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Decisione Parlamento europeo e Consiglio Ue 1600/2002/Ce

Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 22 luglio 2002, n. 1600/2002/Ce

(Guce 10 settembre 2002 n. L 242)

Decisione che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 1° maggio 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Un ambiente pulito e sano è essenziale per mantenere il benessere e la prosperità di una società , ma la continua crescita a livello mondiale causerà persistenti pressioni sull'ambiente.

(2) Il Quinto programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente — "Verso uno sviluppo durevole e sostenibile" — si è concluso il 31 dicembre 2000, dopo aver conseguito importanti risultati.

(3) Occorre un impegno costante per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità ed è necessario il sesto programma comunitario in materia di ambiente (di seguito denominato "il programma"), istituito con la presente decisione.

(4) Continuano a registrarsi vari problemi ambientali gravi ed emergono problemi nuovi che richiedono ulteriori interventi.

(5) È necessario rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e all'applicazione del principio di precauzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente.

(6) Un utilizzo prudente delle risorse naturali e la protezione dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, sono uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile.

(7) Il programma è inteso a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, indica le priorità per la dimensione ambientale della strategia di sviluppo sostenibile, e dovrebbe essere preso in considerazione al momento della presentazione di azioni nel quadro di detta strategia.

(8) Il programma mira a sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, garantendo nel contempo la coerenza con il principio di sussidiarietà e rispettando la diversità di condizioni nelle varie Regioni dell'Unione europea.

(9) Il programma definisce le priorità ambientali che richiedono una risposta comunitaria riservando particolare attenzione ai seguenti settori: cambiamenti climatici, natura e biodiversità , ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti.

(10) Per ciascuno di questi settori sono indicati gli obiettivi principali ed alcuni traguardi ed è individuata una gamma di azioni necessarie per conseguire detti traguardi. Tali obiettivi e traguardi costituiscono degli indicatori dei livelli da realizzare.

(11) Gli obiettivi, le priorità e le azioni del programma dovrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile nei Paesi candidati e mirare a salvaguardare il patrimonio naturale di tali Paesi.

(12) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti è una priorità. Si dovrebbero considerare anche altre opzioni per raggiungere obiettivi di carattere ambientale.

(13) Il programma dovrebbe promuovere il processo di integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche ed azioni comunitarie conformemente all'articolo 6 del trattato al fine di ridurre le pressioni sull'ambiente provenienti da varie fonti.

(14) Occorre un approccio strategico integrato, che introduca nuove modalità di interazione con il mercato e coinvolga i cittadini, le imprese ed altri ambienti interessati, per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo pubblico e privato che incidono negativamente sullo stato dell'ambiente e sulle tendenze in atto. Questo approccio dovrebbe incentivare l'uso e la gestione sostenibili del territorio e del mare.

(15) L'accesso all'informazione in materia di ambiente e alla giustizia e la partecipazione del pubblico alla definizione delle politiche costituiranno elementi importanti per il successo del programma.

(16) Nell'ambito delle strategie tematiche verrà esaminata una serie di opzioni e strumenti necessari per affrontare un insieme di questioni complesse che richiedono un approccio generale e pluridimensionale e verranno proposte le azioni necessarie, coinvolgendo se del caso il Parlamento europeo e il Consiglio.

(17) La comunità scientifica è unanime nell'affermare che le attività umane aumentano le concentrazioni dei gas ad effetto serra, con il conseguente innalzamento delle temperature su scala mondiale e perturbazioni del clima.

(18) Le implicazioni dei cambiamenti climatici per la società umana e per la natura sono gravi e devono essere limitate.

Misure intese a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra possono essere attuate senza ridurre il tasso di crescita e la prosperità.

(19) A prescindere dall'esito delle misure di limitazione, la società deve adattarsi e prepararsi agli effetti dei cambiamenti climatici.

(20) L'esistenza di sistemi naturali salubri ed equilibrati è un fattore essenziale per sostenere la vita sul pianeta.

(21) Le attività umane esercitano una forte pressione sulla natura e sulla biodiversità. È necessaria un'azione per contrastare le pressioni derivanti segnatamente dall'inquinamento, dall'introduzione di specie non indigene, dai potenziali rischi dell'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e dalle modalità di sfruttamento delle terre e dei mari.

(22) Il suolo è una risorsa limitata, che attualmente è sotto pressione dal punto di vista ambientale.

(23) Nonostante gli sviluppi degli standard ambientali, è sempre più probabile l'esistenza di un nesso tra degrado dell'ambiente e talune malattie umane. Quindi, il rischio potenziale derivante ad esempio dalle emissioni e dalle sostanze chimiche pericolose, dai pesticidi e dal rumore dovrebbe essere preso in considerazione.

(24) È necessaria una maggiore conoscenza dei potenziali effetti negativi derivanti dall'uso delle sostanze chimiche e la responsabilità per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze dovrebbe competere ai produttori, agli importatori ed agli utenti finali.

(25) Le sostanze chimiche pericolose dovrebbero essere sostituite da sostanze chimiche più sicure o da tecnologie alternative più sicure che non comportino l'uso di sostanze chimiche allo scopo di ridurre il rischio per l'uomo e l'ambiente.

(26) I pesticidi dovrebbero essere usati in modo sostenibile al fine di minimizzare gli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

(27) L'ambiente urbano è il contesto in cui vive il 70 % della popolazione e occorrono sforzi concertati per garantire un ambiente e una qualità di vita migliori nelle città.

(28) La capacità del pianeta di soddisfare la crescente domanda di risorse e di assorbire le emissioni e i rifiuti derivanti dall'impiego di queste ultime è limitata e si avvalora l'ipotesi che l'attuale domanda superi la soglia di saturazione dell'ambiente in diversi casi.

(29) Il volume dei rifiuti, molti dei quali pericolosi, all'interno della Comunità continua ad aumentare, con conseguente perdita di risorse e aumento dei rischi di inquinamento.

(30) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria, anche nel settore della politica dei trasporti, e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo e relazioni esterne, che consentano che lo sviluppo sostenibile sia perseguito in altri Paesi. Il buon governo dovrebbe contribuire a questo fine.

(31) Il commercio, i flussi di investimenti internazionali e i crediti all'esportazione dovrebbero contribuire in maniera più concreta al perseguimento degli obiettivi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile.

(32) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi sulla migliore valutazione scientifica ed economica disponibile e sulla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato.

(33) Le informazioni inviate ai legislatori, agli ambienti interessati e al pubblico in generale devono essere pertinenti, trasparenti, aggiornate e facilmente comprensibili.

(34) I progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali devono essere quantificati e valutati.

