Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2018/669/Ue

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Adeguamento del regolamento "Clp" 1272/2008/Ce

Ultima versione disponibile al 08/11/2024

Commissione europea

Regolamento 16 aprile 2018, n. 2018/669/Ue

(Guue 4 maggio 2018 n. L 115)

Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate, ma esse sono riportate solo in lingua inglese in tutte le versioni linguistiche del regolamento.

(2) Il 2 dicembre 20081 la Commissione si è impegnata a che i nomi delle sostanze chimiche corrispondenti ai dati di identificazione internazionale riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 siano pubblicati nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato.

(3) La tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l'aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. È necessario sostituire parzialmente la tabella 3.1 affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato e si tenga conto dei cambiamenti apportati.

(4) A motivo della deroga2 applicabile alla traduzione verso la lingua irlandese degli atti che non sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i nomi delle sostanze chimiche riportati tabella 3.1 dell'allegato VI non saranno tradotti in tale lingua.

(5) La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, che è stata abrogata con effetto a decorrere dal1° giugno 2015. Occorre pertanto eliminare la tabella 3.2 conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2016/1179 della Commissione con effetto dal1° giugno 2017. Non è pertanto necessario modificare tale tabella. Conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal1° giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2017/776 della Commissione.

(6) I fornitori dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti.

(7) Perché possano beneficiare della flessibilità necessaria, i fornitori dovrebbero poter applicare il presente regolamento prima della sua data di applicazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Le voci riportate nell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 corrispondenti alle voci che figurano nell'allegato del presente regolamento sono sostituite dalle voci dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (Ce) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

Allegato

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,49 MB


Note ufficiali

1.

Rettifica alla posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e recante modifica del regolamento (Ce) n. 1907/2006 — P6_TA_PROV(2008)0392 — [COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD)].

2.

Regolamento (Ue) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (Ce) n. 920/2005 (Gu L 343 del 29.12.2010, pag. 5).

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