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Normativa Vigente

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Dm Trasporti 14 novembre 1997

Emissioni veicoli a motore

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

(Supplemento ordinario alla Gu 20 febbraio 1998 n. 042)

Attuazione della direttiva 96/69/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità

 

Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato articolo 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi secondo, terzo e quarto stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente come previsto dal diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in data 29 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996 con il quale e' recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/12/Ce;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 di recepimento della direttiva n. 96/44/Ce del 1 luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/Cee della Commissione coma da ultimo modificata dalla direttiva 94/12/Ce;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/Cee e 93/81/Cee recanti modifiche della direttiva 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come rettificato dal decreto 8 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione Cee";

Vista la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/69/Ce dell'8 ottobre 1996 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/Cee, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Ce n. L 282 del 1 novembre 1996 nonche' la rettifica della stessa direttiva pubblicata nella Gazzetta ufficiale Ce n. L 83 del 25 marzo 1997;

Decreta:

Articolo 1

1. L'allegato I a decreto del Ministero dell'ambiente del 28 dicembre 1991 di attuazione della direttiva 91/441/Cee come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, comma primo, e 7, comma primo, del decreto sulla omologazione Cee e' riconosciuta la "conformita'" alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli della classe I e dal 1 gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III non sara' piu' possibile accordare:

— la omologazione ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto sulla omologazione Cee,

— la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione Cee, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/Ce come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

3. A decorrere dal 1 ottobre 1997, per i veicoli della classe I e dal 1 ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore: non saranno piu' validi ai fini dell'articolo 7 comma primo del decreto sulla omologazione Cee, i certificati di conformita' che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi, sara' negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione Cee, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/Ce come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

Articolo 3

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

Allegato

 

Modifiche all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991 di recepimento della Direttiva 91/441/Cee come da ultimo modificato dal Dm 26 gennaio 1996 di recepimento della Direttiva 96/44/Ce.

(omissis)

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