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Normativa Vigente

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Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2017

(Gu 4 agosto 2017, n.181)

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano

Il Presidente della Repubblica

Visto il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

Vista la direttiva 2000/60/Ce del 23 ottobre 2000, "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2010, n. 260, che costituisce il "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39 del 24 febbraio 2015 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle "Linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l'articolo 14, terzo comma, del predetto testo unico, che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano, prevedendo che tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato;

Visto, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001, n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato articolo 5: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale" e motivando tale decisione in considerazione del fatto che "le esigenze di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarietà "della pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parità" d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale";

Visto il "Protocollo di intesa per il coordinamento e l'integrazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relative al territorio della Provincia autonoma di Bolzano con i piani di bacino di rilievo nazionale" sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dai presidenti delle province autonome e delle regioni interessate, ovvero Lombardia e Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della sentenza della Corte costituzionale citata;

Visto il "Protocollo d'intesa" stipulato in data 1° agosto 2006 tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, che prevede il coordinamento e l'integrazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche con i piani di bacino di rilievo nazionale e prevede una valutazione tecnica congiunta del piano da parte della Provincia autonoma di Bolzano, delle Autorità di bacino del Fiume Adige e dell'Alto Adriatico, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto in quanto tale Piano concorre alla formazione del piano di gestione per il distretto idrografico delle Alpi orientali ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/Ce;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, n. 294, adottato ai sensi dell'articolo 63, comma 3 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono stati dati indirizzi operativi per l'avvio delle Autorità di bacino distrettuali alla cui luce deve essere ora letto il Protocollo d'intesa, per la parte concernente la pianificazione di bacino;

Visti la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 2458 del 23 luglio 2007, modificata con delibera n. 1735 del 26 giugno 2009 e successivamente con delibera n. 411 dell'8 aprile 2014 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, con i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti provinciali e quelli statali in seno al Comitato paritetico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974;

Vista la delibera del 26 aprile 2010 n. 704 con cui la giunta provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (Pguap) e le delibere del 30 maggio 2011, n. 893 e del 19 settembre 2011, n. 1427 con cui la giunta provinciale ha approvato alcune modifiche;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974, che disciplina la procedura di approvazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche disponendo che un apposito Comitato Stato-Provincia predisponga e adotti il progetto di piano e lo pubblichi poi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione;

Visto il progetto di Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, adottato dal Comitato paritetico con deliberazione del 21 aprile 2016;

Considerato che il progetto di Piano è stato pubblicato limitatamente alla Parte 3 "Parte normativa" nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 123 del 27 maggio 2016 e nel supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale della regione n. 18 del 3 maggio 2016 e l'intero documento è stato reso disponibile per la consultazione pubblica sulla pagina Internet all'indirizzo: http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqua.asp (ora http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-ac que-pubbliche.asp).

Visto il parere favorevole espresso dalla giunta della Provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 17 gennaio 2017 riguardo alle modifiche apportate in ordine alle osservazioni pervenute;

Visto il medesimo articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974, che dispone che il Piano, deliberato in via definitiva dal Comitato paritetico, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e del presidente della giunta provinciale, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale e rimane in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la sua revisione e i relativi aggiornamenti;

Visto il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, che lo stesso Comitato ha deliberato in via definitiva in data 1° marzo 2016;

Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del presidente della provincia autonoma di Bolzano, resa con note prot. n 164713 del 15 marzo 2017 e nota n. 10221GAB del 28 aprile 2017;

Decreta:

Articolo 1

È reso esecutivo, a norma dell'articolo 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, come definitivamente deliberato il 1° marzo 2017 dal Comitato paritetico costituito ai sensi dello stesso articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Articolo 2

Le norme di attuazione di detto piano (Parte 3 del documento) saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, mentre il testo integrale dello stesso (suddiviso in quattro parti) sarà depositato in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale qualità della vita, e presso la Provincia autonoma di Bolzano — Agenzia provinciale per l'ambiente e pubblicato sulla pagina internet all'indirizzo:

http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione— acque-pubbliche.aspsul

Allegato

Capo I

Disposizioni generali
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano

Parte 3

Parte normativa

Articolo 1

Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Il presente Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche è approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonché osservando le indicazioni procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa, datato agosto 2006, per il coordinamento e l'integrazione del Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con i piani di bacino di rilievo nazionale, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle

Province autonome e Regioni interessate.

