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Ddl recante disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto nonché delega al Governo per l'adozione del Tu in materia di esposizione all'amianto

Presentato al Senato il 28 aprile 2006


Parlamento italiano

Ddl S 23

Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del Testo unico in materia di esposizione all'amianto

 

Articolo 1

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) soggetti esposti all'amianto:

1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

b) soggetti ex esposti all'amianto:

1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

 

Articolo 2

Fondo per le vittime dell'amianto

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'Inail.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonchè le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 3

Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 4

Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'Iva al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 5

Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'Inail oppure dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali (Ausl) presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto entro il 31 dicembre 2006. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1";

g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.

6-septies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 6

Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto

1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali causate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto ad un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'Inail, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'Inail, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonchè da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'Inail a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2, a favore dei lavoratori, sono erogate dall'Inail. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di cui al comma 1, sono a carico del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 2.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006, 11 milioni di euro per l'anno 2007 e 11 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Articolo 7

Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex-esposti all'amianto

1. I lavoratori esposti ed ex-esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'Inail, ed affidate ai dipartimenti di prevenzione delle Ausl che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'Inail nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nei registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonchè nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 8

Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257

1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) tre esperti designati dalle regioni";

2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto ed un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

4) le possibilità di smaltimento alternativo;

5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

6) il modello di registro degli esposti;

7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate".

 

Articolo 9

Istituzione della Conferenza nazionale e Conferenza regionale annuale sull'amianto

1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Conferenze nazionale e regionale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una Conferenza annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale quanto a malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonchè l'applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali sull'amianto".

2. La Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 10

Assistenza legale gratuita

1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 11

Campagne informative

1. Il Ministero della salute promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006.

 

Articolo 12

Istituzione della Commissione regionale sull'amianto

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto, e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.

2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle Ausl e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.

3. La Commissione regionale sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

 

Articolo 13

Testo unico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

 

Articolo 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 3, in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 4, in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 5, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 6, in 9 milioni di euro per l'anno 2006, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quanto all'articolo 7, in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 10 in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento";

b) a decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro annui.

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