Imballaggi

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 30 ottobre 1997

Statuto Conai

N.d.R.: il presente decreto non è stato mai pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

 

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 30 ottobre 1997

Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai)

Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visti in particolare gli articoli 38, comma 2, e 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevedono la costituzione di un Consorzio nazionale imballaggi per garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio ed il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di procedere con ogni urgenza all'approvazione dello statuto tipo ai sensi dell'articolo 41, comma 6, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine della costituzione del citato consorzio nazionale imballaggi (Conai) per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreta

Articolo 1

1. È approvato lo statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

 

Articolo 2

1. Il presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) invierà lo statuto del Consorzio al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Statuto Conai

Testo aggiornato alle modifiche approvate dall'Assemblea del 23 aprile 20081

Titolo I

Denominazione — Sede — Durata

Articolo 1

Denominazione — Sede

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale Imballaggi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Conai".

2. Il Consorzio ha sede in Roma.

Articolo 2

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, con le modalità indicate nell'articolo 31, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata

di cui al comma 1.

Titolo II

Scopo — Oggetto — Programma generale

Articolo 3

Scopo e oggetto

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall'articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.

2. Il Conai, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché delle previsioni dell'articolo 224 del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'articolo 225 di detto decreto legislativo e dall'articolo 4 del presente statuto;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale Conai di cui alla lettera h) ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal Conai;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'articolo 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato "contributo ambientale Conai";

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale Conai;

m) fornisce i dati e le informazioni richiesti dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questo tracciati;

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti.

3. Il Conai può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), con l'Unione delle Province Italiane (Upi) o con le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione.

In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238 del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

4. Il Conai inoltre, su richiesta dell'Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbia accertato la mancata attivazione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 205 di detto decreto, e in particolare degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1 del presente articolo, può sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive. L'attività sostitutiva può essere svolta solo per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio richiamati dal comma 1 e in via temporanea e d'urgenza, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali, opportunamente identificati, per l'organizzazione e (o) integrazione del servizio ritenuto insufficiente, e al Conai venga corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.

5. L'accordo di cui al comma 3 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cui al comma 3, uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il Conai subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1.

6. Il Conai collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse.

7. Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Articolo 4

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Conai elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi indicati nella lettera a).

3. Il Conai, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e gestione. Una relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è inoltre trasmessa per il parere allo stesso Osservatorio entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e le eventuali modificazioni e integrazioni allo stesso, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Anci.

Titolo III

Consorziati

Articolo 5

Requisiti e numero dei consorziati

1. Il Conai è costituito dalle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi. Si considerano:

  • produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. I produttori e gli utilizzatori partecipano al Conai in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.

3. Ai soli fini dell'applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 25 del presente statuto le imprese sono ulteriormente distinte:

  • nell'ambito della categoria dei produttori, in due componenti espressione: a) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio; b) delle imprese produttrici di imballaggi. Ciascuna componente della categoria dei produttori è suddivisa in sei sub-componenti, una per ciascuno dei sei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro);
  • nell'ambito della categoria degli utilizzatori, in due componenti espressione: a) dei commercianti e distributori; b) degli utilizzatori diversi dai primi. Questi ultimi sono divisi in tre sub-componenti: utilizzatori alimentari, utilizzatori chimici, altri utilizzatori.

4. Al Conai devono partecipare le imprese produttrici che aderiscono a uno dei consorzi previsti dall'articolo 223, secondo quanto previsto dall'articolo 221, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative imprese utilizzatrici di ogni livello fino al consumo.

La partecipazione è obbligatoria anche nel caso di mancato riconoscimento di un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 o di revoca ai sensi dell'articolo 221, commi 5 e 9 del suddetto decreto legislativo.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 6

Ammissione dei consorziati — Quote di partecipazione

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda con la quale:

  • dichiara al Consiglio d'amministrazione del Conai di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5, commi 1 e 3, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
  • indica il consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttrice o del cui sistema faccia parte come utilizzatrice.

