Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Parere Commissione Ambiente Senato 27 giugno 2007

Schema di Dlgs concernente ulteriori modifiche al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Parlamento italiano

Parere XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) Senato della Repubblica 27 giugno 2007

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (n. 96)

La 13ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, recante norme in materia ambientale;

preso atto che lo schema del citato decreto legislativo contiene modifiche del decreto legislativo n. 152 del 2006 relative: a) alla Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) inserita nella Parte Terza; b) alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);

rilevato che la Commissione, al fine di preparare il proprio parere in modo partecipato e con un'ampia consultazione, ha ascoltato in audizione rappresentanti di regioni, province e comuni, delle associazioni ambientaliste, di quelle datoriali dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, dell'industria, dei sindacati e dei consumatori, dei consorzi del recupero e del riciclo, delle imprese di gestione dei rifiuti e dei servizi idrici e delle Autorità di bacino;

considerato che la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una nuova proposta di direttiva quadro in materia di rifiuti e il Parlamento europeo, in prima lettura in procedura di codecisione, il 13 febbraio scorso ha approvato una risoluzione legislativa, avanzando proposte di emendamenti;

rilevato che una delegazione della Commissione ha incontrato a Bruxelles, il 19 e 20 marzo 2007, esperti e rappresentanti del Parlamento, della Commissione e della Rappresentanza permanente italiana per un approfondimento sullo stato del dibattito e sui contenuti della nuova direttiva quadro sui rifiuti,che possono costituire utili riferimenti,in particolare nell'affrontare dubbi interpretativi della normativa comunitaria vigente;

considerato che la legge 15 dicembre 2004, n. 308, indica criteri e principi generali per l'esercizio della delega e prevede possibilità di correzioni e integrazioni dei decreti legislativi attuativi, in coerenza con le disposizioni comunitarie, indicando altresì procedure e tempi per tali modifiche;

considerato altresì che in sede di Conferenza unificata sono state concordate numerose proposte di modifica dello schema del citato decreto legislativo;

rilevato che è necessario non prolungare uno stato di incertezza nelle materie affrontate dallo schema di decreto legislativo e pertanto completare sin d'ora tutte le revisioni e integrazioni definitive alla Parte Quarta (rifiuti e bonifiche);

rilevato altresì che disposizioni rilevanti del Titolo V (Bonifica dei siti contaminati) della Parte Quarta coinvolgono, con possibilità di sovrapposizione di norme, disposizioni della Parte Sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) con un doppio rischio che va evitato, con urgenza e priorità, mediante una rapida revisione normativa: da una parte l'attivazione di una modalità di bonifica di siti contaminati non coordinata e non coerente con la direttiva europea sul danno ambientale (2004/35/Ce), dall'altra un recepimento non coerente e non efficace della citata direttiva;

esprime parere favorevole a condizione che:

a) sia introdotta, dopo l'articolo 181 recato dal comma 18 dell'articolo 1 dello schema, una disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari — con conseguente soppressione delle lettere p) e bb) dell'articolo 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema — che precisi innanzitutto che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari, definiti dal decreto ministeriale che dovrà rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero di rifiuti, siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero che li producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivante dall'utilizzo o dal trasporto della materia, della sostanza o del prodotto secondari; abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Nella suddetta disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari si preveda anche che, sulla base di una verifica caso per caso, condotta nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni prima indicati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, a rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e a disciplinare il regime transitorio di adeguamento che non deve comunque essere superiore a sei mesi.

b) sia modificato l'articolo 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo secondo le seguenti indicazioni:

— alla lettera f) raccolta differenziata, dopo le parole "i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani"aggiungere le parole"e a raggruppare in modo differenziato i rifiuti urbani ,per frazioni omogenee, in centri di raccolta";

— alla lettera f), precisare che la "frazione organica umida" è "raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati";

— dopo la lettera s) inserire la seguente definizione di compost di qualità: "prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici selezionati,che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni."

— alla lettera m) definire nel seguente modo il deposito temporaneo:" il deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm ), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm ).

2) il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a tre mesi,salvo che nelle piccole isole nelle quali resta fermo il termine di un anno,indipendentemente dalle quantità annuali prodotte.

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della salute e dell'ambiente, nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti."

c) siano disciplinati all'articolo 186, recato dal comma 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, i sottoprodotti prevedendo innanzitutto che sono sottoprodotti le sostanze, le materie, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende "disfarsi" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) e che non rientrano nella definizione di rifiuto, qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo, a condizioni favorevoli per il produttore medesimo, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: il loro impiego deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve avvenire direttamente in un ciclo di produzione o di utilizzazione definito; devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinari e consentiti, nè da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma devono possedere tali requisiti sin dalla fase della loro produzione; devono avere un valore economico di mercato.