2. Il Piano generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche.

3. Il Piano generale concorre a garantire il Governo funzionalmente unitario del bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Adige, all'interno del quale ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo del Piano di bacino di rilievo nazionale previsto dalla normativa nazionale e di qualsiasi altro piano stralcio dello stesso, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Il Piano generale concorre alla formazione del Piano di bacino distrettuale, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006, e alla formazione del Piano di gestione per il distretto idrografico delle Alpi orientali, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152/2006. Il Piano generale ottempera, a livello provinciale, agli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/Ce.

4. Le specifiche forme di raccordo tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto, l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige e l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione sono definite dal presente Piano generale.

Articolo 2

Effetti del piano

1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche ed il relativo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico ai sensi del seguente articolo 3, comma 2 determinano le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.

3. Tali disposizioni si applicano anche in relazione al Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e ai piani urbanistici comunali ad esso subordinati, nonché con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.

4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico sostituiscono ogni altra disposizione e indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati o approvati dalle Autorità di bacino di interesse nazionale, eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente Piano.

Articolo 3

Piani stralcio

1. Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia di Bolzano, viene integrato da due piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'articolo 65, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico:

Tale piano di settore individua e perimetra le aree di pericolo e di rischio idrogeologico e prescrive, per esse, le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato ai sensi degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

3. Il Piano di tutela delle acque:

Tale piano stralcio persegue la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in coerenza con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le Autorità di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia autonoma di Bolzano; decorso tale termine, la Provincia autonoma di Bolzano provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.

Articolo 4

Modifiche e integrazioni del Piano

1. Procedura ordinaria:

Ai fini dell'introduzione di sostanziali modifiche nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, anche qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria, si osservano le indicazioni procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle Province autonome e Regioni interessate.

2. Procedura semplificata:

La Provincia autonoma di Bolzano può apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con procedura semplificata, qualora le suddette modificazioni e integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del Piano e non comportino variazioni significative al Governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale.

Si distinguono, al proposito, due diversi tipi di procedure semplificate.

a) Qualora dette modificazioni e integrazioni comportino importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori del territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la Provincia autonoma di Bolzano convoca preventivamente una conferenza di servizi, alla quale partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Adige, dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma di Bolzano provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimità dei presenti.

b) Qualora dette modificazioni e integrazioni non comportino importanti ripercussioni individuabili al di fuori del territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette le modificazioni e le integrazioni del Piano generale o del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e all'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige e all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la Provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalità procedurali previste alla lettera a).

3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capo II

Bilancio idrico

Articolo 5

Definizione del bilancio idrico

1. Per bilancio idrico si intende il bilancio fra le risorse idriche disponibili in una determinata area di riferimento, o comunque in essa reperibili, e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti per il futuro. Il bilancio idrico costituisce uno strumento di analisi, sulla base del quale è possibile sviluppare scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la loro tutela quantitativa e qualitativa. La conoscenza delle componenti del ciclo idrologico, e della conseguente disponibilità delle risorse idriche, risulta infatti necessaria a tutelare tali risorse non solo dal punto di vista quantitativo, promuovendone un utilizzo sostenibile nel lungo periodo, ma anche dal punto di vista qualitativo, garantendo che gli utilizzi previsti non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Articolo 6

Aree di riferimento

1. Nel presente Piano l'equilibrio del bilancio idrico viene verificato alla scala dei bacini idrografici del Fiume Adige, del Fiume Danubio e del Fiume Piave e dei loro rispettivi sottobacini.

Articolo 7

Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Adige

1. In tabella 1 viene presentato lo schema del bilancio idrico elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del Fiume Adige. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Adige e dai suoi affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva pari a 7375 km². Le acque di tale bacino idrografico lasciano il territorio provinciale e raggiungono la sottostante Provincia di Trento. Il bilancio idrico si compone delle seguente voci.

a) Alla voce "Portata attuale" è indicata la risorsa idrica attualmente disponibile, determinata con l'ausilio di modello idrologico. Il valore indicato rappresenta il deflusso medio complessivo, nei singoli mesi dell'anno, verso la confinante Provincia di Trento.

