Regolamento Commissione Ue 2019/330/Ue
Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose - Modifica allegati I e V del regolamento 649/2012/Ue
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Commissione europea
Regolamento delegato 11 dicembre 2018, n. 2019/330/Ue
(Guue 27 febbraio 2019 n. 59)
Regolamento che modifica gli allegati I e V del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
[Testo rilevante ai fini del See]
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1 , in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic") per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam"), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio2 .
(2) La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 relativi alla non approvazione — o al non rinnovo dell'approvazione — delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso "pesticidi" e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(3) La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 , per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso "pesticidi" è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(4) La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso "pesticidi" è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(5) La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso "pesticidi" è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(6) In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura Pic prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.
(7) I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso "pesticidi" a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso "industriale"; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso "industriale", alla procedura Pic prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 , apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(8) In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione di Stoccolma"), approvata con decisione 2006/507/Ce del Consiglio6 , ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio7 , esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012.
(9) Il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio8 ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.
(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (Ue) n. 649/2012 di conseguenza.
(11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (Ue) n. 649/2012 è così modificato:
a) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
b) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile dal 1° maggio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018
Allegato I
L'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 è modificato come segue:
(1) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:
a) la voce "carbofuran" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC (***) | Sottocategoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Carbofurano (#) | 1563-66-2 | 216-353-0 | ex 2932 99 00 | p(1) | b)"; |
|
b) la voce "composti di tributilstagno" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC (***) | Sottocategoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: |
|
| ex 2931 20 00 | p(1)-p(2) i(1)-i(2) | b-b sr-sr"; |
|
Ossido di tributilstagno | 56-35-9 | 200-268-0 | ex 2931 20 00 | |||
Fluoruro di tributilstagno | 1983-10-4 | 217-847-9 | ex 2931 20 00 | |||
Metacrilato di tributilstagno | 2155-70-6 | 218-452-4 | ex 2931 20 00 | |||
Benzoato di tributilstagno | 4342-36-3 | 224-399-8 | ex 2931 20 00 | |||
Cloruro di tributilstagno | 1461-22-9 | 215-958-7 | ex 2931 20 00 | |||
Linoleato di tributilstagno | 24124-25-2 | 246-024-7 | ex 2931 20 00 | |||
Naftenato di tributilstagno (#) | 85409-17-2 | 287-083-9 | ex 2931 20 00 |
c) la voce "triclorfon" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC (***) | Sottocategoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Triclorfon (#) | 52-68-6 | 200-149-3 | ex 2931 39 90 | p(1)-p(2) | b-b"; |
|
d) sono aggiunte le voci seguenti:
Sostanza chimica | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC (***) | Sottocategoria (*) | Limitazione d'impiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Amitrolo (+) | 61-82-5 | 200-521-5 | ex 2933 99 80 | p(1) | b |
|
Beta-cipermetrina (+) | 65731-84-2 | 265-898-0 | ex 2926 90 70 | p(1) | b |
|
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+) | 150315-10-9 144740-54-5 | n.p. | ex 2935 90 90 | p(1) | b |
|
Fipronil (+) | 120068-37-3 | n.p. | ex 2933 19 90 | p(1) | b |
|
Iprodione (+) | 36734-19-7 | 253-178-9 | ex 2933 21 00 | p(1) | b |