(35) In base ad una valutazione dello stato dell'ambiente, che tenga conto delle informazioni periodicamente trasmesse dall'Agenzia europea dell'ambiente, si dovrebbe procedere, nella fase intermedia del programma, a un riesame dei progressi realizzati e a una valutazione dell'eventuale necessità di modificare l'orientamento adottato,

decidono:

Articolo 1

Campo d'applicazione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito denominato "il programma"). Esso definisce i principali obiettivi e priorità ambientali fondati sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze prevalenti, comprese le tematiche emergenti che impongono alla Comunità di assumere un ruolo di guida. Il programma dovrebbe promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche comunitarie e contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile in tutta la Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento. Esso prevede inoltre iniziative permanenti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità.

2. Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove appropriato, traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la scadenza del programma, a meno che non sia specificato diversamente.

3. Il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Iniziative appropriate nei vari settori della politica allo scopo di realizzare gli obiettivi consistono in un insieme di misure legislative e di approcci strategici di cui all'articolo 3. Tali iniziative dovrebbero essere presentate progressivamente e al più tardi quattro anni dopo l'adozione della presente decisione.

4. Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori:

— cambiamenti climatici,

— natura e biodiversità ,

— ambiente e salute e qualità della vita,

— risorse naturali e rifiuti.

Articolo 2

Principi e scopi globali

1. Il programma costituisce il quadro della politica ambientale comunitaria nell'arco di tempo da esso coperto allo scopo di assicurare un livello elevato di protezione, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della diversità di situazioni nelle varie Regioni della Comunità , e di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica. Esso è fondato segnatamente sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione, sull'azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.

Il programma rappresenta una base della dimensione ambientale della strategia europea per lo sviluppo sostenibile e contribuisce all'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie, fissando fra l'altro per essa priorità ambientali.

2. Il programma punta:

— a porre in evidenza i cambiamenti climatici come la sfida principale per i prossimi 10 anni e oltre e a contribuire all'obiettivo a lungo termine di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Pertanto il programma si prefigge l'obiettivo a lungo termine di limitare a 2° C l'aumento globale massimo della temperatura rispetto ai livelli del periodo preindustriale e di mantenere la concentrazione di CO2 al di sotto di 550 ppm. A più lungo termine ciò comporterà probabilmente una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % rispetto ai livelli del 1990, come riconosciuto dal Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC),

— a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche, nell'Unione europea e su scala mondiale,

— a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile,

— a garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.

3. Il programma assicura che gli obiettivi ambientali, che dovrebbero concentrarsi sui risultati ambientali da raggiungere, siano realizzati con i mezzi disponibili più efficaci ed adeguati, in base ai principi di cui al paragrafo 1 e agli approcci strategici di cui all'articolo 3. È necessario adoperarsi al massimo per garantire che la politica comunitaria in materia di ambiente sia definita in maniera integrata e tenere nella debita considerazione tutte le possibilità e tutti gli strumenti disponibili, tenendo presenti le differenze regionali e locali e le aree ecologicamente sensibili, mettendo in rilievo i seguenti punti:

— elaborazione di iniziative europee destinate a sensibilizzare i cittadini e le autorità locali,

— ampio dialogo con gli ambienti interessati, maggiore sensibilizzazione alle problematiche ambientali e partecipazione del pubblico,

— analisi dei benefici e dei costi, tenendo conto della necessità di internalizzare i costi ambientali,

— i migliori dati scientifici disponibili e l'ulteriore miglioramento delle conoscenze scientifiche attraverso ricerca e sviluppo tecnologico,

— dati e informazioni sullo stato e sulle tendenze dell'ambiente.

4. Il programma promuove la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in tutte le politiche e le azioni comunitarie definendo obiettivi ambientali e, se del caso, traguardi e scadenze di cui tener conto nei rilevanti settori.

Inoltre, le misure proposte e adottate a favore dell'ambiente dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi delle dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile e viceversa.

5. Il programma promuove l'adozione di politiche e di approcci che contribuiscono al conseguimento di uno sviluppo sostenibile nei Paesi candidati all'adesione ("Paesi candidati") sulla base del recepimento e dell'attuazione dell'acquis. Il processo di allargamento dovrebbe sostenere e proteggere il patrimonio ambientale di tali Paesi, come la biodiversità , nonché mantenere e rafforzare la produzione e i consumi sostenibili e i modelli relativi alla destinazione dei suoli e a strutture di trasporto ecocompatibili attraverso:

— l'integrazione dei requisiti di protezione ambientale nei programmi comunitari, compresi quelli finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture,

— la promozione del trasferimento di tecnologie pulite ai Paesi candidati,

— un ampio dialogo e lo scambio di esperienze con le amministrazioni nazionali e locali dei Paesi candidati in merito allo sviluppo sostenibile e alla conservazione del loro patrimonio ambientale,

— la cooperazione con la società civile, le organizzazioni non governative (ONG) del settore ambientale e le imprese dei Paesi candidati per contribuire ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico,

— incoraggiare gli istituti finanziari internazionali e il settore privato a sostenere l'attuazione e il rispetto dell'acquis ambientale nei Paesi candidati e far sì che le esigenze ambientali siano integrate nelle attività del settore economico.

6. Il programma incentiva:

— il ruolo positivo e costruttivo dell'Unione europea quale partner guida nella protezione dell'ambiente globale e nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile,

— lo sviluppo di un partenariato globale per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile,

— l'integrazione delle considerazioni e degli obiettivi in materia di ambiente in tutti gli aspetti delle relazioni esterne della Comunità.

Articolo 3

Approcci strategici per la realizzazione degli obiettivi ambientali

Gli scopi e gli obiettivi definiti nel presente programma sono perseguiti anche attraverso i mezzi illustrati di seguito:

1) Sviluppare la nuova normativa comunitaria e, se del caso, modificare la normativa vigente.

2) Incentivare l'attuazione e l'applicazione più efficaci della normativa comunitaria in materia di ambiente, fermo restando il diritto della Commissione di avviare procedure di infrazione. A tal fine è necessario:

— aumentare le misure per un migliore rispetto delle norme comunitarie relative alla protezione dell'ambiente e per affrontare il problema delle violazioni della normativa ambientale,

— promuovere norme migliori di autorizzazione, ispezione, monitoraggio e applicazione da parte degli Stati membri,

— riesaminare più sistematicamente l'applicazione della normativa ambientale in tutti gli Stati membri,

— migliorare lo scambio di informazioni sulle buone prassi di attuazione anche attraverso la rete europea per l'attuazione e il rispetto del diritto dell'ambiente (rete IMPEL) nel quadro delle sue competenze.

3) Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici. A tal fine è necessario:

— garantire che le strategie di integrazione adottate dal Consiglio nei vari settori della politica si traducano in azioni efficaci e contribuiscano all'attuazione degli scopi e degli obiettivi ambientali del programma,

— esaminare, prima della loro adozione, se le misure nei settori economico e sociale contribuiscono agli obiettivi, ai traguardi e al calendario del programma e sono con essi coerenti,

— creare appropriati e regolari meccanismi interni nelle istituzioni comunitarie, tenendo pienamente conto della necessità di promuovere la trasparenza e l'accesso alle informazioni, per garantire che le considerazioni ambientali siano pienamente rispecchiate nelle iniziative politiche della Commissione, incluse le decisioni pertinenti e le proposte legislative,

— monitorare periodicamente, utilizzando indicatori idonei, elaborati se possibile secondo una metodologia comune per ciascun settore, e riferire sul processo di integrazione a livello settoriale,

— integrare maggiormente i criteri ambientali nei programmi di finanziamento della Comunità , fatti salvi quelli esistenti,

— utilizzare ed attuare pienamente ed efficacemente la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica,

— tener conto degli obiettivi del programma nell'esame futuro delle prospettive finanziarie degli strumenti finanziari comunitari.

4) Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili attraverso l'effettiva attuazione dei principi di cui all'articolo 2, per internalizzare gli impatti ambientali positivi e negativi attraverso l'utilizzo di una combinazione di strumenti, compresi strumenti di mercato ed economici. A tal fine è necessario, tra l'altro:

— incoraggiare la riforma dei sussidi che hanno notevoli impatti ambientali negativi e sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile, cercando di elaborare, tra l'altro, mediante una revisione a medio termine, una lista di criteri che consenta di redigere un inventario di sussidi negativi dal punto di vista ambientale in vista di una loro progressiva eliminazione,

— analizzare l'efficacia ambientale dei permessi ambientali scambiabili quale strumento generico e dello scambio dei diritti di emissione al fine di promuoverne e realizzarne, ove possibile, l'utilizzo,

— promuovere e incoraggiare il ricorso a provvedimenti fiscali quali le imposte e gli incentivi ambientali, al livello opportuno nazionale o comunitario,

— promuovere l'integrazione delle esigenze di protezione ambientale nelle attività di normalizzazione.

5) Migliorare la collaborazione e il partenariato con le imprese e con le organizzazioni che le rappresentano e coinvolgere le parti sociali, i consumatori e le relative associazioni, ove opportuno, per migliorare la prestazione ambientale delle imprese e perseguire modelli di produzione sostenibili. A tal fine è necessario:

— promuovere in tutto il programma una politica integrata dei prodotti che sproni a tener conto delle considerazioni ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti e una più vasta applicazione di processi e prodotti compatibili con l'ambiente,

— incoraggiare una più ampia diffusione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e sviluppare iniziative che incentivino le imprese a pubblicare rapporti di prestazione ambientale o di sviluppo sostenibile rigorosi e verificati da terzi indipendenti,

— istituire un programma di assistenza in materia di conformità , che fornisca un aiuto specifico alle piccole e medie imprese,

— incentivare l'introduzione di sistemi di ricompensa per le prestazioni ambientali delle imprese,

— incentivare l'innovazione dei prodotti allo scopo di rendere ecologico il mercato anche attraverso la migliore diffusione dei risultati del programma LIFE,

— incentivare gli impegni o gli accordi volontari per conseguire chiari obiettivi ambientali, compresa la definizione di procedure in caso di inosservanza.

6) Garantire che i singoli consumatori, le imprese e gli enti pubblici nel loro ruolo di acquirenti dispongano di migliori informazioni sui processi e sui prodotti in termini di impatto ambientale per raggiungere modelli di consumo sostenibile. A tal fine è necessario:

— incoraggiare la diffusione di marchi ecologici e di altre forme di informazioni ed etichettatura ambientali che consentano ai consumatori di comparare le prestazioni ambientali di prodotti dello stesso tipo,

— incentivare il ricorso ad autodichiarazioni ambientali attendibili ed evitare le dichiarazioni ingannevoli,

— promuovere una politica di appalti pubblici "verdi" che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni ambientali inerenti al ciclo di vita, compresa la fase della produzione, nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza e del mercato interno, attraverso linee guida sulle buone prassi e avviando un riesame degli appalti verdi all'interno delle istituzioni comunitarie.

7) Sostenere l'integrazione delle considerazioni ambientali nel settore finanziario. A tal fine è necessario:

— valutare la possibilità di varare un'iniziativa a carattere volontario con il settore finanziario riguardante linee guida per l'integrazione dei dati relativi ai costi ambientali nelle relazioni finanziarie annuali delle imprese e lo scambio di buone prassi in politica tra gli Stati membri,

— rivolgersi alla Banca europea per gli investimenti affinché rafforzi l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle sue attività di finanziamento, segnatamente per sostenere uno sviluppo sostenibile nei Paesi candidati,

— promuovere l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle attività di altre istituzioni finanziarie quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

8) Creare un regime comunitario in materia di responsabilità.

A tal fine è necessario, tra l'altro:

— legiferare in materia di responsabilità ambientale.

9) Migliorare la cooperazione e il partenariato con i gruppi di consumatori e le ONG e favorire una migliore comprensione delle tematiche ambientali e la relativa partecipazione da parte dei cittadini europei. A tal fine è necessario:

— garantire l'accesso all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia attraverso la rapida ratifica della convenzione di Aarhus da parte della Comunità e degli Stati membri,

— incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e le tendenze in materia di ambiente in relazione alle tendenze nei settori sociale, economico e sanitario,

— generalizzare la sensibilizzazione alle tematiche ambientali,

— sviluppare norme e principi generali per il buon governo ambientale nei processi di dialogo.

10) Incentivare e promuovere l'uso e la gestione efficaci e sostenibili del territorio e del mare tenendo conto delle considerazioni ambientali. A tal fine è necessario, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà :

— promuovere le migliori prassi riguardo alla pianificazione dell'uso sostenibile del territorio, che tengano conto delle specifiche caratteristiche regionali con particolare enfasi sul programma di gestione integrata delle zone costiere,

— promuovere le migliori prassi e sostenere reti che conducano a scambi di esperienze sullo sviluppo sostenibile comprese le zone urbane, il mare, le coste, le zone di montagna, le zone umide, ed altre zone sensibili,

— potenziare l'uso, aumentare le risorse e garantire un campo di applicazione più vasto alle misure agroambientali previste nell'ambito della politica agricola comune,

— incoraggiare gli Stati membri a considerare l'utilizzazione della pianificazione regionale come uno strumento per una protezione ambientale migliore per i cittadini e favorire lo scambio di esperienze in materia di sviluppo regionale sostenibile, in particolare nelle aree urbane e densamente popolate.

