Sostanze pericolose

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Decreto 14 dicembre 2004

Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto - Modifiche al Dpr 904/1982

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero della salute

Decreto 14 dicembre 2004

(Gu 8 febbraio 2005 n. 31)

Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto

Il Ministro della Salute

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/Cee relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione della direttiva 83/478/Cee e della direttiva 85/610/Cee, recante rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 27 che ha introdotto nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 1982, l'articolo 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il Dm 29 luglio 1994 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione della direttiva 89/677/Cee, della direttiva 91/173/Cee, della direttiva 91/338/Cee e della direttiva 91/339/Cee recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/Cee;

Visto il Dm 12 agosto 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento della direttiva 94/60/Ce, della direttiva 96/55/Ce, della direttiva 97/10/Ce, della direttiva 97/16/Ce, della direttiva 97/56/Ce e della direttiva 97/64/Ce, recanti modifiche della direttiva 76/769/Cee ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il Dm 13 dicembre 1999 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento della direttiva 1999/43/Ce e della direttiva 1999/51/Ce recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/Cee e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il Dm 21 marzo 2000 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/Ce, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/Cee;

Visto il Dm 12 marzo 2003 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/Ce, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/Cee;

Visto il Dm 11 febbraio 2003 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/Ce, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/Cee;

Visto il Dm 17 aprile 2003 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell' 11 agosto 2003, concernente il recepimento della direttiva 2001/90/Ce, della direttiva 2001/91/Ce e della direttiva 2003/11/Ce, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/Cee e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/Cee;

Visto il Dm 17 ottobre 2003 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/45/Ce, della direttiva 2003/2/Ce e della direttiva 2003/3/Ce, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/Ce ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il Dm 10 maggio 2004 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva 2003/53/Ce, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/Cee;

Vista la direttiva 1999/77/Ce del 26 luglio 1999 della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/Cee (Amianto);

 

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal Dm 18 giugno 2004 del Ministro della sanità citato in premessa, è aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato

45. Crocidolite, Cas n. 12001-28-4

Crisotilo, Cas n. 12001-29-5

Amosite, Cas n. 12172-73-5

Antofillite, Cas n. 77536-67-5

Actinolite, Cas n. 77536-66-4

Tremolite, Cas n. 77536-68-6

L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte è vietato.

L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.

 

 

 

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