Energia

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Catania, 24 gennaio 2020

Il diritto a produrre energia e le nascenti figure dei prosumers e delle renewable energy communities

(Enrico Giarmanà)

(Un primo sguardo alle novità introdotte dagli artt. 21 e 22 della direttiva Ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018)

 

Vai ai paragrafi:

1. Introduzione

2.Gli obiettivi dell'Ue in materia energetica

3. Il Clean Energy Package: la Magna Charta dei diritti del prosumer

4.Le direttive Ue 2018/2001 e 2019/944: il consumatore quale nuovo protagonista del processo di transizione energetica europea, dimensione individuale e collettiva

5. Il "prosumer": brevi considerazioni sull'articolo 21 della direttiva 2018/2001

6. REC — Renewable Energy Communities (cenni)

7. Conclusioni

 

1. Introduzione

Il presente contributo intende fornire una sintesi, scevra da alcuna pretesa di esaustività, del quadro normativo, interno ed europeo, riguardante uno specifico profilo delle Fer (Fonti di energia rinnovabile) alla luce della recente direttiva Ue n. 2001 dell'11 dicembre 2018, i cui articoli 21 e 22 si potrebbe dire rappresentano il trait d'union tra l'attuale struttura del mercato energetico europeo – come risultante dall'imponente quadro riformistico avviato sin dai primi anni '901 – e gli ambiziosi obiettivi posti dall'accordo raggiunto in seno alla Conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015. Quest'ultimo infatti — intervenuto a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – pone l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni, entro l'ormai prossimo 2030, di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990.

In questo rinnovato contesto prospettico europeo, la consapevolezza che il ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce uno strumento di centrale importanza per ridurre le emissioni di gas a effetto serra2 , nonché per rispettare i correlati impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, ha condotto l'Ue verso una decisiva presa di posizione sul rapporto Fer-mercato energetico, potenzialmente in grado di ribaltare l'attuale assetto dell'industria energetica moderna, ancora per gran parte irrimediabilmente e ostinatamente legata all'approvvigionamento dalle fonti fossili3 .

La direttiva Ue 2018/2001 (cd. "RED II"), unitamente agli altri importanti strumenti normativi contemplati all'interno del cd. "Clean Energy Package" o "Winter package", segna un importante cambio di rotta verso il raggiungimento di tali obiettivi, dal momento che, come si vedrà, le disposizioni in essa contenute sanciscono precisi e puntuali obblighi che gli Stati membri dovranno perseguire, volti a realizzare complessivamente una vera e propria trasformazione del comparto energetico europeo nella direzione della totale deverticalizzazione e decentramento della produzione di energia elettrica, valorizzando la cd. generazione distribuita (GD), e ciò, soprattutto, al fine di realizzare compiutamente una piena ed effettiva liberalizzazione del mercato energetico.

Sotto questo profilo, gli articoli 21 e 22 del dettato europeo ne costituiscono il portato più solido e rilevante, sancendo in definitiva la nascita di due nuove figure giuridiche, quella dei "prosumers" e delle cd. "REC — Renewable Energy Communities",le quali, con molta probabilità, costituiranno un elemento di grande rottura alla luce degli schemi negoziali fino a ora utilizzati in questo importante settore del mercato interno.

 

2. Gli obiettivi dell'Ue in materia energetica

Al fine comprendere appieno la direzione verso cui l'Ue intende orientare le scelte future in materia di mercato interno dell'energia, si ritiene utile un breve excursus sui principali obiettivi che quest'ultima ha (im)posto agli Stati membri. Un tormentato cammino che tutt'oggi non ha ancora portato all'effettiva e piena realizzazione di un libero mercato energetico europeo in grado di superare gli ostacoli derivanti dall'esistenza di storici confini nazionali, intesi tanto sotto il profilo geografico quanto, soprattutto, sotto l'aspetto giuridico-economico4 .

 

Già dal 1995 venivano definiti per la prima volta gli obiettivi della politica energetica comunitaria, ispirati ad azioni e programmi di lungo termine5 . In quel momento, le istituzioni comunitarie iniziavano ad assumere maggiore consapevolezza sulla necessità di armonizzare la politica energetica europea alle finalità generali della politica economica, improntata sull'integrazione dei mercati, liberalizzazione e deregolamentazione6 . L'intervento pubblico andava quindi limitato a quanto strettamente necessario a tutelare gli interessi ed il benessere collettivo, lo sviluppo sostenibile, la protezione dei consumatori e la coesione sociale.

 

A partire dagli anni 2000, la lotta contro il riscaldamento climatico ha progressivamente assunto un'impronta sempre più centrale all'interno dell'agenda europea, al punto da indurre le istituzioni europee ad abbracciare la tesi secondo cui il tradizionale modello energetico di sviluppo delle società industriali non è né generalizzabile a tutto il pianeta, né (oramai) sostenibile a lungo termine7 . Questa consapevolezza ha progressivamente determinato l'Unione europea ad acquisire un ruolo sempre più da leader all'interno del contesto mondiale sulla lotta ai cambiamenti climatici, al punto da tradurre in forma concreta e legalmente stringente tali obiettivi, mediante la formulazione di politiche pubbliche vincolanti su scala europea e all'interno di ciascun Stato membro8 .

A tal fine, nel Consiglio di marzo 2007, l'Ue adottava un documento programmatico denominato obiettivo "20-20-20 entro il 2020"9 . Il proposito era quello di diminuire le emissioni di gas serra del 20%, di aumentare l'efficacia energetica del 20% e, infine, di portare la quota delle energie rinnovabili sul consumo di energia al 20%, il tutto entro il 2020 . La formalizzazione di detta lungimirante prospettiva si è tradotta nel cd. "pacchetto clima-energia, obiettivo: 20-20-20", contenente un insieme di atti normativi (direttive, regolamenti, decisioni) che prolungano il sistema del mercato dei permessi negoziabili per il periodo posteriore a Kyoto, fissando al contempo gli obiettivi nazionali di diminuzione delle emissioni e le modalità iniziali di attribuzione delle quote10 . Inoltre, nell'ottobre del 2009, il Consiglio europeo accoglieva una posizione comune impegnandosi a raggiungere l'obiettivo di contenere all'interno dei 2 gradi centigradi l'aumento della temperatura globale, tramite una diminuzione delle emissioni mondiali di gas serra del 50% al 205011 .

 

3. Il Clean Energy Package: la "Magna Charta" dei diritti del prosumer

Circa dieci anni dopo l'accordo "20-20-20 entro il 2020" l'Unione europea dimostra di essere ancora in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto sul fronte degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, nonché nell'oramai consolidato proposito di dare maggiore solidità e concretezza alla propria leadership nella guida verso il processo di transizione energetica globale. Sulla spinta dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha infatti presentato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"12 ("Clean Energy Package for all Europeans", noto come "Winter package" o "Clean energy package"13 ), che comprende diverse misure legislative in cinque fondamentali settori della politica energetica europea: sicurezza nell'approvvigionamento energetico; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.

L'obiettivo perseguito attraverso il Clean Energy Package è alquanto ambizioso, poiché propone di instaurare un complessivo nuovo asset europeo che consenta di mantenere i medesimi livelli di competitività e produzione in tutta l'Unione, a fronte dei cambiamenti imposti ai mercati dalla transizione verso l'energia "pulita". In altre parole, l'Unione dell'Energia dovrà realizzare un nuovo sistema energetico integrato a livello continentale che consenta ai flussi energetici di transitare liberamente tra gli Stati membri, che si fondi sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse e, soprattutto, si concretizzi in un'economia sostenibile, a basse emissioni di CO2, concepita per durare nel tempo.

In questo quadro, l'impresa europea conoscerà una trasformazione radicale in grado di rendere qualsiasi settore economico molto più solido e stabile, oltre che innovativo e competitivo. Il tutto potrà essere realizzato a condizione che l'economia — d'ora in avanti improntata su modelli volti alla migliore efficienza energetica — abbandonerà una volta per tutte gli investimenti e gli approvvigionamenti dai combustibili fossili, con il contestuale addio delle tecnologie obsolete e dei modelli economici oramai superati. In questa storica fase di transizione, gli agglomerati urbani e i singoli cittadini dovranno avere un ruolo di primo piano, traendo vantaggio dalle nuove tecnologie per abbattere i costi e partecipando attivamente ad un mercato che tuteli i consumatori vulnerabili14 .

 

L'importanza della sintesi normativa racchiusa all'interno del Clean Energy Package, per i profili che qui interessano, riguarda l'attenzione che l'Unione europea ha riservato alle nuove configurazioni in grado di dar vita a una vera e propria generazione distribuita dell'energia (GD). La limitata – per non dire assente – partecipazione dei (piccoli) consumatori al mercato dell'energia, soprattutto dal lato dell'offerta, viene adesso espressamente considerato un grave deficit per l'edificazione di un mercato libero europeo, atteso che "in futuro l'energia elettrica variabile da rinnovabili svolgerà un ruolo sempre maggiore nel mix energetico e i consumatori dovranno essere messi in condizione di partecipare ai mercati se lo desiderano". Ciò in quanto "gestire la variabilità nelle regioni di piccole dimensioni può essere molto costoso, l'aggregazione della produzione variabile su aree più vaste potrebbe aiutare i consumatori a risparmiare ingenti somme di denaro"15 .

