Dpcm 17 aprile 2019
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione "invasi"
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Consiglio dei Ministri
Dpcm 17 aprile 2019
(Gu 26 giugno 2019 n. 148)
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione "invasi"
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare l'articolo 1, comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito un apposito fondo destinato da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, tra l'altro, alle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione";
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
Visto in particolare, l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che "Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione "acquedotti" e sezione "invasi". Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006";
Visto l'articolo 1, comma 517, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che "Ai fini della definizione della sezione "acquedotti" della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: "a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche" b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli enti di governo dell'ambito forniscono all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.";
Visto l'articolo 1, comma 518, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che "Ai fini della definizione della sezione "invasi" della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.";
Visto l'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che "Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022";
Visto l'articolo 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che "Per l'attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi"";
Visto l'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, con il quale è rifinanziato il Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 232, prevedendo anche l'assegnazione delle predette risorse al settore di spesa relativo a: "c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'interno del settore idrico di cui alla lettera c) del citato articolo 1, comma 1072, della legge n. 232 del 2016, risorse finanziarie complessive pari a euro 684.307.559,00, suddivise in dieci annualità, di cui euro 200.000.000,00 destinati al rifinanziamento del Piano nazionale;
Vista la nota n. 1613 in data 14 gennaio 2019 del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale viene operata la ripartizione decennale della somma di euro 200.000.000,00 destinata al rifinanziamento del Piano nazionale per euro 17.800.000,00 per l'annualità 2020; euro 15.000.000,00 per l'annualità 2021; euro 25.000.000,000 per l'annualità 2022; euro 25.000.000,00 per l'annualità 2023; euro 20.000.000,00 per l'annualità 2024; euro 50.000.000,00 per l'annualità 2025; euro 10.000.000,00 per l'annualità 2026; euro 15.000.000,00 per l'annualità 2027; euro 12.800.000,00 per l'annualità 2028 e euro 9.400.000,00 per l'annualità 2029;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19405 del 19 marzo 2019, con il quale sono state assegnate, sul capitolo 7281 del Centro di responsabilità 1, Piano gestionale 3, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse finanziarie del Fondo investimenti di cui al citato articolo 1, comma 1072, della legge n. 232 del 2016, pari a euro 17.800.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 15.000.000,00 per l'annualità 2021;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 526 del 6 dicembre 2018, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, è stato adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
Considerato che il Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017 è stato finanziato con le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche sul capitolo 7281, per l'importo di euro 50.000.000,00 per cinque esercizi finanziari dal 2018 al 2022 e, quindi, per l'importo complessivo di euro 250.000.000,00;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, i contenuti del Piano straordinario confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516;
Considerata la necessità, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di procedere celermente all'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 232 del 2016, che, in coerenza con quanto richiesto dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novembre 2018 in sede di rilascio dell'intesa sul Piano straordinario di cui al citato articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e in coerenza con quanto concordato in sede di tavolo tecnico-politico, richiesto dalla medesima Conferenza unificata, sono da destinare al finanziamento di:
a) otto interventi dotati di progettazione definitiva, per l'ammontare di euro 71.779.840,00, non finanziati dal citato Piano straordinario di cui al decreto n. 526 del 2018;
b) cinque interventi, per l'ammontare di euro 28.567.000,00, ricadenti in ciascuna delle Regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio;
b) diciassette interventi indifferibili e urgenti o riguardanti completamenti di opere già avviate, per l'ammontare di euro 99.653.160,00;
Considerata, altresì, la necessità di procedere celermente all'utilizzo della prima annualità, pari a euro 60.000.000,00, per l'anno 2019, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, previste per il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, sezione "invasi" di cui al citato articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017;
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per l'attuazione di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici del medesimo Piano;
Considerata, pertanto, la necessità, in coerenza con il dettato normativo, di adottare un primo stralcio del Piano nazionale degli interventi — sezione "invasi", costituito da:
trenta interventi a valere sulle risorse del fondo investimenti, pari a euro 200.000.000,00 (allegato 1);
diciotto interventi di cui è finanziata la progettazione e nove interventi di cui è finanziata la progettazione e la realizzazione a valere sulle risorse, pari a euro 60.000.000,00, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 — annualità 2019 (allegato 2);
Vista la nota n. 15541 del 12 aprile 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, è stata formulata la proposta del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico — sezione invasi;
Acquisita l'espressione positiva, dal punto di vista tecnico, dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017 in sede di tavolo inter-istituzionale del settore idrico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 9548 del 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con nota prot. n. 4367 del 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla nota n. 10914 del 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla nota n. 7458/2019 del 17 aprile 2019;
Sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Arera), che si è espressa con parere n. 160/2019/I/IDR del 16 aprile 2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2019;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni e delle attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
Decreta:
Articolo 1
Adozione del primo stralcio Piano nazionale degli interventi nel settore idrico — Sezione "invasi"
1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico — sezione "invasi", composto di trenta interventi di cui all'allegato 1 e di ventisette interventi e progetti di cui all'allegato 2, per un importo complessivo di euro 260.000.000,00.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, il contenuto del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 526 del 6 dicembre 2018, confluisce nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
3. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di cui al comma 1 è assicurata a valere e nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, pari a euro 200.000.000,00, destinate al rifinanziamento del Piano nazionale per euro 17.800.000,00 per l'annualità 2020, euro 15.000.000,00 per l'annualità 2021, euro 25.000.000,000 per l'annualità 2022, euro 25.000.000,00 per l'annualità 2023, euro 20.000.000,00 per l'annualità 2024, euro 50.000.000,00 per l'annualità 2025, euro 10.000.000,00 per l'annualità 2026, euro 15.000.000,00 per l'annualità 2027, euro 12.800.000,00 per l'annualità 2028 e euro 9.400.000,00 per l'annualità 2029, e delle risorse di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prima annualità, pari a euro 60.000.000,00, per l'anno 2019.
Articolo 2
Modalità di realizzazione degli interventi
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli interventi.
2. Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano condizioni, termini e modalità per la realizzazione degli interventi.
3. Il soggetto realizzatore assume l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico — sezione "invasi" da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017.
Articolo 3
Monitoraggio degli interventi
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 524, della legge n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il presente decreto è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come "Piano invasi", identificati dal codice unico di progetto.
Articolo 4
Ricorso a enti pubblici e società in house dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 523 e 523-bis, della legge n. 205 del 2017, il soggetto realizzatore può fare ricorso, per le attività di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nel primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico — sezione "invasi" e per il relativo monitoraggio di cui all'articolo 3, ad enti pubblici e società in house dello Stato, dotati di specifica competenza tecnica.
2. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi da riconoscere per le attività di supporto tecnico-amministrativo, rese dagli enti pubblici e dalle Società in house di cui al comma 1, sulla base di percentuali correlate all'importo degli interventi, disciplinando, altresì, condizioni, modalità e termini delle prestazioni stesse anche tenendo conto degli obiettivi del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico — sezione "invasi". Tali costi trovano copertura all'interno del quadro economico dei singoli interventi, fermo restando il limite dell'importo finanziario riconosciuto al singolo intervento ed il limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2.
Articolo 5
Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico
1. Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico è aggiornato con le modalità previste nell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2019
Allegato 1
Interventi finanziati - 1° stralcio piano nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione invasi
(risorse di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 205/2017)
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 58 KB
Allegato 2
Interventi e progetti finanziati - 1° stralcio degli interventi del piano nazionale nel settore idrico - Sezione invasi
risorse di cui all'articolo 1 comma 155 della legge 145/2018)
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 77 KB