Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Parlamento italiano

Legge 30 luglio 2002, n. 180

(Gazzetta ufficiale 14 agosto 2002 n. 190)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/Ce, 1999/74/Ce, 1999/105/Ce, 2000/52/Ce, 2001/109/Ce, 2002/4/Ce e 2002/25/Ce

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/Ce del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/Ce della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CeE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/Ce della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/Ce del Consiglio; 2002/25/Ce della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/Ce del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.

4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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