Articolo 4

Strategie tematiche

1. Le azioni di cui agli articoli da 5 a 8 includono l'elaborazione di strategie tematiche e la valutazione delle strategie esistenti per problemi ambientali prioritari che richiedono un approccio di ampia portata. Tali strategie dovrebbero includere una descrizione delle proposte necessarie per realizzare gli obiettivi fissati dal programma, nonché delle procedure previste per la loro adozione. Esse sono presentate al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, prendono la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio da adottare in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

A seconda della base giuridica della proposta, le proposte legislative originate da tali strategie saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2. Le strategie tematiche possono includere approcci di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 e i pertinenti traguardi e scadenze ambientali in termini qualitativi e quantitativi che consentano di misurare e valutare i provvedimenti previsti.

3. Le strategie tematiche dovrebbero essere elaborate e attuate in stretta consultazione con le parti interessate, quali le ONG, l'industria, le altri parti sociali e le autorità pubbliche, garantendo al tempo stesso, se del caso, la consultazione dei Paesi candidati in tale processo.

4. Le strategie tematiche dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi tre anni dopo l'adozione del programma. La relazione intermedia nella quale la Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma include una revisione di tali strategie tematiche.

5. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'elaborazione e attuazione delle strategie e dell'efficacia delle medesime.

Articolo 5

Obiettivi e aree di azione prioritarie per il cambiamento climatico

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti mediante i seguenti obiettivi:

— ratifica e entrata in vigore del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro il 2002 e realizzazione dell'impegno nei termini di una riduzione dell'8 % delle emissioni entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 per la Comunità europea nel suo insieme, conformemente all'impegno di ciascuno Stato membro riportato nelle conclusioni del Consiglio del 16-17 giugno 1998,

— realizzazione entro il 2005 di progressi comprovabili per quanto riguarda il compimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto,

— porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento previsto dal protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa delle emissioni, tenendo pienamente conto, tra l'altro, delle conclusioni del terzo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC), e tenendo presente la necessità di avviarsi verso una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas ad effetto serra.

2. Detti obiettivi sono perseguiti anche attraverso le azioni prioritarie illustrate di seguito.

i) Realizzare gli impegni internazionali in materia di clima, compreso il protocollo di Kyoto:

a) attraverso l'esame dei risultati del programma europeo sul cambiamento climatico e l'adozione di efficaci politiche e misure comuni e coordinate sulla base dello stesso, secondo le necessità , per i vari settori, che siano complementari alle azioni condotte all'interno dagli Stati membri a livello nazionale;

b) adoperandosi ai fini della creazione di un quadro comunitario per lo sviluppo di un'efficace commercializzazione dei diritti di emissioni di CO2, con l'eventuale estensione ad altri gas ad effetto serra;

c) migliorando il monitoraggio dei gas ad effetto serra e dei progressi verso la realizzazione degli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dell'accordo sulla ripartizione interna degli oneri;

ii) ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nel settore energetico:

a) procedendo quanto prima possibile ad un inventario e ad un riesame dei sussidi che si contrappongono ad un uso efficiente e sostenibile dell'energia, nella prospettiva di una loro graduale soppressione;

b) favorendo i combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica;

c) promovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili, compreso il ricorso a incentivi, anche a livello locale, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, l'obiettivo indicativo del 12 % del consumo totale di energia;

d) introducendo incentivi per aumentare la cogenerazione e adottando misure dirette a duplicare la quota globale della cogenerazione nell'insieme della Comunità fino a raggiungere il 18 % della produzione globale lorda di elettricità ;

e) prevenendo e riducendo le emissioni di metano derivanti dalla produzione e dalla distribuzione di energia;

f) promovendo l'efficienza energetica;

iii) ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nel settore dei trasporti:

a) individuando e intraprendendo azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

b) individuando e intraprendendo azioni specifiche per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti dalla navigazione marittima se entro il 2003 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'Organizzazione marittima internazionale;

c) incentivando il passaggio a modalità di trasporto più efficaci e pulite, incluso il miglioramento dell'organizzazione e della logistica;

d) nel contesto dell'obiettivo Ue di una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra, invitare la Commissione a presentare una Comunicazione obiettivi ambientali quantificati per un sistema di trasporti sostenibile entro la fine del 2002;

e) individuando e intraprendendo azioni specifiche, inclusa qualsiasi misura legislativa adeguata, per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti dai veicoli a motore, ivi comprese le emissioni di N2O;

f) promuovendo lo sviluppo e l'uso di carburanti alternativi e di veicoli a basso consumo energetico, nell'intento di aumentare in modo sostanziale e continuo la loro percentuale;

g) promovendo misure volte a tener conto della totalità dei costi ambientali nel prezzo dei trasporti;

h) dissociando la crescita economica e la domanda dei trasporti per ridurre l'impatto ambientale;

iv) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nella produzione industriale:

a) promovendo pratiche e tecniche di efficienza ecologica in seno all'industria;

b) sviluppando strumenti di ausilio alle piccole e medie imprese (PMI) per favorirne l'adattamento, l'innovazione e per migliorarne le prestazioni;

c) incoraggiando lo sviluppo di alternative, inclusa l'istituzione di misure comunitarie, più efficaci dal punto di vista ambientale e tecnicamente realizzabili per ridurre le emissioni e sopprimere la produzione, se opportuno e fattibile, degli idrofluorocarburi (HFC) di provenienza industriale, dei perfluorocarburi (PFC) e dell'esafluoruro di zolfo (SF6) e per ridurne l'uso;

v) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra in altri settori:

a) promovendo l'efficienza energetica, segnatamente nella progettazione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento e di produzione di acqua calda negli edifici;

b) tenendo conto della necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, accanto ad altre considerazioni di carattere ambientale, nella politica agricola comune e nell'ambito della strategia comunitaria di gestione dei rifiuti;

vi) utilizzare altri strumenti adeguati, segnatamente:

a) incentivando il ricorso a provvedimenti fiscali, compreso un quadro comunitario tempestivo e appropriato per l'imposizione dei prodotti energetici, allo scopo di favorire il passaggio a un uso più efficiente dell'energia e ad energie e trasporti più puliti, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica;

b) favorendo la sottoscrizione di accordi ambientali con i settori industriali in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

c) garantendo che il cambiamento climatico sia una delle principali tematiche della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico e dei programmi di ricerca nazionali.

3. Oltre all'attenuazione del cambiamento climatico, la Comunità dovrebbe elaborare misure in materia di adeguamento alle conseguenze del cambiamento climatico:

— riesaminando le politiche comunitarie, soprattutto quelle pertinenti al cambiamento climatico, per garantire che l'adattamento trovi uno spazio adeguato nelle decisioni di investimento,

— incoraggiando la modellazione e le valutazioni del clima a livello regionale sia per preparare misure di adattamento su scala regionale, quali la gestione delle risorse idriche, la protezione della diversità biologica e la prevenzione della desertificazione e delle inondazioni, sia per sostenere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese.

