Dm Ambiente 22 maggio 2007, n. 105
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Dlgs 196/2003
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 22 maggio 2007 , n. 105
(Gu 24 luglio 2007 n. 170)
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali — Codice in materia di protezione dei dati personali — e, in particolare, l'articolo 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;
Viste le restanti definizioni del codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerate le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le sue finalità pubbliche, individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;
Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonché la diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali le interconnessione e la comunicazione a terzi;
Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;
all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale — serie generale — n. 2, del 3 gennaio 2006;
Acquisito in data 21 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota UL/2007/2814 del 28 marzo 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da l a 3, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili detenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" di ciascuna scheda, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.
2. I1 presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.