Decisione Commissione Ce 2002/654/Ce
Assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi - regolamento n. 2037/2000
N.d.R.: la presente decisione è stata abrogata dall'articolo 5 della decisione 2005/103/Ce.
Ultima versione disponibile al 28/04/2024
Commissione delle Comunità europee
Decisione 12 agosto 2002, n. 2002/654/Ce
(Guce 15 agosto 2002 n. L 220)
Decisione della Commissione del 12 agosto 2002 che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
(I testi in lingua tedesca, inglese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2039/2000, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, successivamente sostituito dal regolamento (Ce) n. 2037/2000, hanno portato, nel giro di qualche anno, ad una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (Hcfc).
(2) Nell'ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori ed importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.
(3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. L'utilizzazione degli Hcfc per la produzione di schiume rappresenta circa due terzi di tale mercato.
(4) Per evitare di mettere in situazione di svantaggio taluni produttori — situazione che si verrebbe a creare qualora il sistema di assegnazione basato sulle quote storiche di mercato venisse mantenuto dopo che l'uso di Hcfc per la produzione di schiume sarà proibito dal 2003 in poi — è opportuno apprestare un nuovo meccanismo di assegnazione delle quote individuali.
(5) Nel 2003 tale sistema di assegnazione deve, per l'ultima volta, tener conto delle recenti quote medie di mercato relative all'utilizzo di Hcfc per la produzione di schiume e, per i successivi periodi di dodici mesi, dovrà basarsi unicamente sulle quote medie di mercato relative all'utilizzo di Hcfc per i prodotti diversi dalle schiume.
(6) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla rispettiva loro quota percentuale del 1999, occorre però istituire un meccanismo di assegnazione equo nell'ipotesi di quote d'importazione che non siano state richieste ed assegnate nel corso di un determinato anno.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2037/2000,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) "Quota di mercato della refrigerazione", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione.
b) "Quota di mercato della produzione di schiume", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressain percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume.
c) "Quota di mercato degli usi di solventi", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.
Articolo 2
Base di calcolo delle quote
Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l'utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all'allegato I della presente decisione.
Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all'allegato II.1
Articolo 3
Quote per i produttori
1. Per l'anno 2003, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto non supera la somma dei seguenti elementi:
a) della quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità totale indicativa assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2003;
b) la quota di mercato della produzione di schiume detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alla produzione di schiume nel 2003;
c) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2003.
2. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
3. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione del 2004;
b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
Articolo 4
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), del regolamento (Ce) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione sono redistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già determinate per tali importatori.
Articolo 5
Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:
DuPont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Nederland
AtofinaSA
Cours Michelet — LaDéfense 10
F-92091 Paris-La-Défense
AtofinaEspa ña SA
Avenidade Burgos, 12-planta 7
E-28036 Madrid
Ausimont S.p.A.
Viale Lombardia, 20
I-20021 Bollate (MI)
Honeywell Fluorine Products Europe BV
Kempenweg 90
Postbus 264
6000 AG Weert
Nederland
Ineos Fluor Ltd
PO box 13, The Heath
Runcorn WA7 4QF
United Kingdom
RhodiaOrga nique Fine Ltd
PO Box 46, St Andrews Road
Avonmouth
Bristol BS11 9YF
United Kingdom
Solvay Fluor und Derivate GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Solvay Électrolyse France
12, cours Albert
F-75008 Paris
Solvay Ibérica SL
Barcelona
Calle Mallorca 269
E-08008 Barcelona
Phosphoric Fertilizers Industry SA
Thessaloniki Plant
PO box 10183
GR-54110 Thessaloniki
AB Ninolab
Box 137
S-194 22 Upplands Väsby
Advanced Chemical SA
Balmes, 69 Pral 3°
E-08007 Barcelona
Alcobre SA
Luis I, Nave 6-B
Polígono Industrial Vallecas
E-28031 Madrid
Arch Chemicals NV
Keetberglaan 1A
Havennummer 1061
B-2070 Zwijndrecht
Asahi Glass Europe BV
World Trade Center
Strawinskylaan 1525
1077 XX Amsterdam
Nederland
Bayer Hispania SA
Pau Clarís 196
E-08037 Barcelona
Boucquillon NV
Nijverheidslaan 38
B-8540 Deerlijk
Calorie
503, rue Hélène-Boucher
ZI Buc
BP 33
F-78534 Buc Cedex
Caraïbes Froids SARL
BP 6033
Ste-Thérèse
4,5 km Route du Lamentin
F-97219 Fort-de-France (Martinique)
Celotex Limited
Warwick House
27/31 St Mary's Road
Ealing
London W5 5PR
United Kingdom
Efisol
14/24, rue des Agglomérés
F-92024 Nanterre Cedex
Fibran SA
6th km Thessaloniki
Oreokastro
PO box 40 306
GR-560 10 Thessaloniki
Fiocco Trade SL
Molina, 16, Pta 5
E-46006 Valencia
Galco SA
Avenue Carton de Wiart 79
B-1090 Bruxelles
Galex SA
BP 128
F-13321 Marseille Cedex 16
Gasco NV
Assenedestraat 4
B-9940 Rieme-Ertvelde
GU Thermo Technology Ltd
Greencool Refrigerants
Unit 12
Park Gate Business Centre
Chandlers Way
Park Gate
Southampton
SO31 1FQ
United Kingdom
Guido Tazzetti & Co
Strada Settimo, 266
I-10156 Torino
Harp International
Gellihirion Industrial Estate
RhonddaCynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
United Kingdom
H&H International Ltd
Richmond Bridge House
419 Richmond Road
Richmond
TW1 2EX
United Kingdom
ICC Chemicals (UK) Ltd
Northbridge Road
Berkhamsted HP4 1EF
United Kingdom
Kal y Sol
P.I. Can Roca
Sant Martí, s/n
E-08107 Martorelles (Barcelona)
Nagase Europe Ltd
Crown House
143 Regent Street
London
W1R 4NS
United Kingdom
Plasfi SA
CtraMontbla nc, s/n
E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)
Polar Cool SL
Valdemorillo, 8 Polígono Industrial
Ventorro del Cano
E-28925 Alcorón
Promosol
Bld Henri Cahn
BP 27
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex
QuimidrogaSA
Tuset 26
E-08006 Barcelona
Refrigerant Products Ltd
N9 Central Park Estate
Westinghouse Road
Trafford Park
Manchester
M17 1PG
United Kingdom
ResinaChemie BV
Korte Groningerweg 1A
9607 PS Foxhol
Nederland
SJB Chemical Products BV
Wellerondom 11
3230 AG Brielle
Nederland
SynthesiaEspa ñolaSA
Conde Borrell, 62
E-08015 Barcelona
Universal Chemistry & Technology S.p.A.
Viale A. Filippetti, 20
I-20122 Milano
Vuoksi Yhtiö Oy
Lappeentie 12
FIN-55100 Imatra
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002.
Allegato I
Quantità indicative assegnate per il 2003 e il 2004 in tonnellate/potenziale di riduzione dell'ozono
Mercato | 2003 | 2004 |
Refrigerazione | 1 962,88 | 1 862,88 |
Produzione di schiume | 861,92 | 0,00 |
Solventi | 60,00 | 60,00 |
Totale | 2 884,80 | 1 922,88 |
Note ufficiali