In altre parole, il legislatore europeo considera le configurazioni residenziali di produzione e stoccaggio dell'energia elettrica quale nuovo strumento chiave per raggiungere quanto prima l'obiettivo della completa transizione energetica, innalzando quindi le quote di energia elettrica proveniente da Fer, riducendo contestualmente quelle di importazione da paesi non Ue, senza la necessità di operare grandi investimenti di massa sul settore industriale della produzione di energia16 .

 

4. Le direttive Ue 2018/2001 e 2019/944: il consumatore quale nuovo protagonista del processo di transizione energetica europea, dimensione individuale e collettiva

L'ossatura normativa di quella che potrebbe rappresentare la futura struttura del mercato europeo dell'energia trova fondamento all'interno di due degli otto atti normativi che compongono il pacchetto energia e clima sopra richiamato, e precisamente la Renewable Energy Directive (RED II), che modifica la direttiva 2008/29/Ce e l'Internal Market Directive (IMDII), che modifica la direttiva 2012/27/Ue.

Il primo dei due fondamentali pilastri recante i principi sui quali gli Stati membri si troveranno ad edificare e disciplinare la nascente figura del prosumer è da rinvenire nella Renewable Energy Directive (RED II)17 .

 

In via di estrema sintesi, tale direttiva, che innalza al 32% la quota di energia rinnovabile da immettere in rete entro il 2030, persegue il dichiarato obiettivo di promuovere il più possibile la diffusione delle energie rinnovabili. Tra i considerando si legge infatti che "il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione"18 , premessa indispensabile che lascia intuire già la volontà del legislatore europeo di fare delle Fer lo strumento chiave mediante il quale condurre la transizione energetica europea per raggiungere gli ambiziosi obiettivi imposti con l'accordo di Parigi nel 2015.

Il rilievo e il merito della direttiva (Ue) 2018/2001 (cd. "RED II") consiste nell'aver dedicato ben due disposizioni (rispettivamente, articoli 21 e 22) alle nascenti figure del prosumer e delle REC — Renewable Energy Communities, ponendo quale postulato centrale sul quale gli Stati membri si troveranno a edificare la relativa disciplina proprio la duplice natura di produttore e di consumatore. Trattasi infatti dell'espressa formalizzazione del diritto riconosciuto in capo a ciascun cittadino europeo ad auto-produrre, consumare, immagazzinare e cedere energia, e ciò tanto in forma singola quanto in forma associata.

 

Dall'altro, per far sì che il processo di transizione energetica verso l'energia "pulita" possa trovare effettiva realizzazione all'interno dello spazio europeo, l'Ue ha dovuto necessariamente estendere l'ambito di intervento anche alla disciplina del mercato interno. Al riguardo, la Internal Market Directive (IMD II)19 – recante "norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori"20 — persegue l'obiettivo di adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato, consentendo la libera circolazione dell'energia elettrica dove e quando ve ne sia una maggiore necessità tramite segnali di prezzo non falsati, traendo i massimi benefici per la società dalla concorrenza transfrontaliera, fornendo i segnali e gli incentivi adeguati a orientare gli investimenti necessari per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico e conferendo al contempo un ruolo attivo ai consumatori21 .

Proprio questi ultimi sembrano aver ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore europeo, soprattutto sul piano delle tutele ad essi riservate nei casi delle nascenti figure dei prosumers e delle REC22 , lasciando trasparire la volontà di conferire al cittadino un ruolo di primo piano nell'ambizioso processo di transizione energetica23 . D'altronde, non può tralasciarsi il fatto che gli obiettivi di decarbonizzazione perseguiti dall'Ue nell'ultimo ventennio – i quali, com'è noto, impongono l'abbandono dell'attuale modello economico, improntato sulla produzione centralizzata di energia elettrica, per traghettare verso un sistema di mercato "a basse emissioni" – necessitano di un "adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato"24 .

L'articolo 15 della direttiva, da alcuni definito come "the core prosumer-provision of the whole CEP"25 , stabilisce espressamente che ogni consumer (recte, prosumer) ha il diritto di partecipare al mercato dell'energia allo stesso modo di coloro i quali hanno rappresentato, sino ad ora, i tradizionali protagonisti del medesimo. La norma impone infatti agli Stati membri di adeguare la propria legislazione interna affinché i "clienti finali": a) abbiano il diritto di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica autoprodotta in tutti i mercati organizzati individualmente o mediante aggregatori senza essere soggetti a procedure e oneri eccessivamente gravosi e che non rispecchiano i costi effettivi, e b) siano soggetti a oneri che rispecchiano i costi, sono trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

Al di là dell'espresso riconoscimento del diritto a produrre, immagazzinare, utilizzare e, soprattutto, vendere energia elettrica autoprodotta ("sell self-generated electricity") "in tutti i mercati", formulazione già contenuta nella direttiva RED II, preme qui sottolineare l'attenzione posta dal legislatore europeo sulla necessità di operare una complessiva semplificazione amministrativa in questo settore26 . L'aver precisato che la nascente figura del produttore-consumatore di energia elettrica non potrà essere soggetta a procedure (e oneri) "eccessivamente gravosi" implica che gli Stati membri dovranno mettere in cantiere ogni mezzo per far sì che l'intera mole di strumenti autorizzativi e tariffari oggi vigenti subiscano una netta semplificazione che, in definitiva, consenta al prosumer di avere un unico interlocutore con il quale interfacciarsi, e un sistema tariffario improntato a criteri di assoluta trasparenza, equità e non discriminazione. A tal fine, l'articolo 15 della IMDII obbliga gli Stati membri a garantire che i clienti attivi in possesso di un impianto privato di produzione e stoccaggio di energia possano: avere diritto di accesso alla rete entro un termine ragionevole; non essere soggetti ad alcuna doppia tariffazione, inclusi i costi di rete, per l'elettricità immagazzinata; non essere soggetti a requisiti e tariffe di concessione sproporzionati; essere legittimati a fornire diversi servizi contemporaneamente.

 

Il riferimento alle previsioni, presenti tanto della RED II che nella IMD II, che istituiscono le cd. REC ("Renewable Energy Communities"), così come disciplinate dall'articolo 22 della direttiva (Ue) 2018/2001, e alle CEC ("Citizens Energy Communities"), contemplate nella IMD II27 , costituiscono chiaro indice della volontà del legislatore europeo di fare del one to one – ­one to many la nuova struttura del mercato energetico. La considerazione che non tutti i cittadini godono della possibilità di assurgere a "consumatori attivi" di energia rinnovabile, causa le disparità ancora esistenti tra i vari Stati membri, ha indotto lo stesso legislatore europeo a introdurre meccanismi di aggregazione sociale che consentiranno anche alle fasce mano abbienti di poter entrare nel mercato energetico come componenti attive, superando quindi i limiti derivanti dalle eventuali difficoltà di carattere economico che contraddistinguono alcune regioni dell'Europa.

 

Prescindendo dai profili connessi alle formulazioni normative con cui gli Stati membri dovranno traporre queste nuove figure di aggregazione sociale per la produzione di energia negli ordinamenti interni, preme qui evidenziare che l'aver previsto l'esercizio dell'attività di produzione, consumo, conservazione e cessione di energia proveniente da fonti rinnovabili anche in forma collettiva costituisce l'ennesima conferma che l'Unione europea intende capovolgere l'intera struttura su cui si è stato fin ora improntato il settore energetico, traghettandolo verso un sistema quanto più possibile deverticalizzato, decentrato, trasparente ed accessibile che spinga ciascun cittadino europeo a considerare l'investimento nelle Fer non solo una scelta green in quanto tale, ma anche, e soprattutto, un vero e proprio investimento in grado di generare un non indifferente guadagno (diretto, o sottoforma di risparmio).

 

5. Il "prosumer": brevi considerazioni sull'articolo 21 della direttiva 2018/2001

Prima di inoltrarsi all'interno dei profili più propriamente normativi della RED II, occorre brevemente porre la dovuta attenzione sulle statuizioni di principio contenute nei Considerando stessi alla direttiva RED II.

Tra questi viene precisato che è proprio "la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile" a rendere oramai necessaria l'introduzione di una definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". Si tratta insomma di una vera e propria presa d'atto dell'oramai inarrestabile processo di transizione energetica globale rispetto al quale l'Ue sente il dovere di armonizzare il quadro comunitario, così da raggiungere l'obiettivo di far sì che, all'interno di ciascuno Stato membro – sull'esempio delle configurazioni già esistenti nei contesti europei più virtuosi -, ciascun cittadino produttore-consumatore di energia elettrica rinnovabile (i.e., prosumer) possa liberamente "produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati"28 .

