Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Decisione 13 dicembre 2007, n. 2008/50/Ce

(Guue 16 gennaio 2008 n. L 13)

Decisione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1367/2006 prevede l'applicazione della convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi comunitari.

(2) Il titolo IV del regolamento (Ce) n. 1367/2006 prevede disposizioni relative al riesame interno di atti e omissioni di natura amministrativa. Per la loro attuazione è necessario definire norme dettagliate riguardo al contenuto ed alle modalità di presentazione delle richieste.

(3) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1367/2006 stabilisce i criteri in base ai quali le organizzazioni non governative sono legittimate a livello comunitario per la formulazione di una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 di detto regolamento.

L'applicazione trasparente e coerente di tali criteri richiede l'adozione di norme dettagliate concernenti le prove da allegare alle richieste, il calcolo dei termini per le risposte e la collaborazione tra le istituzioni e gli organi comunitari.

(4) Per garantire un'applicazione coerente dell'articolo 11 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007,

Decide:

Capo I

Articolo 1

Contenuto di una richiesta di riesame interno

Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto o di una omissione di natura amministrativa, come previsto all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, deve:

1) precisare l'atto o la presunta omissione di natura amministrativa di cui chiede il riesame e le norme di diritto ambientale che ritiene disattese;

2) indicare le motivazioni della richiesta;

3) trasmettere le informazioni e la documentazione su cui sono basate tali motivazioni;

4) indicare il nome ed i dati necessari per contattare la persona autorizzata a rappresentarla di fronte a terzi ai fini della presentazione della richiesta di riesame interno nel caso in questione;

5) provare di essere legittimata a presentare la richiesta in conformità dell'articolo 3.

Articolo 2

Presentazione delle richieste

Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un'omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, fax o posta elettronica alla persona/alle persone o al servizio/ai servizi all'uopo designati dall'istituzione o dall'organo comunitario competente.

I dati necessari per contattare la persona/le persone o il servizio/ i servizi in questione sono resi pubblici utilizzando tutti i mezzi opportuni.

Capo II

Articolo 3

Criteri di legittimazione di organizzazioni non governative per le richieste di riesame interno

1. Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto o di una omissione di natura amministrativa a norma dell'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, deve provare la propria conformità ai criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, trasmettendo i documenti elencati nell'allegato alla presente decisione.

Qualora non possa presentare uno di tali documenti per motivi che non le sono imputabili, l'organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente.

2. Qualora dai documenti di cui ai punti 1, 2 o 3 dell'allegato non risulti in modo chiaro che l'oggetto della richiesta di riesame interno rientra nei sui obiettivi e nelle sue attività, l'organizzazione non governativa può presentare qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tale criterio.

3. Qualora dai documenti di cui ai punti 1, 2, o 3 dell'allegato non risulti in modo chiaro che l'organizzazione non governativa è indipendente e senza scopi di lucro, è necessaria una dichiarazione in tal senso firmata dalla persona all'uopo designata nell'ambito di detta organizzazione.

Articolo 4

Valutazione della legittimazione di un'organizzazione non governativa a chiedere un riesame interno

1. L'istituzione o l'organo comunitario interessato accerta che l'organizzazione non governativa soddisfi i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità degli articoli 1 e 3 della presente decisione.

2. Se tali informazioni non consentono di accertare che l'organizzazione non governativa soddisfa i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1367/2006, l'istituzione o l'organo comunitario in questione chiede all'organizzazione di inviare ulteriori documenti e informazioni entro un periodo di tempo ragionevole all'uopo stabilito. Durante tale periodo, i termini di cui all'articolo 10 del regolamento sono sospesi.

3. L'istituzione o l'organo comunitario interessato può eventualmente consultare le autorità nazionali del paese di registrazione o di origine dell'organizzazione non governativa, al fine di verificare e valutare le informazioni da questa trasmesse.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa

Le istituzioni e gli organi comunitari collaborano al fine di garantire l'applicazione trasparente e coerente della presente decisione.

Essi prevedono uno scambio di informazioni sulle organizzazioni non governative legittimate a presentare richieste di riesame interno.

Articolo 6

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.

 

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Allegato

Elenco dei documenti da trasmettere a norma dell'articolo 3, paragrafo 1

1. Statuto o regolamento interno dell'organizzazione non governativa, oppure qualsiasi altro documento avente la medesima finalità, in base alla prassi nazionale, per i paesi in cui la legislazione non stabilisce o prevede l'adozione di uno statuto o di un regolamento interno da parte di un'organizzazione non governativa.

2. Relazioni annuali di attività dell'organizzazione non governativa negli ultimi due anni.

3. Per le organizzazioni non governative stabilite in paesi che prevedono come condizione da soddisfare per conseguire la personalità giuridica l'applicazione di tale procedura, copia dell'atto di registrazione ufficiale da parte delle autorità nazionali (registro pubblico, pubblicazione ufficiale o qualsiasi altro documento pertinente).

4. Eventualmente, la documentazione da cui risulta che un'istituzione o un organo comunitario ha riconosciuto la legittimazione dell'organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno.

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