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Parere Consiglio di Stato 15 maggio 2018, n. 1285

Schema di regolamento MinAmbiente di modifica del Dlgs 99/1992 sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura - Parere interlocutorio

Consiglio di Stato

Parere 15 maggio 2018, n. 1285

Oggetto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Schema di regolamento recante modifiche al dlgs n. 99/1992 di attuazione della direttiva. 86/278/Cee - protezione dell'ambiente nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2018

Numero affare 00756/2018

 

La Sezione

Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso e considerato

1. Con la nota del 16 aprile 2018, protocollo n. 7203, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto.

In proposito, il Ministero proponente riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988 e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, punto 2) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (recante attuazione della direttiva 86/ 278 /Cee, concernente la protezione dell'ambiente nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) secondo cui "il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria… 2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche".

Congiuntamente allo schema di decreto sono stati trasmessi i concerti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, nonché la relazione illustrativa, l'Air e l'Atn.

2. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 1992 stabilisce che l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivati dai processi di depurazione delle acque reflue è ammessa a condizione che essi siano stati sottoposti a trattamento, che siano idonei a produrre un effetto concimante del terreno e che non contengano sostanze tossiche o nocive. Lo stesso articolo 3 prevede che nel suolo e nei fanghi non debba esservi una concentrazione di metalli pesanti superiore ai limiti fissati rispettivamente nell'allegato IA e nell'allegato IB. Gli articoli 10 e 11 disciplinano le analisi del terreno e dei fanghi rinviando agli allegati IIA e IIB per la definizione dei parametri e dei metodi di campionamento.

3. Obiettivi dello schema di decreto sono l'armonizzazione delle diverse normative regionali in materia, garantire una migliore tutela ambientale e della salute umana, incentivare l'utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione e stabilire valori limiti più cautelativi.

A questi fini, l'articolo 1 dello schema di decreto prevede la sostituzione degli allegati IA, IIA, IB e IIB del decreto legislativo n. 99 con gli allegati corrispondenti dello stesso decreto in esame.

L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione dei nuovi limiti e modalità di analisi differenziando la decorrenza, in particolare per la prima e la seconda fase dell'allegato IB, parte 2ª (caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati alla utilizzazione in agricoltura).

Si rappresenta, a tale riguardo, l'opportunità di valutare la congruità dei termini di decorrenza dei nuovi parametri al fine di verificare se non debbano essere ridotti in relazione ai primari obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute che si intendono perseguire.

4. Come precisato nella relazione illustrativa, l'esigenza di aggiornare il contenuto degli allegati al decreto legislativo n. 99 discende dalle "più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche" e non da una revisione della normativa europea che, seppure avviata, non è stata portata a compimento.

La stessa relazione riferisce che, a partire dal 2009, sono stati condotti approfondimenti con gli istituti scientifici di rilevanza nazionale e che il Ministero ha svolto studi specifici sui dati forniti dalle Regioni. Il risultato di tali attività è stato tradotto nella nuova formulazione degli allegati al decreto in esame. Sullo schema di decreto sono stati poi acquisiti "diversi pareri" di Ispra e due pareri dell'Iss.

L'Air, infine, riferisce che l'intervento regolatorio è stato redatto dopo aver ascoltato l'avviso dei "principali soggetti operanti nel settore dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione" e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dell'industria agroalimentare e degli agricoltori.

Questa Sezione ritiene indispensabile acquisire la documentazione concernente tale attività istruttoria prima di esprimere il proprio parere definitivo.

5. In considerazione del fatto che — ferma restando la competenza esclusiva dello Stato sulla disciplina dello spandimento dei fanghi, rientrante nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione — l'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 ha tuttavia previsto un diretto potere esercitato dalle Regioni e che, in proposito, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale che costituisca un limite per le stesse Regioni (tra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2013), si chiede di valutare l'opportunità di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni sul decreto in esame, al fine di completare il quadro conoscitivo e tenuto conto dell'obiettivo di armonizzare la normativa regionale in materia.

 

PQM

 

La Sezione sospende l'espressione del parere nell'attesa della documentazione richiesta in motivazione.

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