Direttiva 90/313/Ce
Accesso all'informazione in materia di ambiente
N.d.R.: il provvedimento in questione è stato abrogato, con decorrenza 14 febbraio 2005, dall'articolo 11 della direttiva 2003/4/Ce.
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Consiglio dell'Unione europea
Direttiva 7 giugno 1990, n. 90/313/Ce
(Guce 26 giugno 1990 n. L 158)
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che i principi e gli obiettivi enunciati nei programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973, del 1977 e del 1983, e segnatamente nel programma di azione del 1987, che, in particolare, invita a "delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali";
considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno dichiarato nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) che è importante, nel quadro delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, concentrare l'azione comunitaria su taluni settori prioritari, tra cui va annoverato il miglioramento dell'accesso all'informazione in materia ambientale;
considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nel parere sul quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale; che "le informazioni debbono essere rese accessibili a tutti attraverso un programma comunitario specifico";
considerando che l'accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione dell'ambiente;
considerando che l'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e/o le condizioni di concorrenza;
considerando che è necessario assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica nell'intera Comunità il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle basi di dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente, nonché quelle destinate a proteggerlo;
considerando che in taluni casi specifici e chiaramente definiti il rifiuto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente può essere giustificato;
considerando che il rifiuto da parte delle autorità pubbliche di comunicare le informazioni richieste deve essere motivato;
considerando che il richiedente deve avere la possibilità di presentare ricorso contro la decisione dell'autorità pubblica;
considerando che deve essere parimenti garantito l'accesso all'informazione relativa all'ambiente, in possesso di organismi aventi responsabilità pubbliche e che sono controllati dalle autorità pubbliche;
considerando che nell'ambito di una strategia globale di diffusione delle informazioni in materia ambientale occorre comunicare in modo attivo al pubblico informazioni generali sullo stato dell'ambiente;
considerando che l'applicazione della presente direttiva deve essere soggetta a revisione in base all'esperienza acquisita,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;
b) "autorità pubbliche", qualsiasi amministrazione pubblica che abbia responsabilità a livello nazionale, regionale o locale e che sia in possesso di informazioni relative all'ambiente, tranne gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative.
Articolo 3
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.
Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente disponibili.
2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:
— la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale;
— la sicurezza pubblica;
— questioni che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
— la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
— la riservatezza dei dati e/o schedari personali;
— il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo;
— il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all'ambiente cui esso si riferisce.
Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui sopra.
3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali.
4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato.
Articolo 4
Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.
Articolo 5
Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche siano rese disponibili alle stesse condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, tramite l'autorità pubblica competente, oppure direttamente dall'organismo stesso.
Articolo 7
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.
Articolo 8
Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita; alla luce di tali informazioni la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.
Articolo 9
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.