Sempre con riferimento ai sottoprodotti si preveda che con decreto del Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni prima indicati, sono definite, per specifici casi, le prescrizioni che soddisfano la definizione dei sottoprodotti. Si preveda altresì che le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata e destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere dimostrata tramite la predisposizione di apposito progetto, dal quale devono risultare il sito, le condizioni e le modalità di detto utilizzo, compresi i tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno; il progetto e le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono valutati ed approvati dall'autorità titolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione ambientale integrata del progetto dell'opera o dell'attività principale dalla quale le terre e rocce da scavo sono prodotte. Si preveda inoltre che le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività diverse da quelle sopra indicate destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti, se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo e il rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche chimico-fisiche devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o, negli altri casi, secondo le modalità della denuncia di inizio attività; a tal fine l'interessato è tenuto a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno. Nel caso di lavori pubblici non soggetti né a Via, né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di cui sopra devono essere autocertificate con idoneo allegato al progetto dell'opera. Si preveda altresì in via transitoria, per i progetti di utilizzo di terre e rocce da scavo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, che gli interessati possono procedere al completamento dei progetti, comunicando, entro 90 giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno; l'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi 60 giorni. Si preveda inoltre che la medesima procedura si applica, per opere iniziate successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, nel caso di variazioni del progetto di destinazione delle terre e rocce da scavo intervenute successivamente alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle destinazioni,dei requisiti e delle condizioni stabiliti.

d) sia modificata la normativa dettata dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:

— le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto, avvalendosi della collaborazione delle sezioni regionali e provinciali dell'albo dei gestori ambientali, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedono annualmente alla individuazione ed alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti ed alla successiva trasmissione alla sezione nazionale;

— la sezione nazionale del catasto assicura un quadro conoscitivo completo e aggiornato anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

— l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), elabora la metodologia per le analisi e gli studi di settore, analizza i dati forniti dal catasto,evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento e ne assicura la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

— di conseguenza è abrogata la legge 25 gennaio 1984, n. 70 (istitutiva del Mud).

e) sia modificata la disciplina dettata in materia di consorzi dagli articoli 220 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:

1) all'articolo 220, comma 2, dopo la parola "comunitaria" aggiungere i seguenti periodi:

"I consorzi di cui all'articolo 223 del presente decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti autorità dei paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonchè il loro riciclo e recupero secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei paesi extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle attività formative e di supporto necessarie a diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine agli accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in materia di rapporti economici e commerciali."

2) all'articolo 221:

— al comma 3, lettera a), sopprimere le parole"anche in forma associata";

— al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo;

— al comma 5 al secondo periodo sostituire le parole: "A tal fine i produttori" con le parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori" e sostituire il primo periodo con i seguenti: "I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1 ,lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio."

— al comma 10, lettera b) sostituire le parole: "gli oneri aggiuntivi"con le parole: "il corrispettivo per gli oneri".

3) all'articolo 223, sostituire il penultimo periodo del comma 2 con i seguenti: "Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, i consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori dei rifiuti d'imballaggio non può essere inferiore a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materiale vergine d'imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive."

4) all'articolo 224:

— al comma 2 sostituire "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto"con le parole "il 30 giugno 2008".

— al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "sulla base dei" con le parole "valutati i"

— al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai".

— all'inizio della lettera f) inserire le parole "indirizza e",

— alla lettera h) sostituire le parole: "i maggiori oneri per la raccolta differenziata" con le parole: "il corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio"

— al comma 5:

— sostituire la lettera a) con la seguente: "l'entità del corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, organizzata secondo criteri di economicità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi fissati"

— sopprimere la lettera c).

— al comma 8, la prima parte, fino al terzo periodo compreso, è sostituita dalla seguente: "Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 con le modalità e nella misura definita dal proprio statuto."

— sostituire il comma 9 con il seguente: "Il Conai provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contribuiti dei consorziati, con una quota del contributo ambientale determinata per l'espletamento delle funzioni del presente titolo, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge."

— il comma 11 è soppresso;

— il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni,decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220."

5) all'articolo 233:

— modificare il titolo "Consorzi nazionali" in "Consorzio nazionale" ed al comma 1 sostituire le parole: "uno o più Consorzi"con le parole: "un Consorzio" e nelle parti successive la parola: "Consorzi" con la parola: "Consorzio";

— sostituire il comma 2 con testo identico a quello sopraindicato in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223;

— al comma 9 sopprimere le parole: "anche in forma associata".

6) all'articolo 234:

— modificare il titolo "Consorzi nazionali" in "Consorzio nazionale" e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: "sono istituiti uno o più consorzi "con le parole: "è previsto il consorzio" e nelle parti successive sostituire la parola: "Consorzi", con la parola: "Consorzio";

— al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: "Resta altresì" fino a: "maturati nel periodo"

— al comma 7, lettera a ), sopprimere le parole: "anche in forma associata".

— sostituire il comma 3 con testo identico a quello proposto in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223.

7) all'articolo 235:

— modificare il titolo "Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" in "Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e le corrispondenti citazioni di "Consorzi" in "Consorzio";

— sostituire il comma 2 con testo identico a quello sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

— al comma 10 inserire: "All'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal presente comma: "Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo";

— al comma 15 inserire: "Il comma 3 dell'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è sostituito dal seguente: "3. Al consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo; le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.";

— al comma 16 inserire: "Dopo il comma 3 dell'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è inserito il seguente:"3.bis. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto Consorziato e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo."