b) Alla voce "Prelievi attuali" vengono elencati i valori medi mensili dei consumi idrici dovuti agli utilizzi attualmente in essere, nonché le modifiche del regime idrologico riconducibili alla gestione dei bacini artificiali.

c) Alla voce "Portata naturale" è indicata la risorsa idrica naturale, determinata a partire dalla risorsa disponibile, tenendo conto dei prelievi attuali. Essa rappresenta il volume d'acqua che, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici, attraverserebbe un'ipotetica sezione di chiusura della porzione del bacino idrografico del Fiume Adige in Provincia di Bolzano.

d) La voce "Prelievi futuri" indica l'evoluzione prevista, nei prossimi anni, dei consumi idrici a seguito degli usi antropici e delle modifiche al regime idrologico.

e) La voce "Portata di bilancio" rappresenta, infine, la risorsa idrica disponibile in futuro, cioè i volumi idrici che verranno mediamente garantiti, nei singoli mesi dell'anno, alle province poste a sud del confine provinciale lungo l'asta del Fiume Adige.

2. Nelle tabelle 2-15 viene presentato lo schema del bilancio idrico elaborato per i singoli sottobacini della porzione altoatesina del bacino idrografico del Fiume Adige

Articolo 8

Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Piave

1. In tabella 16 viene presentato lo schema del bilancio idrico elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del Fiume Piave. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Piave e dai suoi affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva pari a 27 km². Tali acque lasciano il territorio provinciale e raggiungono la sottostante Provincia di Belluno.

Articolo 9

Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Danubio

1. In tabella 17 viene presentato lo schema del bilancio idrico elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del Fiume Drava. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Drava e dai suoi affluenti in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva pari a 160 km². Tali acque lasciano il territorio provinciale e raggiungono il territorio austriaco.

2. In tabella 18 viene presentato lo schema del bilancio idrico elaborato per la porzione altoatesina del bacino idrografico del Fiume Inn. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Inn in Provincia di Bolzano copre una superficie complessiva pari a 21 km². Tali acque lasciano il territorio provinciale e raggiungono il territorio austriaco.

 

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Articolo 10

Miglioramento ed equilibrio del bilancio idrico

1. La Provincia autonoma di Bolzano — in osservanza delle norme di attuazione dello Statuto — provvede al monitoraggio idrometeorologico, alle osservazioni climatologiche, alla gestione e aggiornamento del catasto dei ghiacciai e all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi a tali attività. Provvede, inoltre, al controllo di qualità, all'archiviazione e all'analisi dei dati raccolti, nonché all'automazione dei sistemi di acquisizione e gestione degli stessi, garantendone l'interscambio con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi comprese le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Provincia autonoma di Trento, secondo criteri di ottimizzazione che non pregiudichino l'efficienza del sistema e non diversifichino eccessivamente le fonti e i canali informativi.

2. Al fine del miglioramento delle conoscenze idrologiche alla scala dei bacini oggetto di Piano, la Provincia autonoma di Bolzano promuove l'installazione di stazioni di monitoraggio idrometrico, complete di misura dei deflussi, in posizioni idonee prossime alla loro chiusura e su eventuali altri corsi d'acqua, il cui monitoraggio sia utile alla definizione del regime idrologico dei singoli sottobacini.

3. Al fine della definizione del bilancio idrico complessivo per il rispettivo bacino idrografico, le strutture organizzative provinciali e le Autorità di bacino interessate assicurano reciprocamente la disponibilità, il trasferimento e il costante aggiornamento dei dati in loro possesso. Tale attività è assicurata anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento per i sottobacini dei corsi d'acqua che raggiungono il suo territorio.

La Provincia autonoma di Bolzano concorda con la Provincia autonoma di Trento, al fine di armonizzare e verificare i bilanci idrici dei sottobacini interferenti con i rispettivi territori, una comune verifica dei dati idrologici, della metodica computazionale del bilancio, con particolare riguardo all'orizzonte temporale e allo stato previsionale della risorsa idrica.

4. In base ai nuovi dati disponibili si procederà ad integrare il bilancio per i vari bacini con i grafici della variabilità media delle portate e le portate estreme di magra e morbida, come indicato nel grafico seguente

 

Articolo 11

Revisione ed adeguamento delle utilizzazioni

1. Sulla base del bilancio idrico, e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la Provincia autonoma di Bolzano può provvedere, ove necessario, alla revisione di tali utilizzazioni, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni e in considerazione del potenziale di ottimizzazione degli utilizzi e dell'ordine di priorità di cui all'articolo 13 comma 1, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche, ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e a condizione che non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato dal Piano provinciale di tutela delle acque e che sia garantito il previsto deflusso minimo vitale.