2. Nella domanda di cui al comma 1 ogni impresa può altresì conferire all'associazione imprenditoriale alla quale aderisce specifica delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi del successivo articolo 21, comma 2. Limitatamente alle imprese che rientrano nel limite dimensionale indicato nel comma 4, la delega può anche conseguire a una disposizione dello statuto dell'associazione imprenditoriale che preveda espressamente il conferimento della delega con l'adesione alla stessa.

3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a Euro 5,16 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di euro 100.000,00. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:

i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;

ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.

4. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di euro 500.000,00, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di euro 5,16.

5. Ciascun consorziato nella domanda di cui al comma 1 attesta inoltre, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 3 o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

6. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita anche in via telematica, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 3 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 4, il consorziato può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 5.

7. Il Consiglio d'amministrazione controlla le domande presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti. Il regolamento di cui all'articolo 30 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una domanda con dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 5.

8. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi del precedente comma 6, il consorziato versa al Conai l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.

9. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.

10. Il regolamento previsto dall'articolo 30 o il Consiglio d'amministrazione con proprie deliberazioni possono, ai fini dell'ammissione al Conai, individuare ulteriori dati o, qualora sussistano obiettive ragioni commerciali e (o) contabili, prevedere criteri forfetari di determinazione dell'importo variabile della quota di partecipazione, nonché approvare modelli standard della domanda di ammissione.

I modelli sono inoltrabili, anche per via telematica, sia direttamente sia tramite le associazioni imprenditoriali di categoria alle quali le imprese aderiscono. Il Consiglio d'amministrazione può altresì approvare guide e manuali divulgativi relativi alla partecipazione al Conai e all'applicazione del contributo ambientale contenenti anche specificazioni delle previsioni statutarie e regolamentari.

Articolo 7

Obblighi dei consorziati

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio le somme previste dall'articolo 14.

2. I consorziati sono altresì obbligati a:

a) trasmettere al Consiglio d'amministrazione i programmi, le relazioni, i dati e le notizie il cui invio al Conai sia previsto dalla legge ovvero sia da questo richiesto attenendo all'oggetto consortile;

b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

c) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;

d) favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 8

Sanzioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio d'amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 30 individua le infrazioni e le sanzioni applicabili, e fissa in ogni caso le disposizioni procedimentali per la comminazione delle sanzioni.

Articolo 9

Recesso dei consorziati

1. Il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni d'ammissione o nel caso in cui il consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Conai.

3. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.

Articolo 10

Esclusione del consorziato

1. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio, nel caso in cui sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e, al di fuori dei casi di cessazione dell'attività, deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11

Accrescimento della quota

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Articolo 12

Trasferimento delle quote

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa, di fusione e scissione. 14

Titolo IV

Fondo consortile — Contributo ambientale — Esercizio sociale

Articolo 13

Fondo consortile — Fondi di riserva

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:

a) le quote di partecipazione;

b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.

2. Sono altresì costituiti specifici fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'articolo 9-quater del decreto legislativo 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. I fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico per la relativa tipologia di materiale di imballaggio.

3. L'Assemblea può costituire ulteriori fondi di riserva indivisibili ai sensi dell'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 14

Contributo ambientale Conai

1. Il contributo ambientale Conai è dovuto ai fini della ripartizione dei costi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), del presente statuto e della copertura delle spese di gestione del Consorzio. Il contributoè determinato dal regolamento previsto dall'articolo 30 per ciascun materiale di imballaggio.

