Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 194

(Pubblicato sul sito del MinAmbiente il 21 dicembre 2017)

Decreto di approvazione del contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

Il Direttore generale

Visto l'articolo 228, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;

Visto l'articolo 228, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la gestione degli pneumatici fuori uso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 (regolamento) con il quale è adottato il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 secondo cui questa Direzione generale è definita autorità competente;

Visto l'articolo 7, comma 2 del ripetuto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 che istituisce il Comitato di gestione degli Pfu provenienti da veicoli fuori uso (Comitato);

Visto l'articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 82/2011 secondo cui il Comitato individua l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'Autorità competente che lo approva;

Visto l'articolo 7, comma 10 del regolamento secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo per la copertura dei costi di raccolta e trattamento degli Pfu, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo in cui è versato il contributo (fondo) stesso riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 di definizione dei parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo;

Visto il decreto direttoriale 7 luglio 2014, n. 5171/Tri/Dir, di approvazione del contributo ambientale per l'anno 2014, con il quale si è ritenuto necessario che il Comitato inviasse all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno precedente;

Vista la nota 31 maggio 2017, Prot. Dsii n. aoodir004/0003460/17 con la quale il Comitato ha trasmesso il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno 2016;

Vista la nota 16 novembre 2017, Prot. Dsii n. aoodir004/0009206/17 con la quale il Comitato ha comunicato l'entità del contributo per l'anno 2018 e trasmesso la documentazione che ne giustifica l'individuazione;

Viste le grandezze esposte nel prospetto informatico fornito nell'allegato della nota del Comitato 9206/17, ed in particolare la stima del patrimonio netto al 31/12/2017, dalla quale si evidenzia un disavanzo presunto della gestione economica al 31/12/17;

Considerato che il predetto, presunto disavanzo relativo all'esercizio 2017 è parzialmente coperto con l'avanzo di gestione relativo all'anno 2016, come previsto dall'articolo 7, comma 6 del regolamento;

Vista la nota 18 dicembre 2017, Prot. Dsii n. aoodir004/0009780/17 con la quale il Comitato ha fornito chiarimenti circa le modalità e i criteri di determinazione del valore del disavanzo presunto al 31/12/2017;

Considerato che i costi per la determinazione del contributo 2018 sono l'esito di stime previsionali sulle quali, pertanto, non è possibile procedere ad un dettagliato riscontro che può essere condotto solo ex post;

Ritenuto che al fine del predetto riscontro sia necessario che il Comitato invii all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno precedente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del regolamento, il contributo deve garantire la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 47 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di individuare la decorrenza dell'efficacia del presente decreto per la riscossione del contributo da parte dei rivenditori dei veicoli, al fine di consentire agli stessi di predisporre gli adempimenti necessari;

Decreta

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Dm 11 aprile 2011, n. 82, è approvato il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2018, secondo il prospetto seguente:

Tipologie di pneumatici allegato E del Dm 82/2011 Pesi min-max (in chilogrammi) Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada) Contributo ambientale (€/veicolo)
A Al (2-8) Categorie Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1 0,78
B B1 (6 -18) Categorie M1, M2, O2, N1 5,17
C

C1 (20 — 40);

C2 (41-70);

Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 19,74

36,44

D

 

D0 (< 4)

D1 (4 — 20);

D2 (21-40);

D3 (41-70);

D4 (71-130);

D5 (131 — 200);

D6 (> 200)

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali 1,01

4,43

7,90

20,70

45,17

67,75

131,75

Articolo 2

Il Comitato invia all'Autorità, entro il 31 maggio 2019, il rendiconto economico della gestione dei proventi introitati nell'anno 2018 in applicazione del presente decreto.

Articolo 3

Il presente decreto ha efficacia dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

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