4. Occorre far sì che la sfida climatica sia presa in considerazione nell'ambito del processo di allargamento della Comunità.

Ciò renderà necessarie, tra l'altro, le seguenti azioni con i Paesi candidati:

— sostenere lo sviluppo di capacità , per l'attuazione di misure e livello nazionale e per l'uso dei meccanismi di Kyoto e il miglioramento della segnalazione e del monitoraggio delle emissioni,

— promuovere un settore dell'energia e dei trasporti più sostenibile,

— garantire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione con i Paesi candidati sulle questioni relative al cambiamento climatico.

5. La lotta al cambiamento climatico farà parte integrante delle politiche delle relazioni esterne dell'Unione europea e costituirà una delle priorità nel quadro della politica di sviluppo sostenibile. Ciò richiederà da parte della Comunità e degli Stati membri sforzi concertati e coordinati diretti a:

— creare le strutture necessarie per assistere i Paesi in via di sviluppo e i Paesi con economia in fase di transizione, ad esempio incentivando progetti correlati al Meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM — Clean Development Mechanism) di cui al protocollo di Kyoto e all'attuazione congiunta,

— rispondere alle esigenze individuate in materia di trasferimenti di tecnologia,

— prestare assistenza nella sfida rappresentata dall'adeguamento al mutamento climatico nei Paesi interessati.

Articolo 6

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'ambiente naturale e la diversità biologica

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti attraverso i seguenti obiettivi:

— arrestare il deterioramento della diversità biologica al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010, segnatamente prevenendo e riducendo l'effetto di specie e di genotipi invasivi esotici,

— proteggere e ripristinare in maniera appropriata la natura e la diversità biologica dalle emissioni inquinanti dannose,

— conservare, ripristinare in maniera appropriata ed utilizzare in modo sostenibile l'ambiente marino, le coste e le zone umide,

— conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con significativi valori legati al Paesaggio, ivi comprese le zone coltivate e sensibili,

— conservare le specie e gli habitat, prevenendone in particolare la frammentazione,

— promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.

2. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito, che tengono conto del principio di sussidiarietà, fondate sulle convenzioni e strategie esistenti a livello mondiale e regionale e sulla piena attuazione degli atti comunitari pertinenti. L'impostazione fondata sull'ecosistema, quale adottata nella Convenzione sulla diversità biologica, dovrebbe essere applicata ogni qualvolta opportuno.

a) Diversità biologica:

— garantire l'attuazione ed incentivare la sorveglianza e la valutazione della strategia comunitaria per la diversità biologica e dei piani d'azione pertinenti, anche attraverso un programma che favorisca il rilevamento di dati e di informazioni, che elabori gli indicatori appropriati, e incentivi l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali,

— incentivare la ricerca su diversità biologica, risorse generiche, ecosistemi e interazioni con le attività umane,

— elaborare misure volte a rafforzare l'uso, la produzione e gli investimenti sostenibili in relazione alla diversità biologica,

— incentivare una valutazione coerente, ulteriori ricerche e la cooperazione per quanto riguarda le specie in via di estinzione,

— promuovere a livello mondiale un'equa e giusta ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche, al fine di attuare l'articolo 15 della convenzione sulla diversità biologica riguardante l'accesso alle risorse genetiche provenienti da Paesi terzi,

— elaborare misure dirette a prevenire e controllare le specie invasive esotiche, ivi compresi i genotipi esotici,

— creare la rete "Natura 2000" e attuare gli strumenti e le misure necessari sul piano tecnico e finanziario richiesti per la sua piena attuazione, nonché per la protezione, al di fuori delle zone parte di Natura 2000, delle specie protette ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici,

— promuovere l'ampliamento della rete "Natura 2000" nei Paesi candidati;

b) incidenti e catastrofi naturali:

— incentivo al coordinamento comunitario delle azioni avviate negli Stati membri in relazione ad incidenti e catastrofi naturali, ad esempio creando una rete per lo scambio di prassi e strumenti di prevenzione,

— elaborazione di ulteriori misure per contribuire alla prevenzione dei rischi di gravi incidenti, con particolare riguardo per quelli concernenti oleodotti, attività estrattive, trasporto marittimo di sostanze pericolose, nonché elaborazione di provvedimenti in materia di rifiuti delle attività estrattive;

c) elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo, affrontando, tra l'altro, l'inquinamento, l'erosione, la desertificazione, il degrado del territorio, l'occupazione del suolo ed i rischi idrogeologici, tenendo conto della diversità regionale, ivi compresa la specificità delle regioni di montagna e delle zone aride;

d) incentivo a una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale;

e) incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla conservazione ed al ripristino dei valori del Paesaggio nelle altre politiche, compreso il turismo, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali;

f) incentivo all'integrazione delle considerazioni in materia di diversità biologica nelle politiche agricole e promozione di uno sviluppo rurale sostenibile e di un'agricoltura plurifunzionale e sostenibile:

— incoraggiando il ricorso a tutte le opportunità attualmente offerte dalla politica agricola comune e da altre politiche,

— incentivando pratiche agricole più responsabili dal punto di vista ambientale, compresi, se del caso, metodi di produzione estensiva, pratiche agricole integrate, agricoltura biologica e diversità biologica agricola, nei futuri riesami della politica agricola comune, tenendo conto della necessità di un approccio equilibrato per il ruolo plurifunzionale delle comunità rurali;

g) promozione dell'uso sostenibile dei mari e della conservazione degli ecosistemi marini, ivi compresi i fondali marini, gli estuari e le zone costiere, con particolare attenzione per i siti aventi un alto valore di diversità biologica, mediante:

— incentivo ad una maggiore integrazione delle considerazioni ambientali nella politica comune della pesca, in occasione del riesame della stessa previsto per il 2002,

— sviluppo di una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni e degli obblighi di attuazione delle convenzioni relative al mare, nonché della necessità di ridurre le emissioni e le ripercussioni dei trasporti marittimi e delle altre attività connesse al mare e alla terra ferma,

— incentivo alla gestione integrata delle zone costiere,

— ulteriore incentivo alla protezione delle zone marine, in particolare mediante la rete "Natura 2000" nonché altri strumenti comunitari adeguati;

h) attuazione ed ulteriore sviluppo di strategie e misure concernenti la silvicoltura conformemente alla strategia dell'Unione europea in materia, alla luce del principio di sussidiarietà e delle considerazioni relative alla diversità biologica, incorporando i seguenti elementi:

— miglioramento delle misure comunitarie esistenti in materia di protezione delle foreste e attuazione di una gestione sostenibile delle foreste tra l'altro mediante programmi silvicoli nazionali, in connessione con piani di sviluppo rurale, con accresciuta attenzione per il monitoraggio dei molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla Convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi,