Per la determinazione e il versamento al Conai del contributo si applicano i seguenti principi:

a) sono a carico dei consorziati i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali venga chiesto, in conformità all'accordo concluso ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, dalla competente amministrazione di procedere al ritiro, nonché gli oneri per il loro riciclaggio e recupero, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee;

b) le somme dovute dai consorziati a fronte dei costi di cui alla lettera a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;

c) le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale Conai dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal Conai, ovvero la dicitura "contributo ambientale Conai assolto". In nessun caso sono ammesse in fattura diciture diverse da quest'ultima. Il regolamento previsto dall'articolo 30 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali documenti concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da consegnare al cessionario che li richiede in occasione delle successive cessioni;

d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un consorziato che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del consorziato cessionario. Il regolamento previsto dall'articolo 30 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera m), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;

e) le somme prelevate ai sensi della lettera c) e quelle dovute ai sensi della lettera d) sono versate al Conai, rispettivamente, dal consorziato percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'Iva concernente la relativa operazione, indicando, in considerazione della tipologia del materiale di imballaggio, il consorzio previsto dall'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore;

f) le somme prelevate ai sensi della precedente lettera c) sono soggette a vincolo di destinazione e non appartengono al consorziato percettore che, fino al versamento previsto dalla lettera e), ne ha la mera disponibilità precaria;

g) le somme versate al Conai ai sensi della precedente lettera e) sono da questo incassate in nome e per conto dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri, concluse le convenzioni di cui al comma 2 e salvo quanto previsto nel comma 3, lettere d) ed e), nonché nel comma 4.

2. Il contributo ambientale Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Per tali fini il contributo è attribuito dal Conai, con apposite convenzioni, a ciascun consorzio costituito ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dal Programma generale elaborato dal Conai ai sensi del precedente articolo 4 e in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Le convenzioni prevedono:

a) l'espressa accettazione da parte di ciascun consorzio delle norme dello statuto e del regolamento del Conai che disciplinano la determinazione, l'incasso, il versamento e l'utilizzazione del contributo ambientale;

b) le modalità di incasso del contributo da parte del Conai e della sua attribuzione a ciascun consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i fini e nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 2;

c) la possibilità per il Conai di verificare il rispetto:

— dell'utilizzazione del contributo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

— degli obiettivi indicati nel comma 2, al termine di ciascun quinquennio;

d) all'esito delle verifiche degli obiettivi previste dalla lettera c) del presente comma:

— le modalità dell'eventuale destinazione di una quota aggiuntiva del contributo ambientale Conai ai consorzi che abbiano realizzato percentuali di recupero o di riciclaggio superiori a quelle indicate per la loro tipologia di materiale nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali richiamati dall'articolo 220 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152;

— le modalità di riduzione della quota del contributo riconosciuto ai consorzi che non abbiano raggiunto gli obiettivi percentuali di recupero indicati nel Programma generale per la loro tipologia di materiale;

e) l'acquisizione da parte del Conai, nel caso in cui questo subentri nella conclusione delle intese con gli enti locali ai sensi del precedente articolo 3, comma 5, di una quota del contributo ambientale riconosciuto ai consorzi ai quali è subentrato; la quota è determinata dal Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei criteri di contenimento delle spese e di efficienza della gestione, per la copertura dei costi di tale attività. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del Conai, con il vincolo della suddetta destinazione;

f) la penale determinata dal regolamento previsto dall'articolo 30 nel caso di mancata o incompleta trasmissione al Conai delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Conai in merito al contributo ambientale e alla sua utilizzazione.

4. Una quota del contributo ambientale è in ogni caso acquisita dal Conai, nella misura determinata secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 30, per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni previste dall'articolo 3 del presente statuto e dal versamento obbligatorio previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto anche degli altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del Conai assieme a quelle relative alle quote acquisite ai sensi del comma 3, lettere d) ed e).

5. In via eccezionale, il contributo ambientale Conai può essere escluso o stabilito in misura forfetaria o ridotta dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento, se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da apposite indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni di una specifica tipologia di imballaggio, nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi.

Articolo 15

Esercizio sociale — Bilancio — Rimborsi e contributi di terzi — Divieto di distribuzione degli avanzi

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. Ai non consorziati possono essere chiesti, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, rimborsi e contributi ai sensi dell'articolo 224, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi tra detti terzi i produttori e gli utilizzatori non consorziati nel cui interesse il Conai effettui il versamento obbligatorio previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o svolga altre attività previste dalla legge.

5. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

Titolo V

Organi Consortili — Direttore generale

Articolo 16

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Presidente e i due Vice Presidenti;

d) il Collegio dei sindaci.

