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Dpcm 28 marzo 2002

Inquinamento elettromagnetico - Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 28 marzo 2002

(Gu 13 giugno 2002 n. 137)

Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts, di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 103, commi 1 e 2, e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, con la quale le risorse di cui al citato articolo 103, comma 1, pari a complessivi 2.675 miliardi di lire (Euro 1.381.522.205,06), sono state ripartite e destinate a finanziare, fra l'altro, la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, per complessivi 267,5 miliardi di lire (Euro 138.152.220,51) ed il Piano di azione per l'e-Government, per complessivi 800 miliardi di lire (Euro 413.165.519,27);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2001, con il quale le citate risorse destinate al finanziamento del sistema di riduzione delle emissioni elettromagnetiche sono state ripartite in cinque quoteparti, finalizzate alla realizzazione di vari interventi;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge di conversione 25 luglio 2001, n. 305, che ha disposto l'utilizzo di 150 miliardi di lire (Euro 77.468.534,86), facenti parte delle risorse ripartite con la citata determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, determinando così la necessità di rivedere la ripartizione dei suddetti fondi operata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un nuovo riparto dei fondi destinati al finanziamento del sistema di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, anche al fine di assicurare alle amministrazioni regionali lo stanziamento minimo necessario per il completamento a livello regionale della connessa rete di monitoraggio, secondo le intese intercorse in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001 per l'importo di Euro 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), da destinare alle finalità di cui al presente decreto;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della salute, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro per l'innovazione tecnologica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Sentita in data 14 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite in data 13 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Decreta:

 

Articolo 1

1. I fondi di cui al punto 1, lettera a) della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, come risultanti dalla riduzione operata dall'articolo 1-bis del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge di conversione 25 luglio 2001, n. 305 e dall'incremento operato dall'articolo 5 del presente decreto, sono destinati alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche secondo le seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei possibili rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici;

c) adeguamento delle strutture e delle strumentazioni di monitoraggio e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sulle emissioni elettromagnetiche;

d) promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche di trasmissione in grado di ridurre le emissioni mediante la ottimizzazione dei parametri di irradiazione e della condivisione delle infrastrutture da parte di più operatori;

e) sostegno ai Comuni per interventi di sperimentazione.

Articolo 2

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'articolo 1, lettera a), sono stanziati fondi pari a Euro 11.620.280,23 (22,5 miliardi di lire), che saranno assegnati ed impiegati d'intesa fra i Ministri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute e previo parere della Conferenza unificata, prevedendo un congruo stanziamento per le attività di cui al presente decreto, svolte a livello regionale.

Articolo 3

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'articolo 1, lettera b), sono complessivamente stanziati fondi pari a Euro 20.658.275,96 (40 miliardi di lire), assegnati al Ministero delle comunicazioni per la definizione e la realizzazione del progetto di rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, nonché per le sue sperimentazioni a livello regionale o locale.

2. Per gli interventi relativi alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) ed e), sono stanziati fondi pari a Euro 18.075.991,47 (35 miliardi di lire) da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome e i Comuni. Il piano di riparto è disposto dal Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza unificata.

3. Il Ministro delle comunicazioni nomina, con proprio decreto, un comitato strategico in cui sono rappresentate le Regioni e le autonomie locali con il supporto del sistema agenziale, per la definizione progettuale dell'intera rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico e, sentito quest'ultimo, approva le linee guida di realizzazione del progetto. All'onere derivante dalle spese di funzionamento del comitato strategico si provvede, a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite di Euro 200.000.

Articolo 4

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'articolo 1, lettera d), sono stanziati fondi pari a Euro 12.911.422,48 (25 miliardi di lire), che saranno assegnati ed impiegati dal Ministero delle attività produttive di concerto con i Ministeri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata.

Articolo 5

1. Le risorse destinate alle finalità di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, sono ridotte di Euro 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), destinandole alle finalità del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

1. Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto quello emanato in data 20 aprile 2001.

 

Roma, 28 marzo 2002

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