8) all'articolo 236:

— sostituire nel titolo le parole: "Consorzi nazionali"con le parole: "Consorzio nazionale" ed al comma 1 sopprimere le parole "o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2" e ,di conseguenza nel testo sostituire la parola "Consorzi"con la parola "Consorzio"

— sostituire il comma 2 con testo identico a quello sopra indicato come sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

— sopprimere il primo periodo del comma 3 ed i commi 14 e 15.

9) all'articolo 256, al comma 8, sopprimere il periodo: "Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234".

10) all'articolo 265, al comma 5, sono soppresse le parole: "in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri".

f) Siano adottate norme che disciplinino le responsabilità e gli obblighi per la bonifica dei siti contaminati unitamente alla prevenzione, riparazione e risarcimento del danno ambientale, prevedendo in particolare che chiunque cagioni un danno ambientale o una minaccia imminente di tale danno con il proprio comportamento commissivo o omissivo, sia obbligato a provvedere a proprie spese alle necessarie misure di prevenzione, di messa in sicurezza operativa e di riparazione delle risorse naturali, e ove non provveda nei tempi e con le modalità stabilite dalle presenti norme, sia obbligato al risarcimento del danno ambientale.

Siano inoltre adottate definizioni, integrate e coordinate, che comprendano in particolare:

— danno ambientale: il mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, diretto o indiretto,

-minaccia imminente di danno ambientale: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

— danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti: qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati in apposito allegato (I). Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/Cee o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/Cee oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

— danno ambientale alle acque: qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella parte terza del presente decreto che attua la direttiva 2000/60/Ce, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva; a tal fine, qualora il fatto lesivo consista nell'inquinamento di un sito:

1.i valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) delle acque individuano i limiti massimi accettabili dello stato chimico di un corpo idrico che caratterizzano l'obiettivo di qualità "buono" in relazione alla specifica destinazione d'uso delle acque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato ecologico, quantitativo e del potenziale ecologico

2.i valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) individuano i livelli massimi di contaminazione compatibili con le esigenze di tutela della salute da conseguire prioritariamente in attesa del ripristino delle acque interessate

— danno ambientale al terreno: qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi; a tal fine, sono esclusi rischi significativi per la salute se i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr)

— concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, individuati in apposito allegato (II), che costituiscono:

1. i valori di concentrazione del terreno al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (Csr)

2. i valori di concentrazione massimi accettabili per qualificare "buono" lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee con riferimento alla specifica destinazione delle medesime, oltre i quali è necessario procedere alle necessarie misure di riparazione, fatte salve le eccezioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva.

— concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono i valori di concentrazione massimi accettabili di sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali, determinati caso per caso con la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'apposito allegato (III ), entro i quali sono esclusi rischi significativi di effetti nocivi per la salute umana, salvi gli obblighi di riparazione delle acque e delle altre risorse naturali danneggiate.

— sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale permane una minaccia imminente di danno ambientale a causa di un'emissione che ha determinato un probabile superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione del terreno e un probabile danno, diretto o indiretto, alle altre risorse naturali e alle funzioni svolte da tali risorse.

— sito contaminato: un sito nel quale le risorse naturali hanno dubito un danno ambientale a causa di un'emissione;

— sito non contaminato: un sito nel quale i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) e le sostanze inquinanti non hanno causato, direttamente o indirettamente, danni alle acque superficiali e sotterranee o alle altre risorse, oppure un sito nel quale sono stati effettuati e ultimati i necessari interventi di riparazione delle risorse naturali.

— misure di messa in sicurezza operativa: le misure transitorie che accompagnano l'esecuzione delle operazioni di caratterizzazione e di riparazione, e sono adottate al fine di limitare i danni alle risorse naturali interessate dalle conseguenze del fatto lesivo o prevenire ed eliminare rischi per la salute in attesa dell'esecuzione e del completamento degli interventi di riparazione. Tali misure consistono in interventi atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, ad impedirne il contatto con le altre matrici ambientali ed a rimuoverle, nonché a prevenire rischi sanitari, e devono essere accompagnate da idonei piani di monitoraggio e controllo per verificarne l'efficacia in relazione ai tempi e modalità di esecuzione degli interventi di ripristino.

— misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, individuate e determinate nel rispetto dei principi, criteri e modalità stabiliti negli allegati ( I e IV);

— condizioni originarie: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

— ripristino, compreso il ripristino naturale:

1. nel caso dell'acqua il ritorno delle risorse naturali e dei servizi danneggiati alle condizioni originarie, o, per lo stato chimico, almeno allo stato di qualità "buono" in relazione alla specifica destinazione d'uso;

2. nel caso delle specie e degli habitat naturali protetti ritorno delle risorse naturali e dei servizi danneggiati alle condizioni originarie;

3. nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana.