Articolo 17

Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e da inviare con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento alle associazioni che abbiano esercitato le deleghe previste dall'articolo 6, comma 2, nonché, con riferimento alla precedente Assemblea, alle associazioni e ai consorzi delegati ai sensi dell'articolo 21, comma 4, secondo periodo, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 18

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a Euro 5,16 il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori Euro 5,16 interamente versati.

2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'articolo 5, comma 4, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna Assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'articolo 30, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 30 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

Articolo 19

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'articolo 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei sindaci, secondo quanto stabilito dall'articolo 26 del presente statuto;

c) determina il compenso dei sindaci e il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfetario delle spese, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo;

d) determina l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o a una società di revisione, in quest'ultimo caso conferendole l'incarico e determinandone il compenso ai sensi dell'articolo 27;

e) delibera sulle modificazioni del regolamento previsto dall'articolo 30, salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, lettera l);

f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere al Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'articolo 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'articolo 15, comma 3.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 15, comma 3.

4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'articolo 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

Articolo 20

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente articolo 2, comma 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'Assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'articolo 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio.

L'Assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 21

Rappresentanza nell'Assemblea

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai consorzi previsti dall'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le Assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Conai.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni e i consorzi di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'articolo 5, comma 3, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 22

Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da ventinove membri, dei quali ventotto eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori quattordici amministratori, di cui due per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi e due per l'intera categoria dei produttori, e alla categoria degli utilizzatori gli altri quattordici amministratori, dei quali sette espressione dei commercianti e dei distributori. Il ventinovesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'articolo 30 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.

2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai ventotto membri eletti dall'Assemblea.

3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare uno degli altri consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci. Se vengono a cessare anche tutti i sindaci o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, se del caso, dei nuovi sindaci, è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Articolo 23

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) e dall'articolo 4, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articolo 221, comma 6, e 223, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) deliberare in merito alla conclusione dell'accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), con l'Unione delle Province Italiane (Upi) o con le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) deliberare l'effettuazione dell'attività sostitutiva prevista dall'articolo 3, comma 4;

d) deliberare sulla conclusione delle convenzioni locali nell'ipotesi dell'articolo 3, comma 5;

e) deliberare in merito a ogni altra funzione indicata nell'articolo 3;

f) deliberare in merito alle convenzioni previste dall'articolo 14, comma 2;

g) valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno dai consorzi previsti dall'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente all'elenco dei consorziati, e dai produttori che adottano uno dei sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto, unitamente all'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema, assumendo a riguardo, se del caso, le opportune deliberazioni;

h) deliberare in merito alle verifiche, alle destinazioni, alle riduzioni e alle acquisizioni previste dall'articolo 14, comma 3, lettere c), d) ed e);

i) valutare i piani specifici presentati dai soggetti di cui alla lettera g);

l) ferma per ogni altra modificazione la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), approvare se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative alla determinazione del contributo ambientale Conai e alle modalità del suo versamento, in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 14 e tenuto conto dei reali costi sostenuti;

m) deliberare la conclusione, con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva Ue 94/62, di eventuali accordi volti a perseguire in regime di reciprocità la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;

n) deliberare nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Conai, qualora siano superati a livello nazionale gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 4, eventuali forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'allegato E alla Parte quarta di detto decreto;

o) deliberare la conclusione, con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti dall'articolo 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo, di accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari;

p) concludere, con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese, anche estere, accordi temporanei volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al Conai e (o) alle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi;

q) destinare i fondi di cui all'articolo 13, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto;

r) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

s) approvare il bilancio preventivo annuale;

t) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 25, il Presidente e i Vice Presidenti stabilendone i compensi e, eventualmente, indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo;

u) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;

v) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

z) assumere le deliberazioni su materie specificamente assegnate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento previsto dall'articolo 30.

