Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Opcm 25 marzo 2020, n. 655 

Emergenza Covid-19 - Enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Deroghe alla legge 132/2016

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Deroghe | Emergenze | Appalti e acquisti verdi | Sanità / Igiene

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 25 marzo 2020, n. 655 

(Gu 28 marzo 2020 n.82 )

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;

Vista la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo 2020;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;

Considerata la necessità e urgenza di garantire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato la necessità di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al Covid-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del 2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale;

Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca ambientale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Articolo 1

Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonché dalle leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Articolo 2

Aree sanitarie temporanee

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile

(omissis)

Articolo 4

Disposizioni per gli enti locali

1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.

2. (omissis)

Articolo 5

Disposizioni per la Regione Sardegna

(omissis)

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Alle attività previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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