Regolamento Commissione Ue 2019/1390/Ue
Registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) - Metodi di prova - Modifica dell'allegato del regolamento 440/2008/Ce al fine di adeguarlo al progresso tecnico
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Commissione europea
Regolamento 31 luglio 2019, n. 2019/1390/Ue
(Guue 26 settembre 2019 n. L 247)
Regolamento recante modifica dell'allegato del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), al fine di adeguarlo al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 440/20082 della Commissione istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
(2) L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sviluppa linee guida armonizzate e riconosciute a livello internazionale per la sperimentazione sulle sostanze chimiche a fini regolamentari. L'Ocse pubblica periodicamente linee guida nuove e riviste per l'esecuzione delle prove, tenendo conto dei progressi scientifici in questo settore.
(3) Al fine di tener conto del progresso tecnico e, ove possibile, di ridurre il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, a seguito dell'adozione delle pertinenti linee guida dell'Ocse, dovrebbero essere introdotti due nuovi metodi di prova per la valutazione dell'ecotossicità e nove nuovi metodi di prova volti a determinare la tossicità per la salute umana, mentre sette metodi di prova dovrebbero essere aggiornati. Undici di tali metodi di prova consistono in prove in vitro intese a determinare l'irritazione/corrosione cutanea e oculare, la sensibilizzazione cutanea, la genotossicità e gli effetti sul sistema endocrino. I portatori di interessi sono stati consultati in merito alla presente proposta di modifica.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 440/2008.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (Ce) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019
Allegato
Note ufficiali
Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
Regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) (Gu L 142 del 31.5.2008, pag. 1).