3. Spetta altresì al Consiglio d'amministrazione:

a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei consorziati e deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli stessi;

b) applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'articolo 8 del presente statuto;

c) determinare le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;

d) nell'ambito dell'attività di verifica delle convenzioni segnalare eventuali difformità delle stesse rispetto all'accordo di programma quadro stipulato dal Conai ai sensi dell'articolo 3, comma 3, all'Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

e) curare la comunicazione all'Osservatorio e ai Ministeri sopra indicati di eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

f) curare la trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, dato o notizia previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) autorizzare il Presidente o i Vice Presidenti a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

h) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare le proprie attribuzioni indicate nel comma 3, determinando i limiti della delega, a un Comitato esecutivo. In tal caso il Comitato esecutivo è composto da quattordici amministratori, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti che ne fanno parte di diritto. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati scegliendoli in modo che, tenuto conto della rappresentatività dei componenti di diritto:

  • sette siano espressione della categoria dei produttori, di cui uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e il settimo per l'intera categoria dei produttori;
  • sette siano espressione della categoria degli utilizzatori, suddivisi tra le due relative componenti di cui all'articolo 5, comma 3, in maniera che, alternativamente a ogni elezione del Comitato esecutivo, quattro appartengano a una componente e tre all'altra.

5. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.

6. Il Consiglio d'amministrazione può altresì delegare al Presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare al Presidente, ai Vice Presidenti e ad altri consiglieri specifici incarichi e conferire poteri relativi alle operazioni correnti al Direttore generale secondo quanto indicato nel successivo articolo 27.

Articolo 24

Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno venti dei suoi componenti.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro compnente del Consiglio.

Articolo 25

Presidente — Vice Presidenti

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione assembleare. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio d'amministrazione elegge due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione assembleare secondo i seguenti criteri:

  • qualora il Presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due Vice Presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle relative componenti di cui all'articolo 5 comma 3;
  • qualora il Presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un Vice Presidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro Vice Presidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'articolo 5 comma 3 alla quale non appartiene il Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

Articolo 26

Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono così nominati: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Se il controllo contabile è affidato dall'Assemblea al Collegio sindacale tutti i sindaci devono essere iscritti in tale registro, salvo quelli di nomina ministeriale.

2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale riferisce altresì all'Assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo.

5. I sindaci nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

6. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe nel rispetto di quanto previsto a riguardo dall'articolo 24, comma 1.

Articolo 27

Controllo contabile

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

3. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede del Consorzio.

4. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o alla società di revisione. In quest'ultimo caso ne conferisce l'incarico sentito il Collegio sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

6. L'incarico alla società di revisione può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 28

Direttore generale

1. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali, esercita i poteri relativi alle operazioni correnti del Consorzio attribuitigli dal Consiglio d'amministrazione.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, senza diritto di voto.

Articolo 29

Rappresentanza legale del Consorzio

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Scioglimento del Consorzio — Regolamento — Disposizioni finali

Articolo 30

Regolamento

1. È approvato un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento, che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Articolo 31

Liquidazione — Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto del disposto dell'articolo 13, comma 2, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 32

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economic o, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 33

Rinvio alle disposizioni del codice civile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

Titolo VII

Disposizioni di coordinamento

Articolo 34

Deleghe associative

1. Le deleghe per la partecipazione al Conai rilasciate alle associazioni imprenditoriali prima delle modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea dei consorziati di aprile 2008 conferiscono la rappresentanza a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 21 qualora non contengano limitazioni temporali.

2. È fatta salva la revoca della delega a norma di statuto.

Conai Statuto

Luglio 2008

Note redazionali

1.

Il presente testo contiene tutte le modifiche al Dm 30 ottobre 1997 apportate da Conai in data 28 aprile 2008.

Infatti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, Conai ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto a quanto richiesto dal Dlgs 152/2006 medesimo.

Pertanto, il testo che si riporta non da conto degli adeguamenti precedentemente deliberati da Conai ed approvati con Dm 7 marzo 2011 e Dm 11 luglio 2003, visto che non sono stati ancora approvati dai Ministeri competenti, ex articolo 224, comma 2, Dlgs 152/2006.

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