Oneri che, se intesi in senso ampio (comprendenti cioè tanto l'intero ventaglio di voci tariffarie oggi presenti, quanto i complessi iter amministrativi/autorizzativi), hanno fin ora costituito uno dei principali ostacoli alla completa diffusione di configurazioni private improntate a meccanismi di "energy sharing"29 .

Tesi confermata, tra l'altro, anche dal tenore del successivo Considerando n. 68 alla direttiva, ove si legge che "gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete", eliminando quindi inutili e ingiuste tariffe che non tengano conto dell'energia autoprodotta e consumata, nonché del più generale beneficio per l'intera collettività30 , il quale andrebbe anch'esso tenuto nella dovuta considerazione, quasi in antitesi al principio "chi inquina paga"31 .

 

Ciò detto, non si può certo trascurare il fatto che in Italia, con tutta probabilità, a fronte del contesto normativo oggi vigente32 , il recepimento dei principi espressi dalla RED II determinerà una vera e propria "rottura" con l'impianto preesistente33 , dal momento che il corpus normativo e regolamentare nazionale non conosce, ad oggi, compiute forme negoziali mediante le quali è possibile cedere (o scambiare) liberamente energia elettrica con chiunque34 , o comunque senza prima passare attraverso procedure amministrative e autorizzative alquanto defaticanti e onerose35 .

A ogni modo, come sopra anticipato, le disposizioni contenute nella RED II, una volta recepite nei vari ordinamenti degli Stati membri36 , consentiranno a ciascun titolare (recte, possessore) di un impianto in grado di produrre energia da fonti rinnovabili di: a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; b) immagazzinare (per le quote eccedenti l'autoconsumo, non reimmesse in rete o comunque cedute); c) vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari37 . E ciò senza essere soggetti ad alcuna procedura discriminatoria o eccessivamente farraginosa né, tantomeno, a oneri tariffari che non tengano conto dei costi di produzione e stoccaggio dell'energia o che si traducano, in concreto, in una forma di doppia tariffazione sulle medesime quote prodotte/immagazzinate/cedute. Inoltre, per le quote reimmesse in rete, o comunque non consumate dal medesimo soggetto, viene riconosciuto il diritto a negoziare una forma di remunerazione "che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società"38 .Gli Stati membri dovranno quindi introdurre disposizioni interne che siano in grado di tenere debitamente conto della duplice essenza di questa nuova figura negoziale: (auto)produttore-cedente, per la quota di energia non consumata e non immagazzinata, consumatore-acquirente, per l'energia comunque attinta dalla grande rete di distribuzione nazionale. Infatti, l'articolo 21, par. 2, alla lettera "d" della direttiva stabilisce espressamente che gli Stati membri sono tenuti in ogni caso garantire a tali figure il mantenimento dei loro "diritti e obblighi in quanto consumatori finali", inciso volutamente presente proprio al fine di scongiurare qualsiasi eventuale erronea interpretazione del complessivo ventaglio di tutele che l'Unione europea intende riservare a questa nascente fattispecie.

 

Il richiamo ai diritti e obblighi già vigenti in capo ai consumatori finali consentirà di estendere a costoro tutte le garanzie previste per i casi in cui gli equilibri negoziali risultino sbilanciati verso una delle due parti, interpretazione che trova inoltre espressa conferma nel fatto che i futuri negozi giuridici che riguarderanno tali figure, e che andranno a costituire la base per la realizzazione di un mercato libero accessibile a chiunque, avranno ad oggetto, in ogni caso, "accordi per scambi tra pari"39 .

Ebbene, il fulcro della disciplina appena sopra sintetizzata va rinvenuto nella nozione di "auto-consumatore" (cui, non a caso, è dedicata la rubrica dell'articolo 21 della direttiva, che disciplina per l'appunto gli "autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili").

 

Invero, la RED II puntualmente definisce la nozione di auto-consumatore di energia rinnovabile40 . In quanto cliente finale quindi, l'auto-consumatore di energia rinnovabile conserva i diritti e gli obblighi riconosciuti ai clienti finali, per esempio, in termini di accesso alla rete e di scelta del fornitore. Tale soggetto, individualmente o attraverso aggregatori, ha il diritto di trasformarsi in auto-consumatore di energia rinnovabile, mantenendo inalterati i propri diritti e doveri quale cliente finale, e acquisendo poi il diritto di vendere le quote di l'energia in eccesso al proprio consumo, anche attraverso contratti di fornitura tipo purchase power agreement o attraverso scambi tra pari (cd. peer-to-peer), con la precisazione che "il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori"41 . L'auto-consumatore di energia rinnovabile potrà anche gestire accumuli, la cui energia non potrà essere assoggettata a doppia tariffazione in termini di oneri di rete, e soprattutto potrà monitorare i propri consumi in tempo reale42 .

La trasposizione nel diritto interno della disciplina brevemente riportata porterebbe con sé non pochi vantaggi, e ciò, al netto dei benefici ambientali, occupazionali ed economici di cui s'è detto, inciderebbe in modo dirompente sulla complessiva struttura del comparto energetico italiano. I vantaggi derivanti dall'autoconsumo avrebbero infatti ad oggetto:

a) riduzione delle perdite di rete: l'energia elettrica prodotta e consumata in sito, riducendo i transiti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete rispetto al caso in cui l'energia provenga dalla rete di trasmissione a livelli di tensione più elevati;

b) riduzione dei costi di connessione alla rete: l'energia elettrica prodotta e consumata in sito, in alcune situazioni, potrebbe permettere di ottimizzare l'utilizzo delle cabine di consegna e degli stalli per la connessione, riducendo i costi di connessione;

c) potenziamento o sviluppo di nuove reti43 : l'energia elettrica prodotta e consumata in sito potrebbe consentire, in prospettiva, la riduzione della necessità di potenziamento delle reti esistenti o di realizzazione di nuove reti, nella misura in cui contribuisse a ridurre la potenza massima richiesta sui punti di connessione piuttosto che nella misura in cui contribuisse a ridurre i transiti. Infatti, i costi di investimento, certamente superiori rispetto ai costi di gestione, sono correlati al fatto che le reti elettriche, soprattutto quelle di distribuzione, vengono usualmente dimensionate e sviluppate affinché siano in grado di garantire la potenza massima che ciascun utente richiede sul punto di connessione44 .

 

6. REC — Renewable Energy Communities (cenni)

Come sopra anticipato, altro centrale profilo sul quale il legislatore europeo ha scelto di intervenire per incrementare la quota Fer ha ad oggetto la dimensione collettiva e sociale dei principi appena espressi. Ciò, non soltanto riguardo gli aspetti strettamente giuridico-economici, bensì anche per ciò che concerne l'estensione sociale del fenomeno45 .

Tuttavia, già la stessa nozione di REC-Renewable Energy Community presenta non pochi dubbi interpretativi che si ritiene utile affrontare sin d'ora. La REC è un soggetto giuridico (cui è conferita personalità giuridica) formato da vari soggetti — persone fisiche o giuridiche – non avente scopo di lucro, ma la condivisione di energia da fonte rinnovabile46 . In altre parole, si tratta di una sorta di autoconsumatore/aggregatore no-profit, avente sempre dimensione collettiva, istituita con l'obiettivo di far conseguire un generico beneficio ambientale/economico/sociale ai suoi membri proprio per mezzo della condivisione di energia proveniente da fonti rinnovabili.

 

Tuttavia, la definizione di REC racchiusa nella direttiva Ue 2018/2001 di per sé non contempla l'attività di distribuzione dell'energia elettrica. La norma qualifica la REC quale "soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Pmi o Autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari"47 .

 

Dal tenore della disposizione si evince già il proposito del legislatore europeo di strutturare le nascenti REC senza porre precisi ostacoli alle varie forme giuridiche mediante le quali più cittadini "situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"48 , ciascuno secondo le norme vigenti nel proprio diritto interno, potranno in futuro scegliere di aggregarsi (i.e., associarsi)49 per lo scambio dell'energia elettrica50 , se non ponendo quale unico limite la necessaria prevalenza degli scopi individuati nella prima parte della lettera "c" rispetto a quelli strettamente lucrativi51 .

In realtà, la formulazione della disposizione appare alquanto infelice, e ciò perché, anzitutto, l'espressione "benefici ambientali, economici o sociali" lascerebbe intendere che il rapporto tra i tre diversi tipi di vantaggi cui deve necessariamente essere rivolta l'attività oggetto della comunità energetica non stiano tra loro in un rapporto di necessaria complementarietà e compresenza, bensì di autonomia. In particolare, l'interposizione della congiunzione disgiuntiva "o" induce a ritenere che essi stiano tra loro in un rapporto di alternatività tale per cui l'uno non implica necessariamente la presenza dell'altro, con l'effetto che l'obiettivo principale della REC potrebbe non necessariamente essere in via diretta e prevalente il conseguimento di "benefici ambientali" o "sociali" quanto più anche soltanto di tipo economico.

