Aria

Normativa Vigente

print

Decisione Commissione Ce 2002/654/Ce

Assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi - regolamento n. 2037/2000

N.d.R.: la presente decisione è stata abrogata dall'articolo 5 della decisione 2005/103/Ce.

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 12 agosto 2002, n. 2002/654/Ce

(Guce 15 agosto 2002 n. L 220)

Decisione della Commissione del 12 agosto 2002 che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua tedesca, inglese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2039/2000, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, successivamente sostituito dal regolamento (Ce) n. 2037/2000, hanno portato, nel giro di qualche anno, ad una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (Hcfc).

(2) Nell'ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori ed importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.

(3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. L'utilizzazione degli Hcfc per la produzione di schiume rappresenta circa due terzi di tale mercato.

(4) Per evitare di mettere in situazione di svantaggio taluni produttori — situazione che si verrebbe a creare qualora il sistema di assegnazione basato sulle quote storiche di mercato venisse mantenuto dopo che l'uso di Hcfc per la produzione di schiume sarà proibito dal 2003 in poi — è opportuno apprestare un nuovo meccanismo di assegnazione delle quote individuali.

(5) Nel 2003 tale sistema di assegnazione deve, per l'ultima volta, tener conto delle recenti quote medie di mercato relative all'utilizzo di Hcfc per la produzione di schiume e, per i successivi periodi di dodici mesi, dovrà basarsi unicamente sulle quote medie di mercato relative all'utilizzo di Hcfc per i prodotti diversi dalle schiume.

(6) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla rispettiva loro quota percentuale del 1999, occorre però istituire un meccanismo di assegnazione equo nell'ipotesi di quote d'importazione che non siano state richieste ed assegnate nel corso di un determinato anno.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2037/2000,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "Quota di mercato della refrigerazione", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione.

b) "Quota di mercato della produzione di schiume", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressain percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume.

c) "Quota di mercato degli usi di solventi", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

Articolo 2

Base di calcolo delle quote

Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l'utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all'allegato I della presente decisione.

Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all'allegato II.1

Articolo 3

Quote per i produttori

1. Per l'anno 2003, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto non supera la somma dei seguenti elementi:

a) della quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità totale indicativa assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2003;

b) la quota di mercato della produzione di schiume detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alla produzione di schiume nel 2003;

c) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2003.

2. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

3. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione del 2004;

b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

Articolo 4

Quote per gli importatori

Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), del regolamento (Ce) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999

Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione sono redistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.

La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già determinate per tali importatori.

Articolo 5

Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

AtofinaSA

Cours Michelet — LaDéfense 10

F-92091 Paris-La-Défense

 

AtofinaEspa ña SA

Avenidade Burgos, 12-planta 7

E-28036 Madrid

 

Ausimont S.p.A.

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Kempenweg 90

Postbus 264

6000 AG Weert

Nederland

Ineos Fluor Ltd

PO box 13, The Heath

Runcorn WA7 4QF

United Kingdom

RhodiaOrga nique Fine Ltd

PO Box 46, St Andrews Road

Avonmouth

Bristol BS11 9YF

United Kingdom

Solvay Fluor und Derivate GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert

F-75008 Paris

Solvay Ibérica SL

Barcelona

Calle Mallorca 269

E-08008 Barcelona

Phosphoric Fertilizers Industry SA

Thessaloniki Plant

PO box 10183

GR-54110 Thessaloniki

AB Ninolab

Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

Advanced Chemical SA

Balmes, 69 Pral 3°

E-08007 Barcelona

Alcobre SA

Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

Arch Chemicals NV

Keetberglaan 1A

Havennummer 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

Asahi Glass Europe BV

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam

Nederland

Bayer Hispania SA

Pau Clarís 196

E-08037 Barcelona

Boucquillon NV

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

Calorie

503, rue Hélène-Boucher

ZI Buc

BP 33

F-78534 Buc Cedex

Caraïbes Froids SARL

BP 6033

Ste-Thérèse

4,5 km Route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

Celotex Limited

Warwick House

27/31 St Mary's Road

Ealing

London W5 5PR

United Kingdom

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

Fibran SA

6th km Thessaloniki

Oreokastro

PO box 40 306

GR-560 10 Thessaloniki

Fiocco Trade SL

Molina, 16, Pta 5

E-46006 Valencia

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

Galex SA

BP 128

F-13321 Marseille Cedex 16

Gasco NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way

Park Gate

Southampton

SO31 1FQ

United Kingdom

Guido Tazzetti & Co

Strada Settimo, 266

I-10156 Torino

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

RhonddaCynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

H&H International Ltd

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond

TW1 2EX

United Kingdom

ICC Chemicals (UK) Ltd

Northbridge Road

Berkhamsted HP4 1EF

United Kingdom

Kal y Sol

P.I. Can Roca

Sant Martí, s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

Nagase Europe Ltd

Crown House

143 Regent Street

London

W1R 4NS

United Kingdom

Plasfi SA

CtraMontbla nc, s/n

E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)

Polar Cool SL

Valdemorillo, 8 Polígono Industrial

Ventorro del Cano

E-28925 Alcorón

Promosol

Bld Henri Cahn

BP 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

QuimidrogaSA

Tuset 26

E-08006 Barcelona

Refrigerant Products Ltd

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester

M17 1PG

United Kingdom

ResinaChemie BV

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

SJB Chemical Products BV

Wellerondom 11

3230 AG Brielle

Nederland

SynthesiaEspa ñolaSA

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

Universal Chemistry & Technology S.p.A.

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FIN-55100 Imatra

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002.

 

Allegato I

Quantità indicative assegnate per il 2003 e il 2004 in tonnellate/potenziale di riduzione dell'ozono

Mercato 2003 2004
Refrigerazione 1 962,88 1 862,88
Produzione di schiume 861,92 0,00
Solventi 60,00 60,00
Totale 2 884,80 1 922,88

Note ufficiali

1. L'allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

 

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598