— bonifica: gli interventi di riparazione del terreno che possono consistere nella rimozione delle fonti di contaminazione, nella eliminazione delle concentrazioni di contaminazione del suolo e del sottosuolo, o nella riduzione delle concentrazioni di contaminazione del suolo e del sottosuolo a valori almeno uguali o inferiori ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr); gli interventi di bonifica sono accompagnati da misure di sicurezza e da piani di monitoraggio necessari per garantire un elevato livello di tutela della salute, nonché dalle misure di riparazione richieste per il ripristino delle acque e delle altre risorse naturali eventualmente danneggiate, e, ove necessario, da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

— misure di messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi di riparazione del terreno atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti presenti nel terreno dalle altre matrici ambientali circostanti, al fine di escludere rischi significativi per la tutela della salute delle persone. Gli interventi di messa in sicurezza permanenza sono accompagnati da piani di monitoraggio e controllo, e adeguate misure di sicurezza.

— misure di sicurezza: le limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

— riqualificazione ambientale e paesaggistica: gli interventi, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali limitazioni d'uso stabilite da misure di sicurezza.

Sia stabilito altresì che quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotti, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

Sia stabilito inoltre che quando la minaccia imminente di danno ambientale persiste nonostante le misure di prevenzione adottate o si è verificato un danno ambientale, il responsabile del fatto potenzialmente lesivo debba informare, con apposita comunicazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma, nel cui territorio si trova la risorsa naturale oggetto del fatto lesivo, di tutti gli aspetti pertinenti della situazione. La comunicazione precisa, in particolare, il fatto, l'azione o l'omissione che ha determinato il danno ambientale o la minaccia imminente di danno ambientale, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte, la descrizione delle misure di prevenzione adottate e l'indicazione delle ulteriori misure di prevenzione eventualmente necessarie, al fine di controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, la contaminazione e qualsiasi altro fattore di danno, nonché al fine di limitare e prevenire il danno o ulteriori danni ambientali ed effetti nocivi per la salute umana.

Sia stabilito altresì che qualora l'indagine preliminare accerti che i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) e non hanno causato, direttamente o indirettamente, danni ambientali alle altre risorse naturali, l'operatore ne dia immediata notizia al comune ed alla provincia competenti per territorio con apposita autocertificazione, provvedendo a completare le misure di prevenzione e ad adottare le altre misure di prevenzione e di monitoraggio eventualmente previste o richieste dalla competente autorità, nei tempi dalla medesima stabiliti, nonché ad effettuare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica eventualmente necessari. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente.

Se non ricorrono le condizioni precedentemente indicate, l'operatore deve presentare al comune, alla provincia e alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione e indagine definitiva per determinare le conseguenze del fatto lesivo sulle risorse naturali tutelate,che viene approvato dalla regione territorialmente competente. Se dai risultati della caratterizzazione e delle indagini definitive risulta che le concentrazioni soglia di contaminazione del terreno (Csc) non sono superate e che non si sono verificati danni alle acque ed alle altre risorse naturali, si conclude il procedimento di notifica. Se dai risultati della caratterizzazione e delle indagini definitive risulta che i livelli di contaminazione del terreno sono superiori ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) o che la contaminazione ha causato, direttamente o indirettamente, un danno ambientale alle altre risorse naturali, il responsabile del fatto lesivo deve:

a. applicare al sito, sulla base dei risultati della caratterizzazione, la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo criteri definiti al fine di determinare le concentrazioni soglia di rischio (Csr);

b. individuare le misure di messa in sicurezza operativa necessarie per eliminare i rischi sanitari causati dall'eventuale superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) in attesa dell'approvazione e esecuzione delle misure di riparazione per il ripristino delle risorse naturali risultate danneggiate;

c. predisporre il progetto delle misure di riparazione per il ripristino delle risorse naturali danneggiate.

