Decreto direttoriale MinInfrastrutture 20 aprile 2018
Autotrasporto merci - Misure incentivanti di cui al Dm Infrastrutture 20 aprile 2018 - Disposizioni di attuazione
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto direttoriale 20 aprile 2018
(Gu 16 luglio 2018 n. 163)
Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018
Il Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685;
Visto il decreto interministeriale (Mit-Mef) 27 marzo 2018, n. 153 (registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che, sulla base dell'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'articolo 1 comma 1 lettera d) che destina 33.600.000 a favore degli investimenti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018, n. 221 recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2018);
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni acquisiti, nonché delle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;
Considerato che l'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale prevede quale condizione di ammissibilità del contributo che gli investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15 aprile 2019;
Visto il decreto n. 39753 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualità 2018 a favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000;
Visto il regolamento Unece 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (cd. "retrofit");
Visto l'articolo 10, comma 2 e 3, del regolamento (Ce) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l'articolo 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto l'articolo 8 del summenzionato regolamento (Ue) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (Ue) n. 651/2014 recante la definizione di Pmi e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (Ula);
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Decreta:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità operative ed attuative della misura d'incentivazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, giusta quanto dispone l'articolo 3 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
Articolo 2
Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande
1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), d) del decreto ministeriale n. 221/2018, possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) Codice fiscale;
e) partita Iva;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. A tal fine rileva il numero di partita Iva delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il proprio numero di partita Iva e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Fermo rimanendo che la data a partire dalla quale gli investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta ufficiale, le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto nella pagina: "http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi— ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti" ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (Ue) n. 651/20145. Gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 3, la conformità delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 221/2018 e dal presente decreto nonché allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in considerazione.
Articolo 3
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 4, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018.
2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né di veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Articolo 4
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano Cng e gas naturale liquefatto Lng, nonché a trazione elettrica — articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano Cng, gas naturale liquefatto Lng e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano Cng e gas naturale liquefatto Lng di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 221/2018, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.
2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018 nonché l'attestazione che certifichi che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.
Articolo 5
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica — articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.
Articolo 6
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato — articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa Uic 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa Imo, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del veicolo alla normativa Uic 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa Imo per il trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 e la relativa spesa sostenuta;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (Ula) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
Articolo 7
Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime Atp e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere — articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (Atp) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento Ue n. 2016/1628:
a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 per le unità frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018;
c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (Atp) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento Ue n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Articolo 8
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse — articolo 1, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia;
d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018.
Articolo 9
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 gli aspiranti al beneficio, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (Ula) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l'attribuzione della qualità di Pmi in capo all'impresa richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (Ue) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.
Articolo 10
Attività istruttoria
1. L'amministrazione per l'espletamento dell'attività istruttoria si avvale, mediante apposita convenzione, della società R.A.M. Logistica, infrastrutture, trasporti Spa che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione, ovvero in caso contrario notifica all'impresa l'esclusione con provvedimento motivato.
2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.
4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 221/2018, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.
Articolo 11
Cumulabilità degli aiuti di Stato
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 ("de minimis") relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (Ue) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione potrà avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 12
Verifiche e controlli
1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'articolo 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018.
2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, l'amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2018