Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1367/2006/Ce
Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale - Applicazione alle Istituzioni e agli Organi comunitari
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Parlamento europeo
Regolamento 6 settembre 2006, n. 1367/2006/Ce
(Guue 25 settembre 2006 n. L 264)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
visto il progetto comune approvato il 22 giugno 2006 dal comitato di conciliazione2 ,
considerando quanto segue:
(1) La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla protezione
della salute umana, promuovendo cosi uno sviluppo sostenibile.
(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente3 sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Al pari dei programmi precedenti4 , il sesto programma promuove un'attuazione e un'applicazione più efficaci della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.
(3) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in seguito denominata "convenzione di Aarhus"). La Comunità ha approvato la convenzione di Aarhus il 17 febbraio 20055 . È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione.
(4) La Comunità ha già adottato una esauriente normativa in costante evoluzione che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della convenzione di Aarhus. Occorrerebbe adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.
(5) È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Aarhus, vale a dire accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello delle istituzioni e degli organi comunitari.
(6) Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Aarhus sono senza discriminazioni sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.
(7) La convenzione di Aarhus detta una definizione molto ampia di "autorità pubblica". L'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. In base alla convenzione di Aarhus, si possono escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza con il regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione6 , le disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
(8) La definizione di "informazioni ambientali" nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio7 , ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Aarhus. La definizione di "documenti " di cui al regolamento (Ce) n. 1049/2001 comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.
(9) È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di "piani e programmi" tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus, mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorrerebbe definire i "piani e programmi in materia ambientale" in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica ambientale comunitaria o alla loro capacita di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi e priorità. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo programma di azione in materia ambientale dovrebbe essere adottato alla fine di tale periodo.
(10) Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, la definizione di diritto ambientale dovrebbe riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull'ambiente, quali figurano nel trattato.
(11) È opportuno che gli atti amministrativi di portata individuale possano essere soggetti a ricorso interno qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, dovrebbero poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di adottare un atto amministrativo. Dato che gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo possono essere esclusi, si dovrebbero egualmente escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni o gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi delle disposizioni del trattato.
(12) La convenzione di Aarhus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (Ce) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Aarhus. È necessario estendere l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.
(13) Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Aarhus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (Ce) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.
(14) Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo e indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.
(15) Le eccezioni previste dal regolamento (Ce) n. 1049/2001 dovrebbero trovare applicazione, fatte salve eventuali disposizioni più specifiche del presente regolamento in materia di richieste di informazioni ambientali. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell'ambiente. I termini "interessi commerciali" abbracciano accordi in materia di riservatezza conclusi da istituzioni o organismi che agiscono a titolo di istituto bancario.
(16) Ai sensi della decisione n. 2119/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità8 , è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio9 , adotta un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacita di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le decisioni n. 2119/98/Ce e n. 1786/2002/Ce.
(17) La convenzione di Aarhus impone alle parti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero individuare il pubblico ammesso a partecipare. La convenzione di Aarhus impone inoltre alle parti di adoperarsi, nella misura opportuna, per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale.
(18) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale e non avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull'accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato. In questo contesto, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità.
(19) Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati e efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto.
(20) Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell'ambiente che soddisfino determinati criteri, in particolare finalizzati ad assicurare che siano organizzazioni indipendenti e affidabili che abbiano dimostrato che il loro obiettivo primario e promuovere la protezione dell'ambiente, dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello comunitario di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un'istituzione o organo comunitario di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell'istituzione o organo in questione.
(21) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
Hanno adottato il presente regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivo
1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione Unece sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di seguito denominata "convenzione di Aarhus", stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:
a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;
b) assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;
c) prevede la partecipazione del pubblico riguardo all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
d) prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "richiedente": qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
b) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
c) "istituzioni o organi comunitari": le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
d) "informazioni ambientali": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
i) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
ii) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
iv) i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;
v) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii);
vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);
e) "piani e programmi in materia ambientale", i piani e i programmi:
i) elaborati ed eventualmente adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;
ii) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e
iii) che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.
Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.
La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;
f) "diritto ambientale": la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;
g) "atto amministrativo": qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti;
h) "omissione amministrativa": la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione o organo comunitario.
2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:
a) articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
b) articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);
c) articolo 195 (ricorsi al mediatore);
d) articolo 280 (procedimenti dinanzi all'Olaf).
Titolo II
Accesso alle informazioni ambientali
Articolo 3
Applicazione del regolamento (Ce) n. 1049/2001
Il regolamento (Ce) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni è dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.
Ai fini del presente regolamento, il termine "istituzione" di cui al regolamento (Ce) n. 1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario".
Articolo 4
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali
1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.
Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Le istituzioni e gli organi comunitari indicano, per quanto possibile, dove si trovano le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non sono disponibili in formato elettronico.
Le istituzioni e gli organi comunitari compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:
a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;
b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari;
c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, del trattato;
d) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;
g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.
3. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.
4. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.
Articolo 5
Qualità delle informazioni ambientali
1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.
2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.
Articolo 6
Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali
1. Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (Ce) n. 1049/2001, eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa comunitaria, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1049/2001, i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.
2. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali, quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.
Articolo 7
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario
Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/Ce presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.
Articolo 8
Cooperazione
In caso di minaccia imminente per la salute umana, la vita o l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/Ce, su richiesta delle stesse, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.
Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/Ce e n. 1786/2002/Ce.
Titolo III
Partecipazione del pubblico riguardo a piani e programmi in materia ambientale
Articolo 9
1. Mediante opportune disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni o organi comunitari, essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.
2. Le istituzioni e gli organi comunitari individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.
3. Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:
a) al progetto di proposta, se disponibile;
b) alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e
c) alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:
i) dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;
ii) dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché
iii) di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.
4. È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.
5. Nel decidere riguardo ad un piano o ad un programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Le istituzioni e gli organi comunitari informano il pubblico in merito al piano o al programma, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa la partecipazione del pubblico.
Titolo IV
Riesame interno e accesso alla giustizia
Articolo 10
Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi
1. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo.
Tale richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di sei settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro sei settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.
2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.
3. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo comunitario non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, detta istituzione o detto organo comunitario informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.
L'istituzione o l'organo comunitario è tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta.
Articolo 11
Criteri di legittimazione a livello comunitario
1. Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:
a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 13
Misure di applicazione
Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2007.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.