Sia stabilito altresì che se i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) e la contaminazione non ha causato danni ambientali alle acque e alle altre risorse naturali, il procedimento di notifica si conclude con l'approvazione del documento di analisi di rischio e dei risultati positivi. Se all'esito dell'analisi di rischio i livelli di contaminazione del terreno risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr), ma il piano di caratterizzazione e indagine definitiva esclude danni alle acque ed alle altre risorse naturali, il documento di analisi di rischio è accompagnato dal piano delle misure di riparazione del terreno integrato con un piano di monitoraggio , dall'individuazione delle eventuali misure di messa in sicurezza operativa necessarie per assicurare la tutela della salute in attesa del completamento degli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica. Se all'esito dell'analisi di rischio i livelli di contaminazione del terreno risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) e dal piano di caratterizzazione e indagine definitiva risultano danni ambientali alle acque ed alle altre risorse naturali, il documento di analisi di rischio è accompagnato dal piano delle misure di riparazione del terreno e delle altre risorse naturali nonché dall'individuazione delle misure di messa in sicurezza operativa necessarie per assicurare in via immediata la tutela della salute in attesa del completamento degli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica. Qualora i livelli di contaminazione del terreno siano inferiori ai valori soglia di contaminazione (Csc) ma si sono comunque determinati danni ambientali alle acque e alle altre risorse naturali, il responsabile del fatto lesivo è tenuto a predisporre il progetto delle misure di riparazione necessarie e ad individuare tutte le misure di messa in sicurezza operativa necessarie per eliminare rischi per la salute in attesa dell'esecuzione e del completamento degli interventi di ripristino. Il progetto delle misure di riparazione é predisposto con l'indicazione delle eventuali misure di messa in sicurezza operativa e dei piani di monitoraggio da adottare per la tutela della salute. In tal caso il procedimento di notifica si conclude con la certificazione rilasciata dalla Provincia che attesta l'avvenuta attuazione delle misure di riparazione previste dal progetto. Il documento di analisi di rischio e il progetto delle misure di riparazione, completi della necessaria documentazione, sono trasmessi alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti entro sessanta giorni dall'approvazione dei risultati delle caratterizzazione e sono approvati dalla regione nei successivi sessanta giorni, previo parere dell'Arpa. La regione può sospendere i termini di approvazione se risultano necessari integrazioni documentali o approfondimenti; tale termine può essere interrotto per una sola volta con atto adeguatamente motivato che assegna un congruo termine per l'adempimento e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle integrazioni richieste. Con il provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio e del progetto delle misure di riparazione sono stabiliti i termini iniziale e finale e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per l'esecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa e di riparazione. Per l'approvazione del piano di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, delle misure di messa in sicurezza operativa e del progetto delle misure di riparazione la regione convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti di approvazione del piano di caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, delle misure di messa in sicurezza operativa e del progetto delle misure di riparazione sostituiscono ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta e assenso, comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal piano e progetto medesimi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 9, della legge n. 241 del 1990. Nei siti con attività in esercizio gli interventi di caratterizzazione e di ripristino sono progettati ed attuati secondo modalità e tempi compatibili con la prosecuzione di dette attività e sono accompagnati dalle misure di messa in sicurezza operativa necessarie per garantire la sicurezza delle persone che operano nel sito.

Con riferimento al ripristino dei terreni e delle acque danneggiati da contaminazioni antecedenti al 30 aprile 2007, sia stabilito che per i siti contaminati o potenzialmente contaminati da eventi che si sono verificati prima del 30 aprile 2007, fermo restando l'obbligo di progettare ed adottare tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza operativa, il responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito, il gestore del sito o altro soggetto interessato al ripristino del sito, possono stipulare apposito accordo di programma con l'autorità competente per disciplinare:

a) il coordinamento della elaborazione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione;

b) l'elaborazione di un progetto unitario di ripristino del sito, con particolare riferimento alle misure di riparazione delle acque;

c) il coordinamento delle misure di riparazione delle acque con gli interventi previsti e programmati da parte delle pubbliche amministrazioni per conseguire gli obiettivi di qualità;

d) le eccezioni all'adozione delle misure di riparazione o ai relativi tempi di attuazione;

e) le misure di monitoraggio e controllo;

f) le risorse economiche che i soggetti obbligati o interessati agli interventi di riparazione intendono impegnare e gli eventuali finanziamenti pubblici.

Con riferimento ai siti di interesse nazionale, sia stabilito che gli accordi di programma sono stipulati con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero della salute, con il Ministero dello sviluppo economico e con la regione, la provincia e il comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione del terreno e delle acque effettuati nei tempi e con le modalità stabilite dal relativo progetto approvato dall'autorità competente costituiscono adempimento degli obblighi di riparazione e risarcimento del danno ambientale.

Con riferimento ai siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, sia stabilito che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico sono individuati i siti che rivestono preminente interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2007 ,anche non compresi nel Programma nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminati assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo, elaborati ed approvati, entro dodici mesi, sulla base di appositi accordi di programma stipulati tra i proprietari delle aree comprese nei siti medesimi, il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Presidente della regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della provincia e il sindaco del Comune territorialmente competente. Gli accordi di programma disciplinano in particolare il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni, l'elaborazione del progetto di bonifica del terreno e di riparazione delle acque del sito secondo modalità che assicurano un intervento coordinato ed unitario da parte di tutti i proprietari sul terreno, suolo e sottosuolo, e sulle acque superficiali e sotterranee interessate,gli obiettivi degli interventi di bonifica del terreno e riparazione delle acque, fissati sulla base di criteri stabiliti , i relativi obblighi dei proprietari, le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare,nonché gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi e l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l'esecuzione delle citate attività. Gli interventi nei citati siti contaminati devono conseguire i seguenti obiettivi e devono essere attuati in base ai seguenti principi:

a.le fonti di contaminazione del terreno devono essere eliminate o confinate, e le concentrazioni di contaminazione del terreno devono essere ridotte entro i valori limite di cui all'apposita tabella a cura e spese dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato. Al fine di eliminare il rischio di causare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, i valori limite di concentrazione da conseguire devono essere individuati dal progetto tenendo conto delle caratteristiche e della funzione del terreno, del tipo e della concentrazione delle sostanze inquinanti, dei rischi e della possibilità di dispersione, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali, e delle eventuali misure di sicurezza o misure di messa in sicurezza permanente adottate;