Tale lettura reca con sé non pochi problemi alla luce del secondo inciso presente alla lettera "c" della disposizione in commento, stante che la norma sancisce, come detto, la necessaria prevalenza del primo ordine di "benefits" sugli eventuali "profitti finanziari", risultando alquanto arduo a questopunto comprendere secondo quali parametri bisognerà operare tale distinzione, in termini di prevalenza, tra gli "economic benefits" e i "financial profits"52 .

A meno di voler intendere entrambi i termini di raffronto quali sinonimi di un medesimo unico criterio definitorio, nel caso di specie quale profitto economico – diretto o indiretto – comunque proveniente dal perseguimento dell'oggetto sociale53 , non si comprende affatto come potrebbe essere distinto in concreto il "beneficio economico" dal "profitto finanziario" conseguito dalla comunità.

L'unica lettura possibile – invero, alquanto forzata — potrebbe forse essere quella di considerare il primo inteso solo in termini di "risparmio economico", comprendente cioè il guadagno (indiretto) conseguito dalla mancata spesa per l'acquisto di energia, e il secondo invece esclusivamente quale profitto diretto (in ipotesi, derivante dalla cessione delle quote in eccesso non consumate).

Il quesito non è di poco conto, atteso che proprio sulla base di tale termine di distinguo dovrebbe far leva il calcolo volto a stabilire la prevalenza del primo sul secondo nonché, mutatis mutandis, la qualificazione stessa come "renewable energy community" o meno.

Del resto, si rifletta inoltre sul fatto che anche circa la stessa composizione delle REC non sembra affatto che il legislatore europeo si sia sforzato più di tanto nel circoscrivere, mediante puntuali criteri, il novero dei potenziali partecipi. Infatti, sebbene quest'ultimo abbia specificato che la partecipazione alla REC dovrà in ogni caso essere "aperta e volontaria", ha tuttavia lasciato intendere che il criterio della vicinanza agli impianti di produzione non è da riferirsi necessariamente a tutti i membri/azionisti della comunità energetica, bensì soltanto a coloro i quali ne avranno l'effettivo "controllo".

Così intesa, la formulazione della norma suscita non poche perplessità, stante che la REC potrebbe in realtà includere anche soggetti non "situati nelle vicinanze degli impianti di produzione" – essendo questa una qualifica espressamente riservata agli "azionisti o membri" che "effettivamente" detengano il controllo – e, dati i rilievi sopra espressi, non affatto interessati al conseguimento di "benefici ambientali", bensì anche solo di carattere strettamente economico54 . Dubbi che inducono ulteriormente a riflettere sull'effettiva futura composizione del nucleo di azionisti delle REC.

 

Per ciò che concerne la disciplina applicabile a detta fattispecie, è l'articolo 22 della direttiva RED II a definirne i contorni. Come parimenti riconosciuto dall'articolo 21 alle nascenti figure dei prosumers, anche qui gli Stati membri dovranno assicurare che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie.

 

Per di più, dovranno assicurare che anche a dette comunità di energia rinnovabile-REC sia riconosciuto il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, e, soprattutto, di condividere all'interno della stessa comunità l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla REC. Il tutto dovrebbe avvenire assicurando che i membri della comunità mantengano i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e che, da una parte, la condivisione non sia considerata ai fini fiscali quale vendita di energia e, dall'altra, siano pagati i corrispettivi per la distribuzione di energia, ma non quelli per il trasporto e il dispacciamento se l'energia è simultaneamente prodotta e consumata all'interno dei membri della comunità, senza essere veicolata sulla RTN, altrimenti si configurerebbe quale ingiusta duplice tariffazione che la RED II tende invece a scongiurare.

 

A mero titolo esemplificativo, tale figura potrebbe nel concreto trovare iniziale spazio nei contesti condominiali, ove lo scambio di energia tra unità abitative è tecnicamente agevolato dal fatto che lo stesso avrebbe più una dimensione virtuale piuttosto che reale, senza necessità di operare grosse modifiche agli impianti esistenti di distribuzione55 . Lo scambio virtuale consente infatti la gestione a livello commerciale dei flussi di energia, garantendo ai singoli utenti delle unità abitative un elevato livello di qualità del servizio. Ciò permetterebbe inoltre agli stessi di continuare ad esercitare i loro diritti come consumatori, inclusi i diritti di scegliere il proprio fornitore e di esercitare lo "switching" del fornitore in relazione al criterio economico della convenienza del prezzo, il tutto in tempo reale e con modalità digitalizzate, attraverso le nuove tecnologie, quali gli smart meter elettrici di seconda generazione e i sistemi peer-to-peer, sarà possibile agli aggregatori il coinvolgimento diretto del cliente finale come prosumer, interno alla REC, avvalendosi dei distributori locali (DSO) quali soggetti neutrali in grado di abilitare e facilitare la transizione energetica.

 

Ma soprattutto, il vero vantaggio derivante dall'aggregazione di più utenze sarebbe quello di favorire gli investimenti necessari all'impiego di tecnologie innovative a emissioni zero e l'utilizzo di sistemi di tipo smart nella gestione energetica di un edificio, contribuendo alla riduzione dei consumi e dei costi, agevolando la realizzazione di interventi di efficientamento energetico o di utilizzo di fonti rinnovabili più efficaci rispetto a interventi limitati alle singole abitazioni. Inoltre, una gestione fisica, equiparabile a quella dei SDC, decongestionerebbe non poco la rete nazionale, ciò perché tale configurazione consentirebbe di massimizzare lo sfruttamento locale delle risorse distribuite, garantendo la riduzione delle perdite di rete e un impiego ottimale delle infrastrutture elettriche pubbliche, evitandone l'inutile duplicazione.

In altre parole, il condominio potrebbe diventare un vero e proprio prosumer, permettendo di investire nel miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, il che, chiaramente, determinerebbe un enorme vantaggio in capo a tutti i condomini56 .

 

7. Conclusioni

I rilievi sopra sinteticamente esposti consentono ora di trarre delle brevi considerazioni conclusive in merito ai principali dubbi emersi, nonché, de iure condendo, alle possibili soluzioni con cui il legislatore interno dovrà necessariamente confrontarsi in sede di recepimento della direttiva Ue 2018/2001 (oltre che, ex plurimis, dell'intero "pacchetto" di principi contenuti nel Clean Energy Package).

A tal proposito, sembra opportuno anzitutto richiamare le preoccupazioni, in parte già esposte, in merito agli ampi spazi lasciati dal legislatore europeo per il recepimento dei principi contenuti nel Clean Energy Package. Il timore principale deriva dal fatto che questi ultimi possano di fatto essere neutralizzati a causa della eccessiva "vaghezza" insita in alcune espressioni utilizzate. Pericolo questo che per buona parte è strettamente connesso al tipo di strumento scelto per imporre un radicale cambio di rotta in questo centrale settore (i.e. la direttiva), ancor più tenuto conto delle grandi differenze presenti all'interno dei vari ordinamenti degli Stati membri.

 

Infatti, le statuizioni contenute nelle due direttive (IMD II e RED II) e riferite ai vari obblighi per gli Stati di raggiungere quanto più possibile una maggiore semplificazione amministrativa e regolatoria nella materia del mercato energetico nazionale che, nel complesso, consenta una più rapida diffusione delle Fer – nonché la nascita delle nuove configurazioni di cui agli articoli 21 e 22 — rischiano di restare carta bianca nella misura in cui la genericità dei termini utilizzati possa poi essere suscettibile di interpretazioni eccessivamente "larghe" in sede di trasposizione, vanificando nel concreto gli obiettivi posti a monte. E ciò, non soltanto in riferimento alla disciplina del prosumer in via di trasposizione, ma, in generale, in riferimento al complessivo impianto normativo contenuto nel CEP.

 

A titolo esemplificativo, rimanendo all'interno del novero delle disposizioni oggetto di analisi nel corso del presente lavoro, si consideri che l'utilizzo di espressioni quali "sproporzionati" o "non discriminatori" — riferiti agli oneri e alle procedure gravanti sui clienti finali, e richiamati dagli articoli 15 della IMD II e 21 della RED II — sollevano diverse questioni interpretative di non facile soluzione. Difatti, non sembra affatto agevole definire con la dovuta determinatezza quando dei requisiti tecnici o amministrativi possano essere considerati "sproporzionati", o ancora, quale parametro occorra utilizzare per valutare se una procedura amministrativa sia "discriminatoria", e quando invece "sproporzionata".

Il rischio paventato è che gli Stati meno interessati a operare una effettiva transizione energetica nella direzione dell'obiettivo "zero emission" possano sfruttare a loro favore tali imprecisioni per falciare gli ambiziosi obiettivi posti dall'Ue, continuando da un lato, a indirizzare i maggiori investimenti pubblici verso politiche di favore ai combustibili fossili57 mentre, dall'altro, a precludere alla propria comunità di cittadini di traghettare verso la nuova era dell'economia sostenibile senza che ciò comporti per loro un peso economicamente insostenibile.