— incentivo ad un efficace coordinamento tra tutti i settori della politica coinvolti nella silvicoltura, ivi compreso il settore privato, nonché al coordinamento di tutti gli ambienti coinvolti nelle questioni silvicole,

— incentivo all'aumento della parte di mercato riguardante il legno prodotto in modo sostenibile, favorendo tra l'altro la certificazione della gestione forestale sostenibile e promovendo l'etichettatura dei relativi prodotti,

— proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni a livello mondiale e regionale e ai dibattiti e negoziati sui temi legati alla silvicoltura,

— esame delle possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente,

— promozione dell'esame degli effetti del cambiamento climatico sulle foreste;

i) organismi geneticamente modificati (Ogm):

— elaborazione di disposizioni e metodi concernenti la valutazione del rischio, l'individuazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli Ogm per consentire una sorveglianza e controlli efficaci degli effetti sulla salute e l'ambiente,

— perseguimento dell'obiettivo di una rapida ratifica ed attuazione del protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e sostegno alla creazione di quadri normativi nei Paesi terzi, ove necessario mediante assistenza tecnica e finanziaria.

 

Articolo 7

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'ambiente e la salute e la qualità della vita

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti con i seguenti obiettivi, tenendo conto delle norme, delle direttive e dei programmi pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms):

— far comprendere meglio le minacce per la salute umana e l'ambiente al fine di agire per impedire e ridurre tali minacce,

— contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane,

— tendere a fare in modo che entro una generazione (2020) le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare un significativo impatto negativo sulla salute e l'ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l'attuale lacuna per quanto riguarda le conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche nonché di esposizione alle medesime,

— le sostanze chimiche che sono pericolose dovrebbero essere sostituite da sostanze chimiche più sicure o da tecnologie alternative più sicure che non comportino l'utilizzazione delle sostanze chimiche onde ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente,

— ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente e, più in generale, raggiungere un uso più sostenibile degli stessi nonché una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti. I pesticidi utilizzati che sono persistenti o bioaccumulanti o tossici o che hanno altre proprietà che destano preoccupazione dovrebbero essere sostituiti, qualora possibile, da altri pesticidi meno pericolosi,

— raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo,

— raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente,

— ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre, che, secondo studi scientifici, provocano danni alla salute umana, e preparare la prossima fase dei lavori per la direttiva sul rumore.

2. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

a) Rafforzamento dei programmi di ricerca e delle conoscenze scientifiche della Comunità e incentivo al coordinamento internazionale dei programmi di ricerca nazionali, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e di ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

— individuazione dei settori prioritari di ricerca e di intervento, inclusi fra l'altro i potenziali impatti sulla salute delle fonti di inquinamento elettromagnetico e con particolare riguardo all'elaborazione e alla convalida di metodi alternativi per i test su animali, segnatamente nel settore della sicurezza chimica,

— definizione e preparazione di indicatori in materia di salute e di ambiente,

— riesame, elaborazione e aggiornamento delle norme e dei valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi, se del caso, gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani nonché le sinergie e l'impatto reciproco delle varie sostanze inquinanti,

— riesame delle tendenze e introduzione di un meccanismo di allarme rapido per problemi nuovi o emergenti.

b) Sostanze chimiche:

— responsabilizzare i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze su tutte le sostanze chimiche (dovere di diligenza) e la valutazione dei rischi inerenti al loro impiego, anche in relazione ai prodotti, nonché al recupero e allo smaltimento,

— sviluppare un sistema coerente, secondo un approccio graduato che escluda le sostanze chimiche usate in quantità minime, di test, valutazione e gestione dei rischi delle sostanze nuove ed esistenti con procedure di test che minimizzino l'esigenza di test su animali e sviluppino metodi alternativi di test,

— garantire che le sostanze chimiche che destano particolari preoccupazioni siano soggette a procedure accelerate di gestione dei rischi e che le sostanze estremamente problematiche, comprese quelle cancerogene, mutagene o tossiche, per riprodurre sostanze e quelle che hanno le caratteristiche dei POP (sostanze organiche inquinanti persistenti), siano utilizzate solo in casi giustificati e ben definiti e siano obbligatoriamente soggette ad autorizzazione prima dell'uso,

— garantire che i risultati delle valutazioni dei rischi inerenti alle sostanze chimiche siano tenuti in debita considerazione in tutti i settori della normativa comunitaria che regolamenta le sostanze chimiche ed evitare la sovrapposizione dei lavori,

— fornire criteri per l'inclusione, fra le sostanze chimiche estremamente problematiche, delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e di quelle molto persistenti e bioaccumulanti e prevedere l'ulteriore inclusione delle sostanze perturbatrici del sistema endocrino che sono note al momento della determinazione dei metodi e criteri di test approvati,

— garantire la rapida elaborazione delle principali misure necessarie per individuare gli obiettivi, di modo che esse possano entrare in vigore prima dell'esame intermedio,

— garantire l'accesso del pubblico alle informazioni non riservate del registro comunitario delle sostanze chimiche (registro Reach).

c) Pesticidi:

— completa attuazione del quadro normativo applicabile e riesame della sua efficacia per garantire un livello elevato di tutela, una volta modificato. Questa revisione potrebbe, se del caso, includere una valutazione comparativa e lo sviluppo di procedure di autorizzazione comunitaria per l'immissione in commercio,

— una strategia tematica sull'impiego sostenibile dei pesticidi intesa a:

i) minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;

ii) migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;

iii) ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;

iv) incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche, e l'esame dell'eventuale applicazione di strumenti finanziari;

v) pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.

d) Sostanze chimiche e pesticidi:

— mirare a una rapida ratifica della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale e della convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche inquinanti persistenti (Pop),

— modificare il regolamento (Cee) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di prodotti chimici pericolosi, per uniformarlo alla convenzione di Rotterdam, perfezionarne i meccanismi procedurali e migliorare le informazioni ai Paesi in via di sviluppo,

— sostenere il miglioramento della gestione delle sostanze chimiche e dei pesticidi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi candidati, compresa l'eliminazione delle giacenze di pesticidi obsoleti, sostenendo fra l'altro progetti volti a tale eliminazione,

— partecipare agli sforzi internazionali di elaborazione di un approccio strategico per quanto riguarda la gestione delle sostanze chimiche a livello internazionale.

e) Uso sostenibile ed elevata qualità delle acque:

— garantire un livello elevato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, prevenendo l'inquinamento e promuovendo l'uso sostenibile delle risorse idriche,