|
Isoproturon (+) | 34123-59-6 | 251-835-4 | ex 2924 21 00 | p(1) | b |
|
Linuron (+) | 330-55-2 | 206-356-5 | ex 2928 00 90 | p(1) | b |
|
Maneb (+) | 12427-38-2 | 235-654-8 | ex 3824 99 93 | p(1)-p(2) | b-b |
|
Orthosulfamuron (+) | 213464-77-8 | n.p. | ex 2933 59 95 | p(1) | b |
|
Picoxystrobin (+) | 117428-22-5 | n.p. | ex 2933 39 99 | p(1) | b |
|
Triasulfuron (+) | 82097-50-5 | n.p. | ex 2935 90 90 | p(1) | b)"; |
|
(2) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:
a) la voce "carbofuran" è soppressa;
b) la voce "triclorfon" è soppressa;
c) sono aggiunte le voci seguenti:
Sostanza chimica | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC (***) | Categoria (*) | Limitazione d'impiego (**) |
"Amitrolo | 61-82-5 | 200-521-5 | ex 2933 99 80 | p | b |
Beta-cipermetrina | 65731-84-2 | 265-898-0 | ex 2926 90 70 | p | b |
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) | 150315-10-9 144740-54-5 | n.p. | ex 2935 90 90 | p | b |
Fipronil | 120068-37-3 | n.p. | ex 2933 19 90 | p | sr |
Iprodione | 36734-19-7 | 253-178-9 | ex 2933 21 00 | p | b |
Isoproturon | 34123-59-6 | 251-835-4 | ex 2924 21 00 | p | sr |
Linuron | 330-55-2 | 206-356-5 | ex 2928 00 90 | p | b |
Maneb | 12427-38-2 | 235-654-8 | ex 3824 99 93 | p | b |
Orthosulfamuron | 213464-77-8 | n.p. | ex 2933 59 95 | p | b |
Picoxistrobin | 117428-22-5 | n.p. | ex 2933 39 99 | p | b |
Triasulfuron | 82097-50-5 | n.p. | ex 2935 90 90 | p | b)"; |
(3) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:
a) la voce "composti di tributilstagno" è sostituita dalla seguente:
Sostanza chimica | Numero CAS | Codice SA Sostanza pura (**) | Codice SA Miscele contenenti la sostanza (**) | Categoria |
"Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: |
| ex ex 2931.20 | 3808.59 | Pesticida Industriale": |
Ossido di tributilstagno | 56-35-9 | ex ex 2931.20 | ||
Fluoruro di tributilstagno | 1983-10-4 | ex ex 2931.20 | ||
Metacrilato di tributilstagno | 2155-70-6 | ex ex 2931.20 | ||
Benzoato di tributilstagno | 4342-36-3 | ex ex 2931.20 | ||
Cloruro di tributilstagno | 1461-22-9 | ex ex 2931.20 | ||
Linoleato di tributilstagno | 24124-25-2 | ex ex 2931.20 | ||
Naftenato di tributilstagno (#) | 85409-17-2 | ex ex 2931.20 |
b) sono aggiunte le voci seguenti:
Sostanza chimica | Numero/i CAS pertinente/i | Codice SA Sostanza pura (**) | Codice SA Miscele contenenti la sostanza (**) | Categoria |
"Carbofurano | 1563-66-2 | ex ex 2932.99 | 3808.91 3808.59 | Pesticida |
Triclorfon | 52-68-6 | ex ex 2931.39 | 3808.91 | Pesticida |
Paraffine clorurate a catena corta | 85535-84-8 | ex ex 3824.99 |
| Industriale". |
Allegato II
L'allegato V del regolamento (Cee) n. 649/2012 è così modificato:
(1) nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:
Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione | Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, n. CE, n. CAS ecc.) | |
| "Paraffine clorurate a catena corta | N. Ce 287-476-5 N. CAS: 85535-84-8 Codice NC 3824 99 92 ". |
La parte 2 è sostituita dalla seguente:
"PARTE 2
Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.
N. | Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione | Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, n. CE, n. CAS ecc.) |
1 | Saponi cosmetici contenenti mercurio | Codici NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00 |
2 | Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso | CAS RN: 7439-97-6 N. Ce 231-106-7 Codice NC 2805 40 |
3 | I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio: — Cinabro — Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2); — Ossido di mercurio (II) (HgO); — Solfuro di mercurio (HgS). | CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 Numeri Ce 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 |
4 | Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico. | Sono compresi: Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6) Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 " |
Note ufficiali
Gu L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
Decisione 2003/106/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Gu L 63 del 6.3.2003, pag. 27).
Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione 2006/507/Ce del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Gu L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee (Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
Regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/2008 (Gu L 137 del 24.5.2017, pag. 1).