 

Sul piano interno, al di là dell'eccesiva distanza che separa l'ordinamento italiano dagli obiettivi posti dalla RED II58 , bisogna anzitutto prendere atto dell'assoluta mancanza di idonei strumenti di informazione sul tema della generazione distribuita e delle Fer. La scarsa informazione rende infatti questi strumenti poco accessibili per il cittadino, il quale dovrebbe invece essere considerato il pilastro centrale della nascente struttura del mercato energetico, essendo egli il mezzo privilegiato scelto dal legislatore europeo per traghettare l'Europa verso la tanto ambita transizione energetica59 . E ciò, non solo sul piano delle configurazioni astrattamente realizzabili, quanto, ancor più, in merito alla reale efficacia dei sistemi in questione rispetto alle reali esigenze dei consumatori, nonché dei relativi benefici, soprattutto di carattere economico.

 

L'aver previsto un ampio ventaglio di fattispecie cui i privati possono in astratto attingere rimane un inutile sforzo nella misura in cui non viene previamente dato il giusto peso all'informazione e alla sensibilizzazione degli utenti, unitamente alla rappresentazione dei vantaggi che l'investimento nelle Fer comporta.

Inoltre, è emersa la presenza di un iter ancor oggi troppo macchinoso e poco agevole per il comune cittadino, cui si aggiungono dei costi troppo elevati – compresi i costi di gestione dei vari contatori Enel e Gse60 – aventi quale unico effetto il disincentivo del consumatore, anche quando informato, a voler investire in tale direzione.

Pur riconoscendo l'importanza dello sviluppo della generazione distribuita e dei prosumers, sarà quindi necessario calibrare attentamente le politiche di incentivazione di questi sistemi, assicurando la gestione efficiente della transizione. Occorrerebbe pertanto semplificare l'attuale quadro che regolamenta la generazione distribuita, prevedendo una definizione univoca di autoconsumo in luogo delle differenti tipologie di sistemi attualmente previste dalla regolamentazione nazionale, e una riduzione e armonizzazione degli adempimenti fiscali (in particolare per la microcogenerazione)61 .

Ancora, al fine di sfruttare al meglio le infrastrutture di rete già esistenti senza creare inefficienze al sistema energetico nel suo complesso, potrebbe essere fondamentale garantire la sostenibilità economica dei DSO-Distributor System Operator (senza per ciò incorrere in una inutile duplicazione degli oneri tariffari) ed evitare la duplicazione degli asset di rete. Per le nuove configurazioni, bisognerebbe strutturarle per far sì che le stesse abbiano un'impronta strettamente virtuale, mantenendo la gestione dell'asset di rete in capo al DSO, almeno in quei casi in cui la rete già esiste62 . A tal fine, occorrerebbe regolamentare sia la possibilità di scambio virtuale (attraverso lo "scambio perimetrale sul posto"63 ) , sia lo scambio fisico (attraverso reti fisiche interne) per consentire di scegliere l'alternativa che maggiormente risponde alle esigenze energetiche locali. Gli utenti che dovessero decidere di non aderire alla comunità energetica o comunque al contratto di fornitura continuerebbero comunque a essere utenti della rete pubblica64 .

 

In altre parole, concludendo, è fondamentale che il legislatore e le autorità di regolazione definiscano un quadro regolatorio chiaro e stabile nel tempo, che certamente non trascuri l'importanza di avviare a livello nazionale un programma di sensibilizzazione, rivolto in particolare al settore terziario e residenziale, campo privilegiato di applicazione della RED II, e che consenta al contempo di accedere a questa importante risorsa in modo agevole e senza costi eccessivamente gravosi per gli utenti.

Note redazionali

1.

Invero, si ricorderà che le prime forme di cooperazione fra gli Stati membri nel settore energetico risalgono agli anni ’50, allorché l’avvio del processo di integrazione europea portò alla creazione di due importanti pilastri istituzionali, la Ceca e la Ceea, al fine di istituire un quadro europeo per l’avvio di un mercato comune del carbone e dell’acciaio, nonché per lo sviluppo e la produzione a scopi pacifici dell’energia nucleare. Ciononostante, il primo atto mediante cui gli ambiziosi obiettivi di liberalizzazione del mercato hanno visto coinvolto in modo più incisivo il settore energetico è da individuarsi nella direttiva 96/92/Ce approvata il 19 dicembre 1996 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea, costituendo quest’ultima il primo vero pilastro del processo volto alla realizzazione di un mercato unico dell'energia nel senso della liberalizzazione e dell’apertura dei mercati nazionali. Sull’argomento, più nel dettaglio, si rinvia a M. Marletta, “Energia – Integrazione europea e cooperazione internazionale”, Giappichelli, Torino, 2011, pagg. 6-32, 37, nota n. 9.

2.

L’intreccio quasi "ontologico" esistente tra i problemi connessi all’approvvigionamento energetico e la sostenibilità ambientale, soprattutto circa il coinvolgimento della politica e del singolo cittadino, è stato evidenziato all’interno di un importante contributo, cui si rinvia, v. AA.VV., "Energia e sostenibilità. Strumenti per la riflessione", in “Aggiornamenti sociali”, gennaio 2012, pagg. 14 e ss.

3.

Al riguardo, si consideri che tutt’oggi l’energia elettrica proveniente da fonti fossili, al netto delle non indifferenti quote di energia importate da paesi non Ue, rappresenta la porzione nettamente prevalente della produzione elettrica europea (72,2% nel 2017, fonte: Eurostat) e nazionale. In Italia, la percentuale media della produzione termoelettrica lorda dal 1990 al 2015 è pari al 78,1%, con un andamento piuttosto variabile e in crescita fino al 2007, quando la quota di energia elettrica di origine termica ha raggiunto l’84,7%. Nel 2011 la produzione totale di energia elettrica da fonti fossili rappresentava il 71,7% della generazione elettrica nazionale, mentre nel 2015 la produzione totale di energia elettrica da fonti fossili rappresentava ancora il 60,8% della generazione elettrica nazionale. Il dato più significativo, e al contempo allarmante, è costituito dal fatto che circa 1/3 del totale delle emissioni di CO2 prodotta su scala nazionale deriva proprio da detti fattori di produzione. Infatti, la quantità di CO2 atmosferica emessa nel 2015 in seguito alla produzione di energia elettrica e calore è stata di 106,7 Mt (di cui 93,6 Mt per la generazione elettrica), pari al 30% delle emissioni nazionali di anidride carbonica (357,2 Mt CO2) e al 25% delle emissioni di gas serra, pari a 433 Mt CO2eq. Fonte: ISPRA, Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico, 2017.

4.

Si consideri che la materia energetica era stata inizialmente collocata tra i settori d’intervento cd. “comunitario”, di cui agli articoli 3 e 4 del TCE, senza tuttavia nulla disporre in merito alle misure concretamente emendabili. Sembra quindi potersi condividere l’indicazione di chi ritiene che, all’epoca, "la Comunità non godesse di una specifica competenza in subiecta materia"; cfr. M. Marletta, ibidem, pag. 57.

5.

Obiettivi poi tradotti in due importanti provvedimenti: il Libro bianco "Una politica energetica per l’Unione Europea", COM (95) 682, seguito dal libro verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico”, COM (2000) 769.

6.

Per ciò che riguardò, in particolare, il nascente interesse verso le Fer da parte della comunità europea, si evidenziò la necessità di adottare “una strategia generale che consentisse a queste fonti di affermarsi sul bilancio energetico comunitario”, e ciò perché “tale strategia non solo può favorire lo sviluppo tecnologico ma soprattutto aiuta ad eliminare gli ostacoli non tecnici che si frappongono alla penetrazione sui mercati dell’energia delle tecnologie sull’energia rinnovabile”. Non manca infatti chi ha precisato che “il Mercato interno configurato nel TCE/TFUE è un mercato caratterizzato da un regime concorrenziale nel quale l’intervento statale costituisce l’eccezione e non la regola”; cfr. M. Marletta, ibidem, pagg. 21-23, pagg. 34-41.

7.

L’ambizioso progetto di dotare l’Europa di una vera e propria Costituzione collocava infatti all’interno di un’apposita sezione denominata “Energia”, la decima del Capo III del Titolo III denominato “Politiche ed azioni interne”, l’art. III-256, oggi trasposto nel Trattato di Lisbona all’art. 194 Tfue, la cui lett. “c” del par. 1 contempla proprio l’obiettivo di “promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili”.

8.

L’accordo per l’approvazione del cd. “pacchetto energia-clima, obiettivo: 20-20-20”, dopo intensi negoziati, conferme e smentite, è stato raggiunto in seno alla seduta del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

9.

Per una sintesi più esaustiva circa i contenuti e gli effetti che detto accordo ha generato nel contesto politico italiano si rinvia al contributo di C. Tintori, “Energia e clima: il compromesso europeo”, in “Aggiornamenti sociali”, febbraio 2009, pagg. 123 e ss.

10.

