorso, in quanto la rilevanza degli interessi sottesi alle nomine e delle funzioni conseguentemente esercitate dal Consiglio impone l'adozione di procedure conformi ai principi generali dettati per l'attività amministrativa ai sensi degli articoli 97 Cost. e 1 ss. legge 241 del 1990.

Per ciò che concerne il quinto motivo di gravame, con il quale parte ricorrente lamenta la violazione della normativa generale sulle aree protette e principi generali in tema di procedimenti concorsuali, nonché ulteriori profili di eccesso di potere, in specie per mancata predeterminazione dei criteri in base ai quali svolgere la procedura selettiva, le relative censure appaiono in parte genericamente dedotte ed in parte superate dall'interpretazione posta a fondamento dell'applicazione della normativa applicata nel procedimento in questione ed oggetto di accoglimento in ordine ai primi tre motivi. Nel caso di specie, gli elementi desumibili dallo Statuto in ordine alle modalità di designazione appaiono sufficienti, senza la necessità di forzare principi dettati in ordine a procedure, quali quelle concorsuali, aventi diverse e peculiari finalità rispetto a quelle di nomina di membri di consigli direttivi di enti gestionali. Invero, le indicazioni di cui alla normativa vigente applicata e la conseguente operatività deve essere connessa ai principi generali dell'attività amministrativa, valevoli non solo e non tanto per le procedure concorsuali ma altresì in ordine agli atti di nomina in esame; rientra pertanto nella discrezionalità dell'amministrazione predeterminare dei criteri per il caso di designazioni non congiunte, essendo sufficiente in alternativa seguire le indicazioni della normativa ed esplicare le concrete e logiche motivazioni poste a fondamento della scelta nell'ottica degli interessi pubblici perseguiti dall'ordinamento nell'attribuzione di un ben determinato potere amministrativo.

Passando ad analizzare i motivi aggiunti, proposti con ricorso depositato in data 24/10/2002, il primo concerne la presunta violazione della normativa in materia di prorogatio degli organi, con conseguente invalidità degli atti successivi. A tale proposito, vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in merito al quarto motivo di gravame: l'oggetto del presente giudizio, anche sulla base della natura del presente giudizio di legittimità, è strettamente individuato nei decreti di nomina dei membri del consiglio dell'Ente parco, cosicché appare inammissibile e generica una censura diretta sostanzialmente a contestare l'invalidità di eventuali atti successivi, presumibilmente esistenti ma non individuati.

Per ciò che concerne invece le censure dedotte nel secondo dei motivi aggiunti, attraverso le quali si ribadiscono le violazioni già proposte avverso la nomina del (...), le stesse non fanno che riproporre sostanzialmente quanto dedotto in ordine ai vizi di cui ai primi tre motivi del ricorso principale e, pertanto, non può che essere richiamato quanto sopra argomentato al riguardo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso appare fondato in ordine alle prime tre censure appena richiamate; ne consegue per l'effetto l'annullamento dei decreti impugnati nella parte in cui provvedono alla nomina del Consiglio dell'Ente Parco di Portofino relativamente ai membri designati ai sensi dell'articolo 6 lettera g) dello Statuto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per ciò che concerne le parti resistenti.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese relativamente alle parti controinteressate non costituitesi in giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le parti resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Dichiara compensate le ulteriori spese di giudizio in ordine alle parti controinteressate non costituitesi in giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2002.

Depositata in segreteria il 19 marzo 2003

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