Dpcm 30 maggio 2019
Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 30 maggio 2019
(Gu 19 luglio 2019 n. 168)
Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'articolo 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 21, comma 19, che trasferisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
Visto, in particolare, l'articolo 58, della legge n. 221 del 2015, che stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e finalizzati, altresì, a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri gravanti sulle tariffe;
Visto il comma 1, del citato articolo 58, della legge n. 221 del 2015, con il quale è previsto che il Fondo sia alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto della normativa vigente e che gli interventi del Fondo di garanzia siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'articolo 1:
a) comma 516, il quale prevede che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione "acquedotti" e sezione "invasi";
b) comma 521, il quale prevede che gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al citato comma 516 della medesima legge possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo;
c) comma 522, il quale al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze";
d) comma 524, il quale prevede che il monitoraggio degli interventi di cui ai commi 516 a 525 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
e) comma 528, il quale dispone che la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (Arera);
Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/Ce e degli articoli 119 e 154 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è necessario garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio "chi inquina paga";
Considerato che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa e garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti;
Considerato che il settore del servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti infrastrutturali e di notevoli impegni finanziari per colmare il gap infrastrutturale esistente e poter garantire un servizio di qualità, anche nel settore depurativo e fognario, che presenta numerosi agglomerati oggetto di infrazioni comunitarie per non conformità alla direttiva 91/271/Cee in materia di acque reflue, nonché nel settore degli impianti di ritenuta (dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di ritenuta (invasi), che presentano criticità dovute a interrimento, perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza degli stessi e difficoltà di completamento degli invasi sperimentali ovvero mancanza delle infrastrutture di utilizzo;
Considerata la preminente necessità di tutelare l'ambiente e di promuovere la coesione sociale e territoriale, nonché di incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell'ambito ad effettuare una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie;
Considerato che, per raggiungere le predette finalità e per assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonché il recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere sostenuta la finanziabilità dei programmi di investimento;
Considerato che, al fine di agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilità della tariffa applicata all'utenza, è stato istituito, dal citato articolo 58, della legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019;
Sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, l'espressione:
a) "Banche" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) "Comitato di valutazione dei rischi" indica l'organo di amministrazione del Fondo individuato ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto;
c) "Convenzione" indica la convenzione sottoscritta dall'Ega con il gestore, predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'Arera con delibera 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015;
d) "Ega" indica l'Ente di governo dell'ambito definito ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) "Fondo" indica il Fondo di garanzia delle opere idriche istituito ai sensi dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
f) "Garanzia del valore di subentro" indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del "Valore di subentro riconosciuto" in relazione alle operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 del presente decreto;
g) "Garanzia di rimborso del credito" indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 del presente decreto;
h) "Gestore" indica:
1) il gestore affidatario del servizio idrico integrato operante nel relativo ambito territoriale ottimale, selezionato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abbia sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di Governo d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'Arera con delibera 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) il gestore di dighe, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere di derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica;
i) "Gestore subentrante" indica il soggetto il quale, ad esito delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge o dalla convenzione, risulti titolato a subentrare ad un gestore uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato;
l) "Gestore titolato" indica il gestore in possesso dei requisiti di idoneità per l'accesso al Fondo;
m) "Grandi dighe" indica gli sbarramenti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi;
n) "Piccole dighe" indica gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;
o) "Intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
p) "Investitori" indica i titolari di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dell'articolo 185, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto del piano degli interventi del gestore titolato, con scadenza superiore ai diciotto mesi e un giorno;
q) "Opere di adduzione e derivazione" indica le infrastrutture che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli stessi invasi la risorsa idrica per le diverse utilizzazioni (idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e in ogni caso funzionali al servizio idrico integrato;
r) "Piano nazionale idrico" indica il Piano nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
s) "Servizio idrico integrato (Sii)" indica l'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compreso gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
t) "Soggetti finanziatori" indica le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti o la Banca europea degli investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale, dei costi per gli investimenti nel Sii del programma degli interventi del gestore titolato;
u) "Valore di subentro" indica l'importo calcolato ai sensi della convenzione e del metodo tariffario pro tempore vigente, dovuto al gestore uscente nei casi disciplinati dall'Arera;
v) "Valore di subentro riconosciuto" indica il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5.
