Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 1 marzo 2018 

Trasferimento di funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Matt all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) - Articolo 28, comma 2-bis Dl 25 giugno 2008, n. 112

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Istituzioni | Formazione | Informazione | Qualità | Difesa del suolo | Aria | Territorio | Rumore | Acque | Rifiuti

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 1 marzo 2018 

(Gu 28 maggio 2018 n. 122)

Trasferimento di talune funzioni all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 28, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, alla stregua del quale "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142";

Visto l'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 28 e 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, che statuisce che "il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Decreta:

Articolo 1

Trasferimento di funzioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le predette funzioni sono esercitate in conformità all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142.

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2018

Allegato A

Funzioni trasferite ad Ispra

1. Funzioni di avvalimento, consultive e di supporto di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, già esercitate dalla Commissione interministeriale di valutazione a favore dell'Autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto e, in particolare:

I. elaborazione di pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ed in particolare:

a. verifica della conformità alle disposizioni del decreto del contenuto di dette notifiche e informazioni;

b. disamina di qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;

c. valutazione dei rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;

d. disamina delle informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promozione, ove ritenuto necessario, della richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e. consultazione, se ritenuta necessaria, delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che dell'Unione europea;

f. redazione di proprie conclusioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e, nei casi previsti, della relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;

II. esame delle relazioni di valutazione e delle informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di Ogm provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità nazionale competente ai sensi della direttiva 2001/18/Ce del Parlamento e del Consiglio del 12 marzo 2001, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 richiedendo se del caso ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione;

III. elaborazione dei pareri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e d);

IV. supporto all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

V. supporto all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VI. elaborazione e trasmissione all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 della proposta di relazione di valutazione di cui all'articolo 17, comma 2, 20 comma 4 e 23 comma 4;

VII. valutazione dei rischi per l'ambiente presentati dalle sostanze e dai preparati medicinali di cui all'articolo 7, comma 1;

VIII. elaborazione del parere nell'ambito delle procedure differenziate o semplificate di cui all'articolo 10;

IX. supporto all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 ai sensi dell'articolo 19, comma 1;

X. supporto all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 per le attività di cui all'articolo 22, comma 2;

XI. supporto all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 per le attività di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla Segreteria tecnica per la protezione della natura ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in materia di:

I. istituzione e aggiornamento delle aree protette terrestri;

II. adozione del programma per le aree protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale;

III. approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette;

IV. gestione, funzionamento e progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree protette terrestri.

3. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 in materia di:

I. istruttoria preliminare per l'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine;

II. gestione, funzionamento nonché progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree protette marine;

III. prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.

4. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già esercitate dalla Segreteria tecnica per la qualità della vita di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, al fine di:

I. migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.

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