Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2017/1510/Ue

Reach - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Modifica dell’allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce per quanto riguarda le sostanze CMR

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Commissione europea

Regolamento 30 agosto 2017, n. 2017/1510/Ue

(Guue 31 agosto 2017 n. L 224)

Regolamento recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), per quanto riguarda le sostanze CMR

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce1 , in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.

(2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.

(3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dai regolamenti (Ue) n. 605/20143 , (Ue) 2015/12214 e (Ue) 2016/1179 della Commissione5 .

(4) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 prima della data stabilita, è opportuno che essi possano applicare su base volontaria anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.

(5) Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:

— dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1° marzo 2018, e

— del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1° marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze:

bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Allegato

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

"1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene) 602-020-00-0 201-152-2 78-87-5
microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso):SiO2 50,0-56,0%, Al2O3 13,0-16,0%, B2O3 5,8-10,0%, Na2O < 0,6%, K2O < 0,4%, CaO 15,0-24,0%, MgO < 5,5%, Fe2O3 < 0,5%, F2 < 1,0%. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).] 014-046-00-4

 

2) nell'appendice 4, la voce seguente è inserita nella tabella secondo l'ordine del numero indice ivi riportato:

 

"3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile 608-067-00-3 225-918-0 5146-66-7"

 

3) nell'appendice 5, a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

"brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina 607-172-00-1 259-980-5 56073-10-0
polvere di piombo;
[diametro delle particelle < 1 mm]
082-013-00-1 231-100-4 7439-92-1
piombo massivo;
[diametro delle particelle > 1 mm]
082-014-00-7 231-100-4 7439-92-1"

 

b) la voce relativa alla sostanza warfarin; 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-coumarina è sostituita dalla voce seguente:

 

"warfarin (ISO);
4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1]
(S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [2]
(R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3]
607-056-00-0 201-377-6 [1]
226-907-3 [2]
226-908-9 [3]
81-81-2 [1]
5543-57-7 [2]
5543-58-8 [3]"

 

4) nell'appendice 6, a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

 

"tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico 603-061-00-7 202-625-6 97-99-4
arseniuro di gallio 031-001-00-4 215-114-8 1303-00-0
composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato 050-008-00-3
acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare 607-710-00-5 271-093-5 68515-50-4
imidazolo 613-319-00-0 206-019-2 288-32-4
bisfenolo A; 4,4-isopropilidendifenolo 604-030-00-0 201-245-8 80-05-7
fenolo, dodecil-, ramificato; [1]
fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2]
fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3]
fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4]
fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]
604-092-00-9 310-154-3 [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
121158-58-5 [1]
- [2]
- [3]
210555-94-5 [4]
74499-35-7 [5]
clorofacinone (ISO);2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-in­ dene-1,3(2H)-dione 606-014-00-9 223-003-0 3691-35-8
coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina 607-059-00-7 227-424-0 5836-29-3
difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina 607-157-00-X 259-978-4 56073-07-5
flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi- 3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi) fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil) coumarina 607-375-00-5 421-960-0 90035-08-8
ottaborato di disodio anidro; [1] ottaborato di disodio tetraidrato [2] 005-020-00-3 234-541-0 [1]
234-541-0 [2]
12008-41-2 [1]
12280-03-4 [2]
bromadiolone (ISO); 3-[3-(4-bromobifenil-4-il)-3- idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one 607-716-00-8< 249-205-9 28772-56-7
difetialone (ISO);
3-[3–(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one
607-717-00-3 104653-34-1
acido perfluorononan-1-oico [1]
e i suoi sali [2]
di sodio e ammonio [3]
607-718-00-9< 206-801-3 [1]
- [2]
- [3]
375-95-1 [1]
21049-39-8 [2]
4149-60-4 [3]
dicicloesilftalato 607-719-00-4 201-545-9 84-61-7
triflumizolo (ISO);
(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina
612-289-00-6 68694-11-1"

 

b) la voce relativa alla sostanza flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-oxo-4-prop-2-inil)-2,H 1,4-benzoxa 6-il) cicloesene-1-ene-1,2dicarbossamide è sostituita dalla voce seguente:

 

"flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 613-166-00-X 103361-09-7"

 

Note ufficiali

1.

Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1.

2.

Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1).

3.

Regolamento (Ue) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Gu L 167 del 6 giugno 2014, pag. 36).

4.

Regolamento (Ue) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (Gu L 197 del 25 luglio 2015, pag. 10).

5.

Regolamento (Ue) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Gu L 195 del 20 luglio 2016, pag. 11).

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