Articolo 2
Finalità
1. Il Fondo è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 5.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo sostiene la finanziabilità degli investimenti attraverso la concessione di garanzie a favore del gestore titolato del servizio idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e le connesse opere di adduzione e derivazione nonché per le piccole dighe. Il Fondo opera anche attraverso la concessione di garanzie dirette nei confronti di soggetti finanziatori o degli investitori secondo le modalità previste nel presente decreto, nel decreto di cui al successivo articolo 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) a norma dell'articolo 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Articolo 3
Oggetto della garanzia
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Fondo interviene a supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti:
a) garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del "Valore di subentro riconosciuto";
b) garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.
Articolo 4
Principi generali
1. L'Arera definisce le modalità di gestione del Fondo per l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento, tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attività similari.
2. L'Arera definisce le modalità di alimentazione della dotazione del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia.
Articolo 5
Criteri di valutazione per la concessione della garanzia
1. L'Arera prevede che la garanzia del Fondo sia subordinata alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio conforme alla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), o all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'Ega per le gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2.
2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del credito è concessa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo, secondo le modalità definite dall'Arera con il provvedimento di cui all'articolo 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, e con priorità per l'uso potabile, per la realizzazione di:
a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;
b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica fissati dall'Autorità con la deliberazione 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
1. interventi da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli Ega o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del Sii;
2. interventi di carattere emergenziale, tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui alle direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli Ega o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del Sii;
3. interventi di carattere strategico, funzionali al conseguimento o miglioramento degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, interventi volti al risanamento, ammodernamento o ampliamento delle reti idriche acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei Piani di ambito adottati dagli Ega o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del Sii;
4. interventi funzionali al Sii, necessari e urgenti, finalizzati al recupero della capacità di invaso delle grandi dighe, al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani di ambito elaborati dagli Ega o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, tra cui gli interventi disposti dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. L'estensione del Fondo ad ulteriori interventi di cui all'elenco precedente, rilevanti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito, né inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, è attuata previo Accordo in conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, purché i medesimi interventi siano dotati di fonti, anche parziali di copertura del relativo costo e ritenuti indifferibili e urgenti.
c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a) e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e già dotati di proprio finanziamento.
Articolo 6
Garanzia dello Stato
1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Articolo 7
Modalità di gestione del Fondo
1. L'Arera con il provvedimento di cui all'articolo 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, definisce:
a) i requisiti soggettivi dei richiedenti;
b) le modalità di richiesta della garanzia;
c) le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore di subentro non può essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui all'articolo 5, determinato secondo le modalità stabilite a fini tariffari da Arera, e che la garanzia può essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
d) le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti, tenendo conto che i finanziamenti garantiti sono quelli a copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo richiesto dagli interventi di cui all'articolo 5;
e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d);
f) le modalità di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
g) le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
2. I casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione.
3. Ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel presente decreto, l'Arera, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (Csea) per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'articolo 5:
a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi;
b) acquisisce, anche tramite Bdap, periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonché il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori;
c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del Sii;
d) a norma dell'articolo 58, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblica nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.
Articolo 8
Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Arera definisce con propria delibera la componente tariffaria, da indicarsi separatamente in bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attività similari. I costi di gestione del Fondo sono a carico della componente tariffaria, sulla base territoriale rappresentata dai soggetti beneficiari, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse assegnate al Fondo stesso.
2. La componente tariffaria è definita tenendo conto della finalità di assicurare al Fondo una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso.
3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'Arera assicura che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti dalla stessa Arera.
Articolo 9
Natura ed organi di amministrazione del Fondo
1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (Csea) costituisce un patrimonio separato privo di personalità giuridica. Csea gestisce il Fondo e concede le garanzie nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonché del decreto di cui al precedente articolo 6. Csea, inoltre, definisce le modalità operative in coerenza con quelle individuate dall'Arera ai sensi dell'articolo 7 e provvede, altresì, al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2017, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal Fondo, nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente articolo 6, Arera istituisce un Comitato di valutazione del rischio presso Csea. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, nonché da un esperto indipendente. La partecipazione al Comitato di valutazione del rischio dei rappresentanti dei Ministeri è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato di valutazione del rischio esprime il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, tenendo conto dei criteri di priorità definiti all'articolo 5 e verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nel presente decreto e nel provvedimento di cui all'articolo 6.
Articolo 10
Obbligo di comunicazione
1. La Cassa per i servizi energetici ed ambientali comunica periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e all'Arera le garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi, il tipo di garanzia fornita e il relativo valore, le condizioni applicate, l'elenco degli interventi ammessi a garanzia.
3. La Csea fornisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Arera una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo.
4. A far data dal 31 dicembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Arera, sulla base dei dati di cui al comma 1, relazionano annualmente alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2019