Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 12 settembre 2002

(Gu 17 gennaio 2003 n. 13)

Istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca 

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

di concerto con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 20 concernente il coordinamento delle attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i piani triennali della pesca e dell'acquacoltura nei quali è altresi' attuato il conferimento di risorse finanziarie per le attività di vigilanza e controllo delle attività di pesca;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 401, relativa al riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed all'istituzione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed, in particolare, l'articolo 2, comma IV, lettera a), che ha trasferito al predetto dicastero le funzioni in materia di acquacoltura e di pesca marittima già di competenza del Ministero della marina mercantile, di cui alle predette leggi n. 963 del 1965 e n. 41 del 1982;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che all'articolo 1 ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, nel successivo articolo 2, ha istituito il Ministero per le politiche agricole avente, tra i propri fini istituzionali, anche quello della gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione di Governo, che ha previsto tra l'altro, l'istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che all'articolo 2 ha disposto che la direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per i propri compiti istituzionali si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 2, che dispone che ogni Stato membro deve effettuare i controlli, all'infuori delle zone di pesca della Comunità, delle attività dei suoi pescherecci e 4, che sancisce che i controlli siano espletati da un servizio ispettivo dello Stato membro;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 4, che ha istituito il comando generale delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, con il quale il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è stato designato quale autorità competente responsabile del centro controllo nazionale della pesca;

Visto il dispaccio n. 82/030857/CCNP in data 13 maggio 2002, con il quale il comando generale delle capitanerie di porto ha proposto al Ministero delle politiche agricole forestali — direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, in relazione al contenuto del regolamento (Cee) n. 2847/93 del consiglio l'istituzione di un "Nucleo centrale ispettori pesca" e di compiti ad esso da assegnare;

Visto il dispaccio protocollo n. 6012396 in data 7 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali — Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con il quale, nel condividere l'iniziativa per l'istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca ed i compiti da assegnare, ha proposto che detta istituzione avvenga con provvedimento a firma congiunta;

Si dispone:

Articolo 1

È istituito il Nucleo centrale ispettori pesca, costituito da personale militare del Corpo delle capitanerie di porto. Dello stesso fa parte il personale militare delle singole direzioni marittime (due, un ufficiale ed un sottufficiale) che abbia effettuato corsi di indottrinamento sulla pesca marittima e sia in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e quattro ufficiali del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in possesso dei predetti requisiti.

Articolo 2

I compiti di tale Nucleo sono quelli previsti dal regolamento (Cee) n. 2847/93 del consiglio in data 12 ottobre 1993 e successive modificazioni, ed in particolare;

a) assistere gli ispettori della Comunità nelle visite di ispezione sulle attività di pesca nei porti nazionali e nelle attività di vigilanza e controllo in mare;

b) attuare, su richiesta del centro controllo nazionale pesca, il controllo della flotta nazionale atlantica di base nei porti esteri;

c) partecipare all'attività internazionale di vigilanza e controllo che viene espletata annualmente congiuntamente agli ispettori della Comunità e dei rappresentanti degli Stati membri interessati.

Il personale del Nucleo, per particolari esigenze, può essere impiegato anche per compiti diversi da quelli previsti nel presente articolo, ma sempre nel contesto della vigilanza e controllo delle attività di pesca.

Articolo 3

Il Nucleo, dipendente dal Centro controllo nazionale pesca istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, persegue le finalità di cui all'articolo 2 sulla base delle direttive emanate dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

Articolo 4

Il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per l'espletamento delle attività del Nucleo centrale ispettori pesca, si avvale delle risorse finanziarie pertinenti del piano triennale della pesca e l'acquacoltura.

Articolo 5

L'organizzazione del Nucleo, comprese le modalità di utilizzo dei mezzi aereo-navali, è disciplinata dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con apposite disposizioni interne.

Roma, 12 settembre 2002

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