Sostanze pericolose

Giurisprudenza

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Commissione delle Comunità europee

Ricorso 8 luglio 2002

Commissione delle Comunità europee

Ricorso 8 luglio 2002

(Guce 24 agosto 2002 n. C 202)

 

Ricorso dell'8 luglio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

 

(Causa C-248/02)(2002/C 202/22)

L'8 luglio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Stovlbaek e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

 

constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 17 della direttiva 86/278/Cee, come modificato dall'articolo 5 della direttiva 91/692/Cee e dell'articolo 10, comma 1, lettere (a) e (b) della direttiva 86/278/Cee

— avendo trasmesso informazioni incomplete sul valore medio di concentrazione (mg/kg materia secca) su base annua dei metalli pesanti (cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio e cromo) e degli elementi azoto e fosforo contenuti nei fanghi di depurazione (tali informazioni mancano del tutto per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia e sono insufficienti per le Marche),

— non avendo trasmesso alcuna informazione sulla quantità (t/anno) di fanghi di depurazione prodotti come sostanza secca,

— avendo trasmesso dati incompleti sulle quantità di fanghi utilizzati annualmente in agricoltura come sostanza secca tali informazioni mancano del tutto per le regioni Abruzzo e Campania e sono state trasmesse in maniera non corretta, cioè non in relazione alla sostanza secca, per Toscana e Sicilia),

— non avendo correttamente provveduto a tenere aggiornati, almeno per quanto riguarda le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia e Marche, i registri in cui sono annotate la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A della direttiva 86/278/Cee e

— non avendo correttamente provveduto a tenere aggiornati i registri in cui sono annotati i quantitativi di fango prodotto (relativamente a tutto il territorio nazionale) e quelli utilizzati in agricoltura (relativamente alle Regioni Abruzzo, Campania, Toscana e Sicilia),

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

 

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 86/278/Cee, come modificato dall'articolo 5, in combinato disposto con l'allegato VI (g) della direttiva 91/692/Cee, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, ogni tre anni gli Stati membri comunicano informazioni sull'applicazione della direttiva 86/278/Cee.

 

L'Italia ha trasmesso informazione parziale ed incompleta sulla quantità di fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura negli anni 1995/97 e sulla composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato II A della direttiva.

 

Inoltre, le Autorità italiane non hanno provveduto a tenere aggiornati i registri in cui sono annotate la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A della direttiva e non hanno provveduto a tenere aggiornati i registri in cui sono annotati i quantitativi di fango prodotto e quelli utilizzati in agricoltura, il che contrasta con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

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