In tale contesto, si inseriscono due importanti provvedimenti:

- la comunicazione della Commissione presentata nel novembre 2008 relativa a “Efficienza energetica: centrare l’obiettivo del 20%” nella quale si propongono delle misure riguardanti l’efficienza energetica;
- la direttiva n. 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell’utilizzo dell’energia prodotta a partire dalle fonti rinnovabili, che fissa gli obiettivi nazionali obbligatori concernenti la quota delle energie rinnovabili nel consumo totale di energia e quella di energie rinnovabile nel consumo di energia per i trasporti.
Al riguardo, alquanto utile è stata la lettura di un’attenta riflessione in merito all’analisi “dei costi e dei ritorni” conseguenti alle scelte valutative e programmatiche assunte dal legislatore europeo riguardo il primo “pacchetto energia-clima 2020”, v. P. Mattana, C. Pusceddu, “Definizione e attuazione del pacchetto “energia e clima” a livello comunitario, nazionale e regionale: alcune riflessioni sugli aspetti valutativi”, in “Gazzetta Ambiente”, n. 3/2013, pagg. 35 e ss.

11.

Posizione, come noto, oggi abbondantemente superata dalla recente azione programmatica presentata dalla Commissione Ue in data 28 novembre 2018, la quale punta a una visione strategica di lungo termine per un'economia climaticamente neutra entro il 2050.

12.

Si veda il considerando n. 2 alla direttiva 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, ove si legge che “il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("Accordo di Parigi"), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030”.

13.

Tale corpus normativo è stato definito come la “Magna Charta” dei diritti del prosumer, espressione la cui paternità è da ricondurre a Holger Schneidewindt, autore di un importante contributo sulla nascente figura del prosumer intitolato “Clean Energy Package: Magna Charta of Prosumer Rights”, pubblicato sulla piattaforma web “Energy Democracy”, rinvenibile al seguente indirizzo https://energy-democracy.org/clean-energy-package-magna-charta-of-prosumer-rights/#comment-57.

14.

Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), intervenendo al vertice ONU sul clima, dopo aver premesso che “le recenti proteste sul clima sono un campanello d’allarme per tutti noi”, ha fornito alcuni dati relativi ai prossimi programmi di investimento che l’Europa intende operare per la lotta ai cambiamenti climatici, precisando che “entro il 2025 almeno il 50% degli investimenti della Banca europea per gli investimenti sarà infatti destinato all’azione per il clima e per la sostenibilità ambientale”. In questa cornice prospettica, è stato riservato un ruolo di primo piano agli investimenti che vedranno come destinatarie le città europee, considerate tra le principali responsabili per l’eccessiva CO2 immessa in atmosfera. Inoltre, è stato anche sottolineato che si procederà alla graduale eliminazione dei progetti energetici che dipendono dai combustibili fossili. Sul piano interno – ove oramai si sente non poco parlare di “Green New Deal” - sembra altrettanto utile rilevare che nella Nota di aggiornamento al DEF, rilasciata dal Governo il 30/09/2019, viene espressamente indicato l’impegno dell’Italia a finanziare gli interventi previsti dalla legge di bilancio 2020 traendo parte degli investimenti dalla riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente. Le risorse a disposizione per il finanziamento di tali interventi sono pari a quasi lo 0,8% del PIL, cifre che verranno garantite, tra l’altro, con la riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente, nonché per il tramite di nuove imposte ambientali (0,1% del Pil).

15.

cfr. preambolo della proposta della direttiva IMDII, pag. 4;

16.

Non a caso, molte delle compagnie leader nel mercato delle rinnovabili si sono già messe in moto per sviluppare delle reti smart in grado di gestire la condivisione a lunghe distanze di energia autoprodotta.

17.

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

18.

cfr. Considerando n. 3, Direttiva (Ue) 2018/2001.

19.

Direttiva 2019/944/ Ue del 5 giugno 2019;

20.

cfr. art. 1, par. 1, direttiva 2019/944/Ue.

21.

cfr. Holger Schneidewindt, ibidem; obiettivi che vanno necessariamente letti tenuto conto anche del regolamento (Ue) 2019/943, che, unitamente alla IMDII, sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica.

22.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a diritti e obblighi già previsti in capo ai consumatori di energia, quali “la libertà contrattuale, il diritto di cambiare fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, le regole in materia di oneri di rete e gli obblighi di bilanciamento”, cfr. preambolo n. 5 alla direttiva 2019/944/Ue.

23.

L’articolo 1, par. 1 della direttiva IMDII precisa che essa definisce “le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori”. Nel preambolo n. 5 si legge poi che “i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e di gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico”, e ciò perché “Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori”.

24.

cfr. preambolo n. 6, direttiva 2019/944/Ue.

25.

cfr. Holger Schneidewindt, ibidem.

26.

Esigenza manifestata anche in seno all’istruttoria svoltasi presso la decima Commissione Industria, Commercio e Turismo in data 04.06.2019, cfr. Risoluzione n. 7/00022 del 04.06.2019.

27.

Nel preambolo n. 43 alla direttiva 2019/944/Ue viene precisato che “la comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia […] esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. La presente direttiva mira a riconoscere determinate categorie di comunità energetiche dei cittadini a livello di Unione quali «comunità energetiche dei cittadini», al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi. I clienti civili dovrebbero poter partecipare su base volontaria a iniziative di comunità energetica, nonché recedere senza perdere l'accesso alla rete gestita dall'iniziativa di comunità energetica né i loro diritti di consumatori. L'accesso alla rete di una comunità energetica dei cittadini dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi”.

28.

cfr. Considerando 66 direttiva Ue 2018/2001.

29.

cfr. Risoluzione n. 7/00022 adottata dalla decima Commissione al Senato Industria, Commercio e Turismo, in data 04.06.2019.

30.

Beneficio comprendente, a mero titolo esemplificativo, i corrispondenti vantaggi in termini occupazionali, economici, di salute, nonché ambientali; cfr. art. 21, par. 2, lett. “d”, direttiva (Ue) 2018/2001.

31.

Aspetto questo che non è certo sfuggito al legislatore italiano. In seno alla richiamata Risoluzione n. 7/00022 adottata dalla decima Commissione al Senato Industria, Commercio e Turismo in data 04.06.2019, si legge infatti che occorre inoltre “valutare per le CER e i nuovi impianti Fer che opereranno nel consumo di prossimità utilizzando la rete di distribuzione, l'adozione di misure di agevolazione fiscale o contributi in conto capitale, anche tenendo conto dei benefici ambientali che derivano dal ricorso a tali strumenti”.

32.

Sul quale si è espresso con un tono abbastanza critico A. Quaranta in sede di commento al Dm del 5 luglio 2012 – cd. “quinto conto energia” – circa la mancanza da parte del governo italiano una “seria programmazione” (nonché di una reale prospettiva futura) in materia energetica. Al contrario, secondo l’A. si assiste a interventi che di volta in volta “si limitano a regolamentare, male, solo alcuni pezzi, tralasciandone altri (anche più importanti)”. Non a caso, lo stesso definisce - quasi ironicamente - l’intera regolamentazione del comparto energetico italiano come una “normativa così pervicacemente isterica”, v. A. Quaranta, “I nuovi incentivi economici alle fonti rinnovabili: quale futuro?”, in “Ambiente e Sviluppo”, 8-9/2012, pagg. 749 e ss.;

33.

Gli esiti dell’istruttoria svolta in seno alla 10a Commissione permanente al Senato - condotta sull'affare assegnato n. 59 sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica - evidenziano l’enorme distanza che separa l’attuale assetto normativo interno dagli obiettivi imposti dalla direttiva Ue 2018/2001.

34.

Invero, non manca chi ha invece evidenziato l’esistenza di alcune realtà italiane di generazione distribuita dell’energia – sviluppatesi per la gran parte nel nord del paese -, senza tuttavia sottacere sul fatto che detti ultimi contesti di “energia democratica” integrerebbero per lo più “esperienze di resistenza più che affermazioni di nuove tendenze”, v. G. Osti, “Energia democratica: esperienze di partecipazione”, in “Aggiornamenti sociali”, febbraio 2017, pagg. 119–123.

35.

La necessità di operare una complessiva semplificazione amministrativa in tema di autoconsumo è stata inoltre sottolineata anche nella Memoria dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in meritoall’Affare sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica”, atto n. 59, del 12.03.2019, 94/2019/I/COM, documento in cui si legge che, riguardo le numerose fattispecie disciplinanti l’autoconsumo in Italia, è di primaria importanza “semplificare radicalmente l’attuale insieme frammentario di configurazioni private ammissibili, precisando, nel modo più lineare e trasparente possibile, quali possono essere realizzate”, tenuto conto anche del fatto che la quantità complessiva di energia elettrica autoconsumata annualmente In Italia è pari a circa 28 TWh, di cui 5,8 TWh (il 20,7%) attribuibile alle fonti rinnovabili, un dato alquanto infelice se paragonato con gli altri competitors europei ma di cui occorre comunque apprezzarne il valore.

36.

