Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69

Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006

N.d.R.: in relazione ai rapporti tra il Dm 69/2018 sull'"Eow" del conglomerato bituminoso e la disciplina "Mps” di cui al Dm 5 febbraio 1998, il MinAmbiente, con la risposta al quesito n. 8 pubblicata nell'ottobre 2018, si è espresso nel senso che: "(…) restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui alll'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, Parte IV del Dlgs 152/2006.

Il Dm n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il Dm 5 febbraio 1998 prevede al punto ".

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 28 marzo 2018, n. 69

(Gu 18 giugno 2018 n. 139)

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che "i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" nonché il comma 3, il quale prevede che "Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210";

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del 24 ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e la successiva notifica alla Commissione europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) "conglomerato bituminoso": il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice Eer 17.03.02 proveniente:

1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

b) "granulato di conglomerato bituminoso": il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

c) "lotto": un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso;

d) "produttore": il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione);

e) "dichiarazione di conformità": dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all'articolo 4;

f) "Autorità competente": l'Autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'Autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Articolo 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1;

b) risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1.

Articolo 4

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);

c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;

d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;

e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;

g) formazione del personale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 28 marzo 2018

Allegato 1

(articolo 3)

Parte a)

Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

— per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);

— per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

— per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

 

Parte b)

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

Specifiche: L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per "controllo visivo" si intende il controllo dei rifiuti con codice Eer 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

 

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802:

Specifiche:

— frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

— analisi eseguite da un laboratorio certificato;

— parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

— limiti riportati nella tabella b.2.1.

 

Parametro U.M. Limite massimo di concentrazione ammissibile
1 Sommatoria IPA mg/kg 100
2 Amianto mg/kg 1000 (*)
(*) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

Tabella b.2.1

 

b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802:

Specifiche:

— frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

— analisi eseguite da un laboratorio certificato;

— preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2);

— parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2:

 

Parametro U.M. Limite massimo di concentrazione ammissibile
1 Nitrati mg/l NO3 50
2 Fluoruri mg/l F 1.5
3 Solfati mg/l SO4 250
4 Cloruri mg/l Cl 100
5 Cianuri μg/l Cn 50
6 Bario mg/l Ba 1
7 Rame mg/l Cu 0.05
8 Zinco mg/l Zn 3
9 Berillio μg/l Be 10
10 Cobalto μg/l Co 250
11 Nichel μg/l Ni 10
12 Vanadio μg/l V 250
13 Arsenico μg/l As 50
14 Cadmio μg/l Cd 5
15

Cromo totale

μg/l Cr 50
16 Piombo μg/l Pb 50
17 Selenio μg/l Se 10
18 Mercurio μg/l Hg 1
19 COD mg/l 30

Tabella b.2.2

 

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

— Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;

— Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: En 933-1;

— Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: En 932-3.

Allegato 2

(articolo 4)

Dichiarazione di conformità (Ddc)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 206 KB


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