Rifiuti

Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 8 marzo 2018

(Gu 19 marzo 2018 n. 65)

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Vista la citata delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato altresì nominato commissario delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché del prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;

Atteso altresì che la Regione Siciliana si è contestualmente impegnata ad attivare ogni consentita azione e iniziativa utili ad accelerare processi idonei a garantire il rientro nelle modalità ordinarie del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, alla luce ed in considerazione della nuova programmazione regionale, tenuto conto anche di quanto previsto dalla delibera Anac n. 1375 del 21 dicembre 2016;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Viste le note della Regione Siciliana del 25 gennaio 2018, dell'1, del 5 e del 6 febbraio 2018;

Viste le nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 febbraio e del 5 marzo 2018;

Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Autorità nazionale anti corruzione;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Articolo 1

Struttura di supporto

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione siciliana — Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale anche della Struttura di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018.

3. La Struttura di cui al comma 2, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con provvedimento del commissario delegato, ivi inclusa l'individuazione degli specifici profili professionali e la cui gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è affidata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è composta da un numero massimo di 10 unità di personale, di cui fino a un massimo di 2 unità con funzioni dirigenziali, tra personale interno alla Regione e personale comandato da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Una unità di personale dirigenziale, tenuto conto delle complessità tecniche, può essere scelta anche tra personale esterno alle amministrazioni pubbliche, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale non dirigenziale potranno essere riconosciute, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, fino a un massimo di 50 ore mensili pro-capite di lavoro straordinario. Al titolare di incarichi dirigenziali è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 30% della retribuzione di posizione in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la somma di euro 566.000,00.

4. Per il coordinamento della struttura di cui al comma 2, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo, il prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli è coadiuvato da 3 consulenti, cui è riconosciuto un compenso lordo complessivo massimo di euro 115.000,00, da ripartire con provvedimento del commissario delegato su proposta del prefetto, in ragione dell'attività. Al prefetto Vittorio Piscitelli, in ragione della rilevanza dell'incarico da assolvere, è riconosciuto l'importo lordo annuo di euro 95.000,00.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e alla legge 26 luglio 1978, n. 417, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della sede della Struttura di cui al comma 2, e di alloggio, nel limite complessivo massimo di euro 80.000,00.

6. Le spese di funzionamento della struttura sono a carico della Regione Siciliana, ad eccezione delle spese per l'acquisizione di beni strumentali quantificate in euro 20.000,00.

7. All'attuazione delle misure di cui al presente articolo, complessivamente determinate in euro 876.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018.

Articolo 2

Cronoprogramma degli interventi

1. Il commissario delegato definisce, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'adozione della presente ordinanza il cronoprogramma con relativo fabbisogno finanziario degli interventi che deve contenere: a) gli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel limite delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente ordinanza;

b) gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, nel limite delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di cui all'allegato A) alla presente ordinanza;

2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione del soggetto attuatore dell'intervento e delle singole stime di costo.

3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), il commissario delegato può altresì avvalersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, di un numero massimo di tre esperti tecnici, la cui spesa rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi.

Articolo 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018:

a) per l'attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, pari a complessivi euro 40 milioni, con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata;

b) per l'attuazione degli interventi di cui alla tabella in allegato A), pari a complessivi euro 62.687.185,00, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014-2020, ai sensi della delibera Cipe n. 26/2016;

c) per le spese della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, pari a complessivi euro 1.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per tali spese è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al presidente della Regione Siciliana-Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le risorse di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 4

Relazione del commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Anac per l'attività di vigilanza di competenza, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, una relazione inerente le attività espletate relative agli interventi di cui alla presente delibera nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'andamento delle attività poste in essere per il superamento dell'emergenza, richiedendo anche specifici cronoprogrammi.

Articolo 5

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

leggi della Regione siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 e n. 12 del 12 luglio 2011 e ssmmii e ogni altra legge e disposizione regionale strettamente connessa alle attività previste dalla presente ordinanza e alle norme dalla stessa derogate.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 6

Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A), il commissario delegato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, come specificato nel presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

articolo 63, comma, 2 lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 con riguardo all'intervento di "Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo", nel Comune di Palermo;

articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma.

3. Per le finalità di cui al comma 1, può altresì procedersi in deroga ai seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei termini di seguito indicati, per ciascun singolo intervento: articolo 32, comma 8, al fine di ridurre i termini per l'inizio dei lavori nelle more della stipulazione del contratto, con riguardo agli interventi: "Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo" "Realizzazione nuova vasca Tps1-Contrada Borranea", "Realizzazione nuova vasca per Rsu", di Trapani; "Realizzazione III vasca e Tmb di Castellana".

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

Articolo 7

Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 152/2006 per attività e interventi urgenti

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono altresì procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ssmmii , nei termini indicati:

articolo 19, commi 4 e 7, articolo 24, commi 3 e 4, e articolo 29-quater allo scopo di ridurre di un terzo, così come già consentito nelle intese rilasciate dal Mattm alle ordinanze ex articolo 191 al Presidente della Regione Siciliana, i tempi e i termini di pubblicazione delle procedure di Aia e Via-Vas.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2018

Allegato A

Interventi ammessi

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