Rifiuti

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 22/02/2019

Consiglio dei Ministri

Decreto 28 dicembre 2017

(So n. 64 alla Gu 30 dicembre 2017 n. 303)

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove si prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha, a riferimento, gli "obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante "Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare, il Titolo II della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della direttiva 94/62/Ce, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, relativi all'obbligo di comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

Considerato che il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) non ha ancora raggiunto la piena operatività e che le modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno successivamente in vigore, al completamento del detto Sistema;

Visto l'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresì l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi — Conai, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/Cee";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)";

Visto il regolamento (Ue) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione n. 738/2000/Ce concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la decisione n. 753/2001/Ce relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 270/2005/Ce che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione n. 293/2005/Ce che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 369/2005/Ce che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2012/19/Ce;

Vista la decisione n. 851/2009/Ce che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione n. 753/2011/Ce che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione n. 795/2012/Ue che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che introduce modifiche al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri);

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricità, il rilancio e lo sviluppo delle imprese";

Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/Ce concernente la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014, recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015, recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016", che conferma il precedente modello;

Considerata la necessità di adottare, per l'anno 2018, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (Mud), in sostituzione di quello vigente, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea;

Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Ispra — Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, nonché Unioncamere — Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo 1

1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015, è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

3. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Roma, 28 dicembre 2017

Allegato 1

Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,09 MB


Allegato 2

Scheda rifiuti semplificata

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 170 KB


Allegato 3

Allegato 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,17 MB


Allegato 4

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