Termine che non potrà in ogni caso andare oltre il 2021, pena procedure di infrazione per mancato recepimento. Tuttavia, in data 12 dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri - con il comunicato n. 16 – ha licenziato in via preliminare il disegno di legge di delegazione europea 2019 – contemplante la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (disegno di legge – esame preliminare)” – indicando tra i provvedimenti destinati al recepimento sia la direttiva Ue 2018/2001 che, parallelamente, la “gemella” 944/2019.

37.

cfr. articolo 21, par. 2, lettera "a", direttiva (Ue) 2018/2001;

38.

cfr. articolo 21, par. 2, lettera "d", direttiva (Ue) 2018/2001. Inciso invero poco chiaro, atteso che non risulta affatto agevole definire l’eventuale aumento da imputare al valore finale di cessione parametrandolo e computandolo sulla base del beneficio “a lungo termine per la rete, l’ambiente e la società”, soprattutto in assenza di parametri certi, definiti ex ante dallo stesso legislatore europeo.

39.

Cfr. articolo 2, par. 1, n. 18 della direttiva (Ue) 2018/2001, si tratta di accordi il cui oggetto riguarderà la “vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori”.

40.

cfr. articolo 2, par. 1, n. 14, ai sensi del quale per «autoconsumatore di energia rinnovabile» si intende “un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale”. Nozione che, a differenza di quanto si vedrà in merito alle REC-CEC tra le direttive RED II e IMD II, risulta solo in parte sovrapponibile a quella stabilita all’articolo 2, par. 1, n. 8 della direttiva 2019/944/Ue, che definisce "cliente attivo" “un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale”. A onor del vero, la nozione contemplata nella IMD II sembra avere, prima facie, dei contorni leggermente più ampi rispetto a quella contenuta nella RED II. Quest’ultima definisce infatti l’autoconsumatore esclusivamente nella sua dimensione singola e individuale, non contenendo la norma alcun riferimento a “gruppo di clienti finali consorziati” o, ancor più, all’eventualità che l’autoconsumatore partecipi a “meccanismi di flessibilità o efficienza energetica”, riferimenti presenti invece nella IMDII. Tale mancato coordinamento tra le due Direttive potrebbe in futuro dar luogo a non pochi problemi interpretativi. Infatti, salvo infatti il caso in cui gli stessi Stati membri porranno in essere una vera e propria opera di “ricamo legislativo” in sede di trasposizione, riconducendo ad un unicum dette divergenze, tale discordanza potrebbe dar luogo a due diverse nozioni dai contorni alquanto differenti, seppur riferite a una medesima fattispecie.

41.

cfr. articolo 2, par. 1, n. 18, direttiva (Ue) 2018/2001.

42.

Ciò sarà possibile anche per il tramite di sistemi di misurazione intelligenti, i quali “misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi”; cfr. art. 20, par. 1, lett. “a”, Direttiva 2019/944/UE. Aspetto questo di cui ha tenuto conto anche il legislatore interno, il quale ha già precisato che sarà necessario introdurre “sistemi di Energy Management capaci di rilevare e gestire i flussi energetici in tempo reale, ottimizzando la fornitura di energia elettrica e fornendo servizi alla rete”; cfr. Consultazione pubblica della 10ª Commissione permanente al Senato sull’affare assegnato n. 59, Green energy. Il sostegno alle attività produttive mediante generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica. Dello stesso avviso sembra essere il contributo di G. Osti, “Energia democratica: esperienze di partecipazione”, in “Aggiornamenti sociali”, febbraio 2017, pagg. 122; secondo l’A. l’introduzione di tali nuove tecnologie in grado di monitorare e gestire i flussi energetici potrebbe costituire una soluzione ai non pochi gap organizzativi che le grandi utility inevitabilmente assumono quali oneri tecnico-organizzativi e che, per contro, disincentivano i grandi investimenti verso la generazione distribuita.

43.

La realizzazione di nuovi SDC o reti private è “essenziale per lo sviluppo della generazione distribuita di energia”. Avviare la produzione distribuita di energia con la realizzazione di veri e propri smart district energetici favorirebbe un forte sviluppo economico e occupazionale verso la smart energy e l'energy management. “Realizzare SDC è fondamentale per la realizzazione delle smart grid e per permettere il peer-to-peer energetico. La costituzione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi va nella direzione di consentire un migliore sfruttamento della produzione di energia locale, in particolare di quella prodotta attraverso la cogenerazione, in quanto consente di dimensionare ed esercire gli impianti in relazione ai consumi aggregati”, cfr. Consultazione pubblica della 10ª Commissione permanente al Senato sull’affare assegnato n. 59, Green energy. Il sostegno alle attività produttive mediante generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, p. 15-16.

44.

Fonte elaborazione prospettica: Arera, "Memoria dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) in merito all’Affare sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica", atto n. 59, del 12.03.2019.

45.

Tra i considerando della RED II si legge che “la partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile”, il che, se letto nell’ottica del concreto raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni entro il 2050”, rappresenta forse l’aspetto che più inciderà sul compiuto conseguimento di tale ambizioso risultato.

46.

In realtà, per i motivi che si vedranno infra, sarebbe più opportuno dire che si tratta di un soggetto giuridico non avente prevalente scopo di lucro.

47.

cfr. articolo 2, par. 1, n. 16, direttiva (Ue) 2018/2001.

48.

Espressione poco chiara e alquanto generica, non risultando affatto agevole determinare con esattezza quando ci si trovi in condizioni di “vicinanza” a un impianto di produzione e quando invece la distanza è tale da non consentire al cittadino di poter partecipare alla REC. Aspetto questo che potrebbe dar vita a non pochi dubbi in sede di trasposizione della Direttiva. Da questo punto di vista, si consideri che la Spagna, quale primo Stato membro ad aver interamente recepito il contenuto della RED II, rappresenta un caso emblematico, essendo che la legislazione iberica di trasposizione della normativa europea – di cui al Real Decreto 244/2019 - sembra, prima facie, aver usufruito non poco degli ampi spazi lasciati dal dettato europeo. L’aver posto un parametro così ampio all’interno del quale circoscrivere i soggetti come appartenenti a una stessa unità di autoconsumo (500 mt dalla installazione) non tiene forse debitamente conto degli oneri di trasmissione e distribuzione – enormemente ridimensionati in ipotesi di sharing all’interno di una stessa unità condominiale - nonché del fatto che tale indicazione determinerà senza alcun dubbio un aumento forse eccessivo del numero di partecipanti a dette comunità energetiche, travisando in parte l’idea stessa con cui il legislatore europeo aveva configurato queste nuove modalità di energy sharing “di prossimità”.

49.

Tale principio, come detto, trova collocazione anche in seno alla direttiva 2019/944/UE (IMD II), ove al preambolo n. 44 si legge che “Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio”.

50.

Scambio che potrà avvenire tanto nelle forme del one to one, quanto del one to many, risultando assente qualsiasi preclusione che lasci propendere per una più agevole lettura nell’uno o nell’altro senso.

51.

cfr. articolo 2, n. 16, lettera "c", Direttiva Ue 2018/2001; in verità, la corrispondente fattispecie contemplata nella IMD II presenza dei connotati non perfettamente congruenti con la figura delineata dalla RED II. L’articolo 2, par. 1, n. 11 della direttiva 2019/944/U3 definisce infatti la CEC (Citizens Energy Community) quale “soggetto giuridico che:
a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci”. Come è agevole notare, le due nozioni di comunità energetiche rinnovabili contenute nelle Direttive RED II e IMD II non sembrano pienamente sovrapponibili. La nozione contenuta in quest’ultima non contempla affatto il criterio della prevalenza, presente invece all’articolo 2, n. 16, lettera "c" della direttiva Ue 2018/2001. Inoltre, sarebbe stato forse più utile precisare anche sulla base di quali concrete modalità andrebbe effettuato il calcolo volto a stabilire detta prevalenza. Infatti, anche a voler considerare come sottointeso il riferimento a parametri di tipo quantitativo (economico/monetizzabile), non si comprende come andrebbe determinata e quantificata la prevalenza di un “beneficio ambientale” rispetto al “profitto finanziario”, atteso che il primo termine non risulta avere, ad oggi, certi e definiti parametri legislativi di quantificazione, con il rischio, peraltro, di ottenere quale risultato una miriade di trasposizioni che conduca, nel concreto, a diverse modalità mediante le quali intendere e quantificare le diverse "soglie". Il risultato sarebbe quello della presenza di requisiti diversi in ogni Stato al fine dell’inquadramento della comunità come REC o meno.

52.

Difficoltà non certo imputabili, come in passato, a errori verificatisi in sede di traduzione dalla lingua inglese o francese, stante che anche la formulazione originaria – in cui il medesimo inciso è così formulato: “the primary purpose of which is to provide environmental, economic or social community benefits for its shareholders or members or for the local areas where it operates, rather than financial profits” - pone gli stessi dubbi interpretativi.

53.

Lettura che comunque lascerebbe irrisolto il quesito su come quantificare in termini economici l’eventuale “profitto ambientale” conseguito dalla comunità.

54.

