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Commissione europea

Regolamento 24 ottobre 2017, n. 2017/1941/Ue

(Guue 25 ottobre 2017 n. L 275)

Regolamento che modifica l'allegato II del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea1 , in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 fornisce indicazioni generali sulla forma del simbolo dell'Ecolabel Ue. Saranno forniti orientamenti specifici in un documento apposito previa consultazione degli organismi nazionali competenti e del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (Ce) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2017

Allegato

"Allegato II

Forma del marchio Ecolabel Ue

Il marchio Ecolabel Ue ha la forma seguente:

etichetta:

etichetta facoltativa con campo di testo (la possibilità per l'operatore di utilizzare questo campo di testo e il testo utilizzato sono indicati nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti):

 

 

sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel Ue. Tale numero adotta il seguente formato:

 

 

dove "xxxx" indica il paese di registrazione, "yyy" il gruppo di prodotti e "zzzz" il numero assegnato dall'organismo competente.

La Commissione europea fornirà in un documento di orientamento apposito, previa consultazione del Cueme, ulteriori istruzioni sulla grafica e sull'uso del simbolo dell'Ecolabel Ue."

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

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