b. con riferimento alla contaminazione delle acque, i proprietari delle aree comprese nel sito contaminato devono effettuare interventi idonei ad eliminare qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana riducendo la concentrazione della contaminazione ai valori limite di cui all'apposita tabella, e, ove necessario, attuando anche adeguate misure di messa in sicurezza operativa. In ogni caso, i suddetti interventi devono essere funzionali e non devono recare pregiudizio agli interventi ed alle misure programmati e previsti dalle competenti autorità amministrative per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

c. gli interventi di bonifica dei terreni e di riparazione delle acque da parte dei proprietari devono essere accompagnati da azioni idonee a compensare l'eventuale perdita temporanea di risorse e servizi naturali causata dall'inquinamento delle acque o a disporre le eventuali misure complementari individuate con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

d. la pubblica amministrazione, individua ed attua le misure e le azioni idonee a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

L'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/Ce e delle relative disposizioni di attuazione. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità di accertamento del conseguimento degli obiettivi di bonifica, nonché i criteri a cui l'Ato deve attenersi per individuare la limitazione dell' uso delle risorse idriche. In caso di mancata partecipazione al procedimento di uno o più proprietari gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti di detti proprietari per tutti i costi sostenuti; a tal fine il credito vantato dall'amministrazione costituisce onere reale ed è assistito da privilegio speciale immobiliare La stessa disciplina si applica anche qualora il proprietario non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione degli interventi di bonifica dei terreni e di riparazione delle acque ed alla corretta attuazione del piano finanziario degli investimenti approvato con l'accordo di programma medesimo. Nel caso in cui l'accordo di programma non sia stipulato entro il termine di dodici mesi, gli interventi di bonifica e riparazione da attuare e il piano economico finanziario degli investimenti per la riconversione industriale e lo sviluppo economico produttivo del sito, sono rimessi alla decisione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro i tre mesi successivi alla scadenza del predetto termine. Si introduca altresì una disciplina per i centri di eccellenza per le bonifiche, prevedendo di promuovere la realizzazione di "Centri di eccellenza"per la ricerca,la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie e tecniche avanzate per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati,sulla base di linee guida definite dall'Apat, con accordi di programma del Ministero dell'ambiente, di quello dello sviluppo e di quello della ricerca, con università ed enti di ricerca e con la partecipazione di regioni ed enti locali. Tali "Centri di eccellenza", riconosciuti ed iscritti in apposito registro presso l'Apat, oltre a promuovere la ricerca e la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, rilasciano certificazione di tecniche e metodologie di bonifica, su richiesta dei soggetti privati o pubblici interessati.

La 13ª Commissione, inoltre, con riferimento al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 formula le seguenti raccomandazioni:

1. All'articolo 74, sostituire al comma 1 la lettera ff) con la seguente: "qualsiasi immissione effettuata tramite condotta o altro sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione e di raccolta del refluo con il corpo ricettore."

2. All'articolo 101, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'autorità competente,in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento,di lavaggio,ovvero impiegate per la produzione di energia,sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4."

3. All'articolo 127 , comma 1, dopo le parole "ove applicabile" aggiungere le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione".

4. Sostituire la rubrica e i commi 1 e 2 dell'articolo 147 con i seguenti:

" Art. 147 (Ambito territoriale e integrazione dei servizi idrici)

1. Le regioni stabiliscono con propria legge la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici,tenendo conto dei bacini o dei sottobacini idrografici.

2. In ciascun ambito territoriale ottimale va assicurata:

— una gestione integrata della risorsa idrica nel rispetto della pianificazione di bacino,della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente;

— un coordinamento dei diversi usi della risorsa idrica,in modo sostenibile e assicurando la priorità all'approvvigionamento per usi civili;

— l'unitarietà degli indirizzi e l'integrazione delle gestioni e dei servizi idrici in coerenza con gli obiettivi,le finalità e le modalità previste dal piano d'ambito;

— efficienza,qualità ed economicità delle gestioni,adeguatezza delle dimensioni gestionali e superamento delle frammentazioni delle gestioni.

5. Sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 148 con i seguenti:

"1. L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale delle funzioni in materia di servizi idrici locali.

2. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni dell'Ato e ad essa sono attribuite le funzioni di programmazione,organizzazione,affidamento e controllo dei servizi idrici locali ,operanti nel rispettivo territorio

3. Le Regioni e le province autonome disciplinano le forme e le modalità di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni di cui al comma 1,regolando altresì le modalità di funzionamento e di organizzazione delle Autorità d'ambito.

— sopprimere il comma 5 dell'articolo148."

