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Dm Sviluppo economico 11 maggio 2018

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica - Articolo 14, comma 2-quinquies del Dl 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 - Modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Enea di verifica del diritto alle agevolazioni

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 11 maggio 2018

(Gu 11 settembre 2018 n. 211)

Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di Enea sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante la legge finanziaria per il 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 di attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e s.m.i.;

Visto il decreto 19 febbraio 2007, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: "Dm edifici");

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante norme in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (di seguito: decreto-legge n. 63 del 2013) e, in particolare:

il comma 2-quinquies che demanda all'Enea l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle attestazioni di cui al comma 2-quater, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi dello stesso articolo 14, da eseguirsi sulla base di procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando, per l'esercizio di tale attività, in favore dell'Enea, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021;

il comma 3-ter che dispone, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso articolo 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, che individua le risorse a copertura delle attività di cui al precedente punto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/9I/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 recante modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

Visto il decreto 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (di seguito: "Dm requisiti minimi");

Visto il decreto 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (di seguito: "Dm relazioni tecniche");

Visto il decreto 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito: "Dm Linee guida Ape");

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali Enea effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il presente decreto disciplina le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.

Articolo 2

Programma dei controlli e criteri di selezione degli interventi

1. L'Enea, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (Mise-Dg Mereen), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo Enea di cui all'articolo 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;

b) istanze che presentano la spesa più elevata;

c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

3. Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del Mise-Dg Mereen.

Articolo 3

Avvio della procedura e documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

1. Per ogni istanza soggetta a verifica, l'Enea comunica l'avvio del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all'articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "enea@cert.enea.it", in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'articolo 6 del decreto di cui all'articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Articolo 4

Accertamenti documentali e controlli in situ

1. L'Enea, ricevuta la documentazione di cui all'articolo 3, procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. È facoltà di Enea richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

2. L'accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione fornita ai sensi dell'articolo 3 risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal decreto ministeriale di cui all'articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e dalle ulteriori norme nazionali o regionali applicabili. L'accertamento produce altresì esito negativo a fronte dell'indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo.

3. Ad integrazione dell'attività di cui al comma 1, l'Enea effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato ai sensi dell'articolo 2, comma 2. L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (Pec), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente.

4. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale Enea, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

5. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i tecnici Enea possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici Enea redigono un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

6. Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del condominio, ai sensi dell'articolo 3 presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate. Il controllo in situ produce altresì esito negativo a fronte di comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione.

7. L'Enea trasmette all'Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.

8. Al fine di attivare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013 nei confronti dei professionisti coinvolti, l'Enea provvede ad effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.

Articolo 5

Attività complementare e sistema informativo

1. Enea pone in essere le attività necessarie e propedeutiche ad assicurare l'efficacia dei controlli di cui al presente decreto. In particolare, Enea cura la realizzazione di un portale web dedicato che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica nonchè il monitoraggio dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni utili agli eventuali adeguamenti normativi.

2. Alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate dall'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e comunque previa approvazione da parte del Mise-Dg Mereen del programma di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 6

Rendicontazione attività

1. Entro trenta giorni dal termine del piano di controlli di cui all'articolo 2, comma 3, Enea sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (Mise-Dg Mereen), per l'approvazione, un rapporto delle attività svolte nel corso dell'annualità precedente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 5, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile.

2. Le spese sostenute da Enea sono riconosciute in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione dei costi elencati all'allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilità.

3. Gli importi saranno corrisposti, in quote annuali, attraverso versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria unica dell'Enea a seguito dell'approvazione da parte del Mise-Dg Mereen della rendicontazione tecnico economica di cui al comma 1.

4. A seguito dell'approvazione del programma di controlli di cui all'articolo 2, comma 1, previa esplicita richiesta da parte di Enea, può essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al 15% del corrispettivo annuale.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui l'allegato 1 costituisce parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2018

Allegato 1

Criteri e modalità per la copertura dei costi rendicontati

a) Costi diretti di personale: è il costo effettivo annuo lordo del personale in servizio impegnato sul progetto pari all'importo totale degli elementi costitutivi, della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti, maggiorato degli oneri riflessi;

b) Costi per investimenti: include i costi per strumenti, attrezzature, software direttamente e specificamente funzionali al progetto.

c) Spese correnti connesse al progetto: sono i costi per i materiali di consumo, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente e specificamente per effetto del programma di controlli.

d) Subcontratti: costi relativi ad attività commissionate a terzi, sia persone fisiche che soggetti giuridici, direttamente e specificamente funzionali al progetto; in ogni caso, il costo del personale non può essere superiore al costo del personale Enea.

e) Viaggi e missioni: costi per trasporto, vitto e alloggio del personale in missione esigenze direttamente e univocamente connesse al progetto;

f) Costi indiretti di personale: sono i costi che per loro stessa natura non sono immediatamente pertinenti al progetto, ma sono comunque necessari alla realizzazione del progetto, quali ad esempio il personale indirettamente coinvolto, le spese di vigilanza, pulizia, energia, telefonia, smaltimento rifiuti, trasporti, mensa, sicurezza, funzionalità organizzativa, ammortamenti, manutenzioni, etc.

Ai fini della determinazione del contributo a carico del Ministero, si applicano i seguenti criteri:

Per le voci b), c), d) ed e), che individuano costi direttamente e specificamente generati dal progetto, viene riconosciuto il 100% dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, nel limite dei valori massimi come sopra individuati.

2. Per le voci a) ed f), che individuano costi in parte già coperti dal contributo ordinario dello Stato, il contributo riconosciuto è pari a una quota delle somma dei costi delle due voci effettivamente sostenuti e rendicontati, nel limite dei valori massimi come sopra individuati.

Il contributo riconosciuto è pertanto determinato moltiplicando la somma dei costi, effettivamente sostenuti e rendicontati, delle due voci per il fattore F = (1 — Cs/Sc), riferito ai dati di competenza (accertamenti, impegni) dell'ultimo Conto consuntivo disponibile alla data di emanazione del decreto.

Dove:

Cs: è il contributo ordinario dello Stato, al netto dei trasferimenti la cui qualificazione è demandata annualmente alla "tabella C" della legge di stabilità;

Sc: sono le spese totali (spese correnti + spese in conto capitale).

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