Capo III

Utilizzazione delle acque

Articolo 12

Principi gestionali

1. La gestione degli utilizzi idrici si ispira, in Alto Adige, ai seguenti principi:

gestione integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi, per un'efficace tutela delle risorse idriche, nel rispetto degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici e della loro specifica destinazione;

razionalizzazione degli utilizzi, incentivando le politiche di incremento del risparmio idrico e sostenendo gli investimenti di risorse pubbliche in progetti volti al raggiungimento di tale scopo;

gestione secondo principi di economicità e di equità, tenendo conto dell'effettivo costo dei servizi forniti ma garantendo nel contempo tariffe socialmente sostenibili, in particolare per gli utilizzi prioritari;

individuazione di zone a diversa sensibilità, ai fini della tutela delle rispettive risorse idriche, e determinazione della loro vocazione a differenziate destinazioni d'uso;

tutela delle peculiarità ecologiche dei corpi idrici e mantenimento delle loro funzioni paesaggistiche e ricreative;

ulteriore miglioramento della qualità dei dati circa gli utilizzi esistenti, quale supporto per le decisioni di carattere gestionale;

esecuzione di un'attività di monitoraggio, a livello di bacino e sottobacino, finalizzata alla verifica dell'equilibrio del bilancio idrico e della sostenibilità della gestione e degli utilizzi.

Articolo 13

Criteri generali per il rilascio di concessioni

1. In sede di rilascio delle concessioni viene osservato, in base al tipo di utilizzo, il seguente ordine di priorità:

a) l'utilizzo per l'approvvigionamento idropotabile pubblico deve essere sempre garantito. Gli altri utilizzi sono ammessi solo se la disponibilità idrica per tale uso prioritario è sufficiente e se la qualità dell'acqua potabile non viene da essi pregiudicata;

b) derivazioni private a scopo potabile ed antincendio laddove non sia possibile l'allacciamento alla rete pubblica;

c) utilizzi per irrigazione e antibrina a scopo agricolo;

d) utilizzi per innevamento programmato;

e) utilizzi per i processi industriali e per i cicli di lavorazione di prodotti agricoli;

f) utilizzi idroelettrici;

g) utilizzi per scambio termico (riscaldamento e raffreddamento);

h) utilizzi per pescicoltura e pesca sportiva.

2. Al fine di rispettare la priorità degli utilizzi potabile e agricolo, viene previsto, con l'entrata in vigore del presente Piano, per le concessioni di derivazioni idroelettriche esistenti e di nuovo rilascio, che esse mettano a disposizione, nel loro bacino imbrifero o nel tratto di acqua residua, previa manifesta necessità e senza onere di indennizzo a carico dei beneficiari, quantità d'acqua per il rilascio di concessioni per:

a) nuove derivazioni a scopo idropotabile per le quantità unitarie stabilite nella regolamentazione di tale utilizzo;

b) nuove derivazioni a scopo irriguo e antibrina per le quantità unitarie stabilite nella regolamentazione di tali utilizzi, nel periodo dell'anno di relativo utilizzo, per una quantità media, durante il periodo di concessione, fino a 1 l/s*kmq di bacino imbrifero attinente alla derivazione idroelettrica interessata. Nelle individuate aree caratterizzate da siccità, tale quantità d'acqua può essere aumentata a 1,2 l/s*kmq. La quantità massima momentaneamente derivabile può superare tale valore medio. Qualora una centrale idroelettrica sia alimentata da più derivazioni in bacini idrografici diversi, in caso di proclamata necessità, la quantità d'acqua risultante dalla somma dei bacini alimentanti la centrale idroelettrica può essere derivata in parte o nel suo complesso anche da un unico punto.

I gestori degli impianti idroelettrici sono tenuti a garantire tali quantità d'acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo, non solo dalle opere di presa, ma in alternativa anche dai rispettivi impianti di derivazione o adduzione, o dai serbatoi o lungo la condotta di derivazione. I costi sostenuti per eventuali provvedimenti tecnici o modifiche all'impianto necessari sono a carico dei beneficiari. I gestori degli impianti idroelettrici possono richiedere all'Amministrazione provinciale una riduzione proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua.

