Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Liguria 5 novembre 2002, n. 1077

Inquinamento acustico provocato da un pubblico esercizio - Emissione di una ordinanza contingibile ed urgente - Illegittimità - Ricorso ai mezzi ordinari

Tar Liguria

Sentenza 5 novembre 2002, n. 1077

 

(omissis)

Fatto e diritto

È impugnata l'ordinanza di sospensione per giorni tre della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare la società ricorrente.

Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dell'impugnativa alla competente amministrazione statale di settore, sollevata dal Comune di Portofino.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio osserva che, per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente (cfr. per tutte Cons. St. Sez. IV, 28 marzo 1994 n. 291).

Infatti anche quando agisce nella veste di Ufficiale di Governo il Sindaco non può essere considerato organo dello Stato.

Nel merito il ricorso è fondato, in relazione alla rilevata violazione dell'articolo 38 della legge n. 142/1990.

A mente di tale disposizione il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.

Ora, più volte, è stato rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa come il ricorso a misure di tale natura deve assumere carattere eccezionale in relazione ad interventi temporanei ed urgenti che non comportano, quindi, un assetto definitivo della situazione presa in esame.

Ne discende che ove la condizione di minaccia, di pericolo o di disagio per la collettività necessiti di una definizione duratura e attenga a materie che sono regolate dagli ordinari strumenti normativi, non si rende applicabile il potere di ordinanza stabilito dall'articolo 38 della legge n. 142/1990.

Nella fattispecie gli episodi a cui l'ordinanza impugnata si riferisce riguardano il disturbo alla quiete pubblica attraverso emissioni sonore provenienti dal locale gestito dalla società ricorrente e superiori ai limiti consentiti in ore notturne.

Si tratta di comportamenti, espressamente considerati da specifiche discipline di settore sull'inquinamento acustico — legge n. 447/1995, Dpcm 14.11.1997 ed, inoltre, dal Codice penale — articolo 659 — che prevede l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a £.600.000 per chiunque reca disturbo al riposo delle persone mediante schiamazzi o abuso di strumenti sonori.

Ben poteva, pertanto, l'amministrazione comunale, avvalersi dei normali meccanismi operativi predisposti dall'ordinamento, ai fini dell'accertamento e della repressione delle commesse violazioni.

Devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori profili che deducono, sostanzialmente, l'inosservanza delle normative di settore, peraltro, non applicate, nella specie, dal Comune di Portofino.

Le spese possono compensarsi tra le parti;

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 20.6.2002.

(omissis)

Depositata in Segreteria il 5 novembre 2002.

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