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Dl 5 ottobre 2018, n. 115
Modifiche al Codice del processo amministrativo
N.d.R: con comunicato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2018 il Ministero della giustizia ha informato che il presente decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.", non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018.
Abrogato da:
Comunicato pubblicato nella Gu 6 dicembre 2018 (06/12/2018)
Questo atto è stato modificato/integrato da
- Errata corrige pubblicata in Gu 8 ottobre 2018 n. 234 ()
Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 06/12/2018
Consiglio dei Ministri
Decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115
(Gu 6 ottobre 2018 n. 233)
Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi e forniture", sono a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,";
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: "z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.";
c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente: "q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.";
d) all'articolo 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, e' ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.".
(omissis)
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018