Rifiuti

Normativa Vigente

print

Direttiva Commissione Ce 2007/71/Ce

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Commissione delle Comunità europee

Direttiva 13 dicembre 2007, n. 2007/71/Ce

(Guue 14 dicembre 2007 n. L 329)

Direttiva 2007/71/Ce della Commissione del 13 dicembre 2007 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

1

La Commisisone delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del protocollo Marpol 73/78 sulla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi è entrato in vigore il 27 settembre 2003 e la sua versione riveduta è entrata in vigore il 1° agosto 2005.

(2) Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/59/Ce, con riguardo alle acque di scarico l'applicazione della direttiva medesima è sospesa per 12 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'allegato IV del protocollo Marpol.

(3) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/Ce, il comandante di una nave diretta verso un porto situato nella Comunità ha l'obbligo di compilare il modulo di cui all'allegato II della direttiva e di notificare tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto.

(4) L'allegato II non fa riferimento alle acque di scarico e deve essere pertanto modificato per includere queste ultime tra le categorie di rifiuti prodotti dalle navi che devono essere notificati prima dell'entrata nel porto. Le disposizioni della direttiva relative alle acque di scarico devono essere considerate combinatamente alle disposizioni dell'allegato IV del protocollo Marpol che prevedono, in condizioni specifiche, la possibilità di riversare le suddette acque in mare. Tali disposizioni si applicano fatti salvi eventuali più rigorosi obblighi di conferimento posti a carico delle navi in ottemperanza al diritto internazionale.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito dal regolamento (Ce) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/59/Ce è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Allegato

(omissis)1

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

Note redazionali

1.

Il presente allegato è stato inserito nel testo della direttiva 2000/59/Ce.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598