— adoperarsi al fine di garantire una completa attuazione della direttiva quadro in materia di acque, con l'obiettivo di creare condizioni soddisfacenti da un punto di vista ecologico, chimico e quantitativo per tale risorsa e di assicurarne una gestione coerente e sostenibile,

— elaborare misure volte a far cessare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, conformemente alle disposizioni della direttiva quadro in materia di acque,

— garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione, procedendo segnatamente alla revisione della direttiva sulle acque di balneazione ,

— garantire l'integrazione dei concetti e degli approcci introdotti dalla direttiva quadro in materia di acque e da altre direttive sulla tutela delle acque in altre politiche comunitarie.

f) Per quanto riguarda la qualità dell'aria, l'elaborazione e l'attuazione delle misure previste all'articolo 5 nel settore dei trasporti, dell'industria e dell'energia dovrebbero essere compatibili con il miglioramento della qualità dell'aria e contribuire a tale miglioramento. Altre misure previste sono le seguenti:

— migliore sorveglianza e valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e migliore divulgazione delle informazioni al pubblico, anche grazie allo sviluppo e all'uso di indicatori,

— preparazione di una strategia tematica volta a rafforzare una politica coerente e integrata nel campo dell'inquinamento atmosferico per affrontare i settori prioritari che richiedono altri interventi, riesame e aggiornamento, se del caso, degli standard di qualità dell'aria e dei valori limite di emissione nazionali onde raggiungere l'obiettivo a lungo termine di non superare carichi e livelli critici, e creazione di sistemi migliori per il rilevamento dei dati, la modellizzazione e le previsioni,

— adozione di adeguate misure concernenti l'ozono e il particolato troposferico,

— valutazione della qualità dell'aria in ambienti chiusi e del relativo impatto sulla salute, ed eventuale formulazione di raccomandazioni in merito a misure future,

— ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono,

— ruolo di primo piano nella negoziazione e nel rafforzamento dei nessi e delle interazioni con i processi internazionali che contribuiscono a depurare l'aria in Europa,

— ulteriore elaborazione di strumenti comunitari specifici per la riduzione delle emissioni provenienti da categorie di fonti pertinenti.

g) Inquinamento acustico:

— completamento e potenziamento delle misure, incluse le appropriate procedure di omologazione, concernenti l'inquinamento acustico proveniente da prodotti e servizi, in particolare dai veicoli a motore, ivi comprese misure per ridurre il rumore proveniente dall'interazione tra pneumatici e rivestimento stradale che non compromettano la sicurezza stradale, dai veicoli ferroviari, dagli aeromobili e dai macchinari fissi,

— elaborazione e applicazione di strumenti diretti a ridurre il rumore del traffico, ove opportuno, per esempio attraverso una diminuzione della domanda di trasporti, il passaggio a mezzi di trasporto meno rumorosi e la promozione di misure tecniche e di una pianificazione sostenibile dei trasporti.

h) Ambiente urbano:

— strategia tematica che promuova un approccio orizzontale integrato in tutte le politiche comunitarie e migliori la qualità dell'ambiente urbano, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dell'attuale quadro di cooperazione, che lo riesamini se necessario e che comprenda:

— la promozione dell'Agenda 21 a livello locale,

— la riduzione del nesso fra crescita economica e domanda di trasporto di passeggeri,

— esigenza di un maggiore ricorso a trasporti pubblici, ferrovie, vie navigabili interne, spostamenti a piedi e in bicicletta,

— l'esigenza di affrontare il crescente volume del traffico e di dissociare in modo significativo la crescita nel settore del trasporto dalla crescita del PIL,

— necessità di promuovere, nei trasporti pubblici, l'uso di veicoli a bassissimo livello di emissioni,

— l'analisi di indicatori ambientali urbani.

Articolo 8

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti con i seguenti obiettivi:

— prefiggersi di assicurare che il consumo di risorse e i conseguenti impatti non superino la soglia di saturazione dell'ambiente e spezzare il nesso fra crescita economica e utilizzo delle risorse. In questo contesto si ricorda l'obiettivo di raggiungere, entro il 2010 nella Comunità , la percentuale del 22 % della produzione di energia elettrica a partire da energie rinnovabili affinché l'efficacia delle risorse e dell'energia sia aumentata in modo drastico,

— conseguire una sensibile riduzione complessiva delle quantità di rifiuti prodotte mediante iniziative di prevenzione nel settore, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili,

— conseguire una sensibile riduzione delle quantità di rifiuti destinati all'eliminazione nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotte, evitando un aumento delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno,

— incentivare il riutilizzo, e per quanto riguarda i rifiuti tuttora prodotti: il loro livello di pericolosità dovrebbe essere diminuito ed essi dovrebbero comportare il minimo rischio possibile; occorrerebbe dare la priorità al recupero, segnatamente al riciclaggio; i rifiuti destinati all'eliminazione dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere eliminati in modo sicuro; il sito di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbe essere situato il più possibile vicino al luogo di produzione dei medesimi, sempreché ciò non comporti una riduzione dell'efficacia per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti.

2. Tali obiettivi sono perseguiti tenendo conto dell'approccio della politica integrata dei prodotti e della pertinente strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti attraverso le seguenti azioni prioritarie:

i) Elaborazione di una strategia tematica sull'utilizzo e la gestione sostenibili delle risorse, che comprenda tra l'altro:

a) una valutazione sui flussi delle materie prime e dei rifiuti nella Comunità ivi comprese importazioni e esportazioni, per esempio utilizzando lo strumento dell'analisi del flusso delle materie prime;

b) un'analisi dell'efficacia delle misure politiche e dell'impatto dei sussidi connessi alle risorse naturali e ai rifiuti;

c) la fissazione di traguardi e obiettivi in materia di efficacia delle risorse e di uso ridotto delle medesime, dissociando la crescita economica dagli impatti ambientali negativi;

d) la promozione di metodi e tecniche di produzione e di estrazione che incoraggino l'efficacia ambientale e l'utilizzo sostenibile delle materie prime, dell'energia, dell'acqua e di altre risorse;

e) l'elaborazione e l'attuazione di un ampio ventaglio di strumenti comprendente ricerca, trasferimento delle tecnologie, strumenti basati sul mercato ed economici, programmi di migliori pratiche e indicatori di efficacia in materia di risorse.

ii) Elaborazione e attuazione di misure in materia di prevenzione dei rifiuti e gestione dei medesimi tra l'altro attraverso:

a) l'elaborazione di una serie di obiettivi quantitativi e qualitativi per la riduzione di tutti i rifiuti in questione da raggiungersi a livello comunitario entro il 2010. La Commissione è invitata a presentare proposte riguardo a tali obiettivi entro il 2002;

b) l'incoraggiamento a progettare prodotti rispettosi dell'ambiente e sostenibili;

c) la sensibilizzazione dei cittadini al contributo che essi possono apportare alla riduzione dei rifiuti;

d) la definizione di misure operative volte a incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, ad esempio stimolando il riutilizzo e il recupero, e l'eliminazione graduale di talune sostanze e materie prime attraverso misure relative ai prodotti;

e) l'elaborazione di ulteriori indicatori nel settore della gestione dei rifiuti.