6. All'articolo 161 rafforzare le competenze del Comitato e dell'Osservatorio, secondo le seguenti indicazioni:

— Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e verifica dei Piani d'ambito, esprimendo rilievi e osservazioni sugli elementi tecnici ed economici, segnalando la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle esigenze degli utenti;

b) emana linee guida in merito a:

— definizione delle tariffe e corretta applicazione del metodo tariffario; meccanismi incentivanti l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità della gestione;

— assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e assicurare adeguati controlli della qualità e l'efficacia delle prestazioni;

c) effettua il monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

d) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

e) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito;

f) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e sulla attività svolta, da inviare al Parlamento;

g) promuove studi e ricerche di settore.

— L'Osservatorio nazionale sui rifiuti svolge le seguenti funzioni:

a) analizza i piani di gestione dei rifiuti ai vari livelli e formula osservazioni alle autorità proponenti;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento di criteri e linee guida:

— sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo, il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti;

-sulla definizione delle tariffe e l'applicazione del metodo tariffario;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti,delle diverse componenti di tali costi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative fra i diversi ambiti di gestione,evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7. All'articolo 178, comma 1, in fine aggiungere le parole : "nonché al fine di preservare le risorse naturali".

8. All'articolo 181 alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "Gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe della normativa comunitaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie nei casi previsti dalla legge".

9. Alla lettera b) del punto 1.1.3 del suballegato 1, allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio del 1998 modificare con "formaldeide non superiore allo 0,1% in peso"

10. All'articolo 182 sopprimere i commi 6 e 8 relativi allo smaltimento dei rifiuti in fognatura e allo smaltimento della frazione biodegradabile in impianti di depurazione acque reflue urbane.

11. Modificare l'articolo 183 secondo le seguenti indicazioni:

— la lettera u), relativa alle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche, va rivista e coordinata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 181-bis e con le condizioni ivi previste, assicurando una fase transitoria che consenta alle imprese siderurgiche e metallurgiche di adeguarsi alle misure introdotte,fino a nuova autorizzazione o iscrizione;

— alla lettera aa) modificare la definizione di scarico come segue, in corrispondenza a quanto proposto con riferimento all'articolo 74, comma 1, lettera ff): "scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, effettuata esclusivamente tramite condotta o altro sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione e di raccolta dell'acqua reflua con il corpo ricettore".

12. All'articolo 184, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

— alla lettera b) sopprimere la parola "pericolosi";

— alla lettera c) sopprimere le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)";

— sopprimere la lettera n).

13. All'articolo 185, comma 1, inserire le seguenti lettere:

"a-bis) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:materie fecali, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole, anche dopo il trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli;materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del riso;

a-ter) materie fecali e vegetali di provenienza agricola e agroalimentare destinate alla produzione di energia da biomassa, alla produzione di fertilizzanti ed ai trattamenti di cui all'allegato III del Decreto 7 aprile 2006".

14. All'articolo 193, al comma 6, dopo le parole "di vidimazione" aggiungere le parole "ai sensi della lettera b)".

15. All'articolo 195, al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: "Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applichi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani ma l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa col Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani".

16. All'articolo 200 apportare le seguenti modificazioni:

— al comma 1 , dopo le parole "denominati Ato" aggiungere le parole" su base provinciale o per accorpamenti di piccole province";

— al comma 1,lettera a), eliminare le parole: "attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti".

17. All'articolo 201 apportare le seguenti modificazioni:

— sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale delle loro funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio corrispondente.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano, sentiti i comuni interessati, le modalità e le forme di organizzazione delle Autorità d'ambito, presso la provincia territorialmente competente, o nel caso di accorpamento di piccole province, presso una di queste. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Autorità d'ambito presso le province sono definite previa intesa con le province interessate.";

— sopprimere i commi 4 e 5 prevedendo un periodo transitorio verso il nuovo regime.

18. All'articolo 205 sopprimere il comma 2.

19. All'articolo 206 apportare le seguenti modificazioni:

— al comma 1, lettera b), dopo le parole "processi produttivi" aggiungere le parole "e distributivi";

— al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine: "con esclusione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed altri rifiuti per i quali le modalità di ritiro e di gestione siano stabiliti da norme vigenti.".

20. All'articolo 208 apportare le seguenti modificazioni:

— al comma 11, lettera i), eliminare le parole "per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico";

— al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole "Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate ,prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale,tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili";

— sostituire il comma 13 con il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.";

— al comma 15 sostituire dalla parole "ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee" con le parole: "nonché quelli che effettuano la sola riduzione volumetrica";

— sopprimere il comma 17.

21. All' articolo 210 apportare le seguenti modificazioni:

— al comma 3, lettera f), eliminare le parole "per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico";

— sostituire il comma 4 con il seguente:"Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.";

— sopprimere il comma 5.