Atteso che, in ogni caso, la prevalenza degli scopi indicati alla lettera "c" della disposizione in commento non sembra potersi riferire alla singola partecipazione, quanto alla REC nel suo complesso. Tuttavia, se letto nell’ottica dei potenziali investimenti “esterni” che tali comunità potrebbero inizialmente attrarre – provenienti cioè da soggetti che, pur non rivestendo appieno i requisiti richiesti dalla fattispecie per coloro i quali detengano l’effettivo “controllo” della REC, siano comunque legittimati a prendervi parte - non si può non rilevare come, sotto questo profilo, la vicenda potrebbe assumere in realtà dei contorni decisamente meno problematici, soprattutto nella misura in cui la presenza di capitali provenienti da soggetti “esterni”, non direttamente interessati al conseguimento di “benefici ambientali”, né tantomeno localizzati nelle vicinanze degli impianti, potrebbe costituire un significativo aiuto allo sviluppo delle comunità energetiche.

55.

Bensì diverse modifiche alla normativa, tra cui anche quella relativa alle sub-concessioni per la gestione della rete di distribuzione condominiale. Si tenga conto del fatto che, attualmente, in Italia non è possibile realizzare configurazioni private che consentano di strutturare sistemi di autoconsumo di tipo one-to-many e many-to-many all’interno di condomini, stante l’assenza di una normativa ad hoc. Tale limite, unitamente all'impossibilità di creare configurazioni di autoconsumo basate su scambi virtuali/commerciali, costituisce forse il principale ostacolo al pieno sviluppo delle future REC (o CEC). Su questo versante - con specifico riferimento al settore della produzione, accumulo e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili all'interno di condomini e altri edifici - occorre superare le criticità derivanti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In particolare, il punctum dolens andrebbe rinvenuto nel fatto che l’energia elettrica auto-prodotta, secondo quanto previsto da quest’ultimo Decreto, può essere distribuita e consumata in via diretta soltanto dalle utenze condominiali generali, le quali, per quanto ovvio, rappresentano la quota minore di approvvigionamento condominiale, e non invece dalle singole unità abitative che compongono il condominio, ove invece si registra il maggior consumo di energia. Logica conseguenza è che in questo modo gran parte dell'energia non viene auto-consumata, ma viene immessa nella rete elettrica, per poi essere nuovamente acquistata dai medesimi condòmini.

56.

Nella Consultazione pubblica della 10ª Commissione permanente al Senato sull’affare assegnato n. 59, Green energy. Il sostegno alle attività produttive mediante generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, si legge che l’implementazione di tali configurazioni all’interno dei contesti condominiali “sarebbe una spinta determinante per permettere ai condomini di installare impianti fotovoltaici, nonché un ottimo strumento per incentivare produzione diffusa e autoconsumo, senza gravare sulla rete nazionale. I benefici in termini di funzionalità della rete sono stati evidenziati da molti contributi. La produzione distribuita serve anche ad evitare il sovraccarico delle reti di distribuzione, i costi di trasporto e le perdite di rete. Lo scambio diretto di energia renderebbe più efficienti i consumi elettrici mettendo in comune le utenze elettriche e scambiando l’energia accumulata per ogni utente grazie ad accumulatori. Diminuirebbero inoltre i costi di trasporto che insieme agli oneri di sistema quasi raddoppiano il costo dell'energia, penalizzando le aziende italiane e il dispacciamento dell’energia”.

57.

Tali preoccupazioni non risultano affatto infondate, atteso che, al momento della redazione del presente documento, in molti Stati europei si registra un ritorno verso modelli di tipo sovranista e nazionalista. Tali compagini politiche mostrano un atteggiamento alquanto timido verso politiche di incentivazione delle Fer (e, in generale, a politiche green), dando invece ampio spazio e rilievo a politiche e programmi economici espansionistici, di crescita, certamente poco attenti ai risvolti che gli stessi possano avere sotto il profilo ambientale. A riprova di ciò, recentemente, è stata resa nota la decisione della Polonia di non aderire appieno all’accordo appena raggiunto dall’Ue sull’obiettivo “neutralità climatica” entro il 2050 (cd. "accordo clima"). Dalla sintesi dei negoziati intercorsi in seno alle Istituzioni europee, si apprende che la Polonia risulta essere uno Stato "ancora fortemente dipendente dal carbone" (Von der Leyen), motivo per cui, in assenza di idonee e mirate politiche di incentivazione verso la transizione energetica, sarà alquanto difficile mantenere fermi gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2050.

58.

v. più ampiamente Consultazione pubblica della 10ª Commissione permanente al Senato sull’affare assegnato n. 59, Green energy. Il sostegno alle attività produttive mediante generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica.

59.

Che l’informazione assuma un ruolo determinante per la diffusione delle Fer era già stato evidenziato in un contributo offerto dal Gruppo di studio sull’ambiente in AA.VV., "Energia e sostenibilità. Strumenti per la riflessione", in “Aggiornamenti sociali”, gennaio 2012, pagg. 28, 29 e 30.

60.

Aspetti questi che non sono sfuggiti al vaglio valutativo del Giudice Amministrativo. Per meglio comprendere la reale dimensione del fenomeno, a riprova dell’impellente esigenza di snellire quanto più possibile la faraonica macchina amministrativa operante in questo settore, si veda sentenza Tar Lazio, Roma, Sezione III-ter – 24 maggio, 2016, n. 6102, con commento di L. Corti, "Oneri a carico dei produttori di energia per le attività di gestione, di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno svolte dal Gse: al vaglio del Tar Lazio la disciplina dettata dal Dm 24 dicembre 2014 e del documento del Gse del 13 marzo 2015", in "Rivista Giuridica dell’Ambiente", n. 3-4/2016, pagg. 546 e ss.

61.

Alquanto caotico appare infatti il groviglio di norme circa la possibilità di realizzare configurazioni private sulla base della vigente disciplina dei SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) e degli SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi), la quale contempla oggi un’eccessiva pluralità di fattispecie astrattamente realizzabili, e procedure autorizzative alquanto lunghe e farraginose. La stessa Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – nell’ambito dell’Affare sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, atto n. 59 del 12.03.2019, ha precisato che a fronte di una “pluralità di casi in cui è possibile realizzare configurazioni private, nell’ambito delle quali si verifica l’autoconsumo […] Si ritiene necessario, al riguardo, semplificare radicalmente l’attuale insieme frammentario di configurazioni private ammissibili, precisando, nel modo più lineare e trasparente possibile, quali possono essere realizzate”; nel senso di una complessiva armonizzazione del quadro normativo vigente, soprattutto sul tema degli incentivi al fotovoltaico, v. Di Domenico, in AA.VV., “Energia e sostenibilità. Strumenti per la riflessione”, in “Aggiornamenti sociali”, gennaio 2012, pag. 27, nota 17; più in dettaglio, per una critica circa i pesanti corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema introdotti dall’art. 33 della legge n. 99/2009, quali ostacoli alla nascita della cd. “generazione distribuita”, v. C. Belvedere, "Generazione Distribuita: nuovi oneri di sistema dalla legge n. 99/2009", in “Ambiente e sicurezza”, 13 ottobre 2009, pagg. 64 e ss.

62.

Cfr. Consultazione pubblica della 10ª Commissione permanente al Senato sull’affare assegnato n. 59, Green energy. Il sostegno alle attività produttive mediante generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, pag. 12-13. Inoltre, non poco peso ha l’eventualità di creare communities con una gestione virtuale e altre con una gestione fisica (la community all’interno deve tener necessariamente conto dell’adeguatezza della propria rete per una gestione ottimale dei propri flussi energetici). Quest’ultima ha infatti senso e può adeguatamente funzionare se sviluppata in un ambito territoriale circoscritto, mentre la community virtuale può arrivare a estendersi anche su nazionale. Posta infatti la conformazione geografica dell’Italia, la quale limita non poco la diffusione di meccanismi di energy sharing su lunga distanza, qualora la vendita dell'energia dovesse avvenire virtualmente, la scala geografica non porrebbe particolari problemi. Non a caso, in seno alla citata Consultazione si legge che "La digitalizzazione della rete elettrica e l’introduzione di soluzioni basate su tecnologia blockchain è un passaggio fondamentale per la gestione efficiente dei flussi energetici tra prosumer e tra prosumer e rete".

63.

È stato precisato al riguardo che "Si ritiene necessario superare l’attuale meccanismo dello scambio sul posto che oggi rappresenta un freno allo sviluppo dei sistemi di accumulo ed è uno strumento che presenta una gestione molto onerosa, a causa delle complessità dei calcoli sottostanti i cui benefici economici non sono percepiti dai consumatori", cfr. ibidem.

64.

Per tornare nell’ambito condominiale, dovrebbe essere garantita, per esempio, la possibilità di realizzare impianti che possano trasferire l’energia prodotta all’interno del condominio ai vari condomini (one to many), analogamente a quanto oggi è possibile fare con le utenze termiche, salvaguardando il diritto del condomino di approvvigionarsi da un fornitore di sua fiducia.

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