iii) Elaborazione di una strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti, compresi tra l'altro:

a) misure intese a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari;

b) incoraggiamento alla maggiore responsabilizzazione del produttore;

c) sviluppo e trasferimento della tecnologia di riciclaggio e trattamento dei rifiuti rispettosa dell'ambiente.

iv) Elaborazione o revisione della normativa sui rifiuti, ivi compresi tra l'altro rifiuti edilizi e di demolizione, fanghi di depurazione, rifiuti biodegradabili, imballaggi, pile e spedizioni di rifiuti, precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e sviluppo di criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA e IIB della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Articolo 9

Obiettivi e aree di azione prioritarie per le tematiche di portata internazionale

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 in merito alle tematiche di portata internazionale e le dimensioni internazionali delle quattro aree di azione prioritarie per l'ambiente del presente programma comportano i seguenti obiettivi:

— il perseguimento di politiche ambientali ambiziose a livello internazionale rivolgendo particolare attenzione alla soglia di saturazione dell'ambiente a livello mondiale,

— l'ulteriore promozione di modelli di produzione e di consumo sostenibili a livello internazionale,

— il conseguimento di progressi per garantire che le politiche e le misure sugli scambi e sull'ambiente si rafforzino reciprocamente.

2. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso le seguenti azioni prioritarie:

a) integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nelle politiche esterne della Comunità , inclusa la cooperazione commerciale e allo sviluppo, per conseguire uno sviluppo sostenibile segnatamente mediante l'elaborazione di orientamenti;

b) definizione di una serie coerente di traguardi per l'ambiente e lo sviluppo, da promuovere ai fini dell'adozione, nell'ambito di una nuova iniziativa o patto globale, nel corso del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002;

c) impegno a rafforzare il governo ambientale su scala internazionale potenziando gradualmente la cooperazione multilaterale e il quadro istituzionale, incluse le risorse;

d) perseguimento dell'obiettivo della rapida ratifica ed effettiva osservanza e applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, di cui la Comunità è parte;

e) incentivazione di prassi ambientali sostenibili nel settore degli investimenti esteri e dei crediti all'esportazione;

f) intensificazione dell'impegno a livello internazionale per giungere a un consenso su metodi di valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e su approcci di gestione dei rischi comprendenti l'applicazione del principio della precauzione;

g) instaurazione di un sostegno reciproco tra gli scambi e le esigenze di protezione dell'ambiente, tenendo debitamente conto della dimensione ambientale nelle valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali multilaterali da effettuarsi nella fase iniziale dei negoziati sugli stessi e agendo di conseguenza;

h) ulteriore promozione di un sistema mondiale di scambi che riconosca pienamente gli accordi multilaterali o regionali in materia ambientale e il principio di precauzione, migliorando le opportunità per gli scambi di prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente;

i) promozione di una cooperazione ambientale transfrontaliera con i Paesi e le Regioni vicine;

j) promozione di una maggiore coerenza politica collegando il lavoro svolto nell'ambito delle differenti convenzioni, incluse la valutazione delle interconnessioni fra biodiversità e cambiamenti climatici, e l'integrazione delle considerazioni sulla biodiversità nell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Politica ambientale

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardo a una politica ambientale fondata sulla partecipazione e sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e gli approcci strategici definiti all'articolo 3 sono perseguiti attraverso le azioni prioritarie illustrate di seguito:

a) sviluppo di meccanismi più efficaci, e di principi e norme generali di buon governo, per consultare in modo ampio ed estensivo, e in tutte le fasi, le parti interessate, in modo da facilitare le scelte più efficaci e ottenere i migliori risultati per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile in connessione con le misure che vengono proposte;

b) partecipazione rafforzata al processo di dialogo da parte delle ONG in campo ambientale tramite un sostegno adeguato, compreso il finanziamento comunitario;

c) miglioramento del processo di definizione della politica attraverso:

— la valutazione ex ante dei possibili impatti, segnatamente gli impatti ambientali, delle nuove politiche, inclusa l'alternativa del non intervento, nonché delle proposte di legislazione e la pubblicazione dei risultati,

— la valutazione ex post dell'efficacia delle misure esistenti rispetto al conseguimento dei loro obiettivi in ambito ambientale;

d) garanzia che l'ambiente e segnatamente le aree di azione prioritarie individuate nel presente programma rimangano fra le principali priorità dei programmi di ricerca della Comunità. Dovrebbero essere effettuati riesami periodici delle esigenze e priorità della ricerca ambientale nel contesto del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico. Garanzia di un migliore coordinamento delle ricerche in campo ambientale svolte dagli Stati membri fra l'altro per migliorare l'applicazione dei risultati; instaurazione di collegamenti fra gli operatori in materia di ambiente e altri operatori nei settori dell'informazione, formazione, ricerca, istruzione e politica;

e) informazione periodica, a decorrere dal 2003, che possa contribuire a fornire la base per:

— le decisioni politiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile,

— il follow-up e la revisione delle strategie di integrazione settoriale e della strategia per lo sviluppo sostenibile,

— l'informazione del pubblico.

L'elaborazione di tali informazioni sarà sostenuta dalle relazioni periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e di altri pertinenti organismi. Dette informazioni comprenderanno, segnatamente:

— i principali indicatori ambientali,

— gli indicatori sullo stato e sui trend ambientali,

— gli indicatori di integrazione;

f) revisione e controllo regolare dei sistemi di informazione e di relazione ai fini di un sistema omogeneo ed efficace per garantire un esercizio di relazione semplificato di qualità elevata e la produzione di dati e di informazioni ambientali comparabili e pertinenti. La Commissione è invitata a presentare una proposta al riguardo il più presto possibile. Il monitoraggio, la raccolta di dati e le prescrizioni in materia di relazioni dovrebbero essere efficacemente trattati nella futura legislazione ambientale;

g) potenziamento dello sviluppo e dell'utilizzo delle applicazioni e degli strumenti di monitoraggio terrestre (ad esempio tecnologia satellitare) a sostegno dell'attività di definizione e di attuazione della politica.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Durante il quarto anno di esecuzione del programma, la Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del medesimo unitamente ai trend e alle prospettive ambientali ad esso correlati. Detta valutazione dovrebbe essere effettuata sulla scorta di una serie globale di indicatori. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

2. Durante l'ultimo anno di esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione definitiva del programma nonché dello stato e delle prospettive dell'ambiente.

Articolo 12

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

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