22. Modificare l'articolo 212 secondo le seguenti indicazioni:

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di smaltimento e di recupero di rifiuti mediante gestione di impianti di titolarità di terzi e di smaltimento e di recupero di rifiuti con impianti mobili. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio. Per le aziende speciali,i consorzi e le società di cui all'articolo22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti nei medesimi comuni . L'iscrizione autorizza l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per l'esecuzione di interventi di bonifica dei siti inquinati e di bonifica dei beni contenenti amianto, per la gestione di impianti di recupero e di smaltimento di proprietà di terzi e per la gestione di impianti mobili di recupero e di smaltimento, già autorizzati, l'iscrizione attesta l'idoneità soggettiva e la capacità finanziaria, tecnica ed economica dell'interessato a svolgere dette attività. L'efficacia dell'iscrizione è di cinque anni ed è rinnovabile. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del trenta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le imprese di cui al comma 5 sono iscritte all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, con la quale l'interessato dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti che la legge, il decreto ministeriale 28 aprile 1998 n. 406, e successive modifiche, e le delibere del Comitato Nazionale richiedono per l'esercizio di tali attività. A tal fine:

a) alla comunicazione di inizio di attività deve essere allegata idonea polizza fideiussoria e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle condizioni e il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dalla legge, dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni , e dalle delibere del Comitato Nazionale dell'Albo;

b) i contenuti della comunicazione di inizio di attività e della documentazione da allegare alla stessa, le modalità e le condizioni di prestazione della garanzie fideiussorie sono definite e precisate da apposite deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

c)al momento della presentazione la sezione regionale o provinciale dell'Albo verifica la completezza della comunicazione e della documentazione allegata, rilascia all'interessato la ricevuta dell'avvenuta presentazione ed entro i successivi 60 giorni, provvede all'iscrizione o comunica all'interessato i motivi che ostano all'iscrizione; decorso inutilmente tale termine l'interessato è iscritto di diritto ed il relativo provvedimento è rilasciato entro i successivi dieci giorni. In caso di richiesta di integrazione della comunicazione di inizio di attività i termini di cui al presente comma sono interrotti non più di una volta e ricominciano a decorrere dalla presentazione delle necessarie integrazioni;

d) salva l'applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e mendaci, alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in base a comunicazione di inizio attività o a documentazione incompleta o inidonea si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1;

e) in caso di rinnovo dell'iscrizione l'interessato dovrà far pervenire alla competente sezione, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'iscrizione, una nuova comunicazione predisposta ai sensi delle precedenti lettere a) e b) con cui manifesta la volontà di proseguire l'attività; l'iscrizione resta comunque efficace fino alla notifica del nuovo provvedimento d'iscrizione o dei motivi che ostano al rilascio dello stesso. Ove si rendesse necessaria una semplice integrazione documentale, la sezione competente stabilirà tempi e modi della stessa e consentirà l'eventuale ulteriore efficacia dell'iscrizione, attenendosi alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo.

Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi venti giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impianto o degli impianti e l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 7 le imprese che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sulla base di un'analisi dei costi economici e dei benefici ambientali. In fase di prima applicazione sono esonerate dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie le imprese che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

a) rifiuti di imballaggio;

b) rifiuti di carta e cartone;

c) rottami ferrosi e non ferrosi;

d) rifiuti di legno;

e) i rifiuti agricoli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera e);

f) i rifiuti costituiti da materiale tessile;

g) i rifiuti inerti ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte IV del decreto legislativo (questo termine deve essere riferito al decreto correttivo con apposita norma a parte) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

Sopprimere il comma 12.

23. All'articolo 214, comma 1, aggiungere in fine le parole "ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2".

24. All'articolo 215 sostituire il comma 4 con i seguenti commi:

"4. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, la Provincia territorialmente competente accerti che non sussistono i presupposti ed i requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività in attesa che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività; a tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di inizio di attività ai sensi e per gli effetti del comma 1, con la quale devono essere precisate le misure adottate per conformare l'attività alla normativa vigente.

4-bis. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza o mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la Provincia territorialmente competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) al divieto di prosecuzione dell'attività ed alla cancellazione dell'iscrizione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.".

25. All'articolo 216 sopprimere i commi 9 e 10 e al comma 8, dopo le parole "disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti", inserire le parole "in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché".

26. All'articolo 266, alla fine del comma 7, aggiungere le parole : " nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia".

27. Modificare gli allegati secondo le seguenti indicazioni:

— all'allegato C eliminare la voce R14, che non è prevista nella direttiva europea;

— l'allegato D (CeR), che contiene imprecisioni formali, dovrebbe essere redatto in un nuovo testo sulla base della decisione 2000/532/Ce;

— l'allegato F, che contiene alcuni errori, dovrebbe essere redatto in un nuovo testo sulla base dell'allegato alla Direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi.

La 13ª Commissione, inoltre, invita il Governo a procedere sollecitamente all'adozione dello schema di decreto legislativo in materia di Valutazione d'impatto ambientale (Via) e di Valutazione ambientale strategica (Vas), per la quale si profila a breve la scadenza del termine della proroga dell'entrata in vigore della normativa recata dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

La 13ª Commissione, inoltre, con riferimento all'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo recato dall'articolo 1, comma 29, dello schema di decreto raccomanda di prevedere la consultazione della Regione interessata nel caso in cui l'accordo non la comprenda.

Sen. Edo Ronchi

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