I criteri, in base ai quali viene definita la manifesta necessità per il rilascio di una nuova concessione a scopo irriguo o a scopo potabile nel bacino imbrifero o nel tratto di acqua residua di una derivazione idroelettrica, vengono definiti con delibera della Giunta provinciale.

Articolo 14

Utilizzo a scopo potabile

1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla base di valori unitari di fabbisogno, che tengono conto anche dei possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue:

300 litri al giorno per abitante e per posto letto di strutture turistiche e ospedaliere;

140 litri al giorno per unità bovina adulta (Uba).

2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali e industriali e di aree destinate a infrastrutture turistiche, oppure nel caso di un loro ampliamento, deve essere preventivamente dimostrata la disponibilità delle necessarie risorse idriche. Il relativo approvvigionamento deve essere in tal caso predisposto, in linea di principio, tramite la rete pubblica idropotabile più vicina.

3. I gestori degli impianti di approvvigionamento idropotabile provvedono anche alla distribuzione nella relativa zona di competenza. Essi sono altresi' competenti per l'approvvigionamento per utilizzo antincendio. Solo in casi eccezionali, è possibile demandare ad altri distributori tale competenza. I gestori provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua a uso domestico e di acque per utilizzi industriali, per le quali sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati.

4. Tramite le condotte idropotabili pubbliche possono essere anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantità ridotte in relazione alla disponibilità idrica e alle capacità di immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti sportivi e spazi verdi pubblici, approvvigionamento di aziende industriali artigianali, per palazzi del ghiaccio e piste di pattinaggio, per piscine pubbliche, nonché per singole manifestazioni di durata temporale limitata. Le quantità d'acqua destinate a tali utilizzi vanno rilevate tramite contatori ed evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato.

5. Per un utilizzo razionale delle risorse disponibili, ogni gestore cerca di garantire, per quanto è possibile dal punto di vista tecnico ed economico, un interscambio con gli impianti di approvvigionamento idropotabile di zone attigue.

6. Ai comuni è riservata la facoltà di prescrivere in modo vincolante che, nelle zone con scarsità di acqua potabile, siano predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o del completo risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di utilizzo delle acque piovane. In tali zone possono essere allestiti degli impianti di distribuzione di acqua non potabile, affidati al gestore della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non viene prescritta una quantità d'acqua residua e il relativo prelievo viene eventualmente limitato tramite un regolatore di deflusso. Il sistema di immagazzinamento dell'acqua captata deve essere predisposto in modo tale che la quantità in esubero sia rilasciata direttamente alla sorgente.

8. In deroga all'articolo 16 comma 1, è ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per il consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali. Non possono comunque essere superate le portate concessionate per l'uso potabile e l'esercizio dell'impianto idroelettrico deve essere effettuato dal gestore dell'acquedotto idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo della risorsa idrica è necessaria apposita concessione.

Articolo 15

Utilizzo a scopo agricolo

1. Per l'irrigazione di terreni agricoli può essere concessa una quantità media unitaria non superiore a 0,5 l/s*ha. Il prelievo momentaneo deve essere il più possibile limitato, tramite l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non può essere autorizzata una quantità massima derivabile superiore a 12 l/s*ha. Nelle zone con scarsa disponibilità idrica tali quantità vengono ridotte.

2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento, con quantità media unitaria pari a 2 l/s*ha, possono essere rinnovate solo se il passaggio a tecniche che consentono un risparmio idrico non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro è escluso il rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo a scorrimento con quantità media unitaria pari a 2 l/s*ha.

3. Per l'irrigazione antibrina è concessa una quantità massima pari a 12 l/s*ha.

4. L'utilizzazione idrica a scopo irriguo è limitata esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare delle concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione.

5. In zone con scarsa disponibilità idrica, gli impianti per utilizzo irriguo possono garantire, mediante convenzione con il comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche in zone poste al di fuori del verde agricolo.

6. Nel raggio di 100 metri da pozzi per l'utilizzo a scopo irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la necessità, un allacciamento per altre utenze. L'acqua pompata da ogni pozzo dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di superficie. Il pompaggio dell'acqua dovrebbe avere luogo utilizzando la rete di distribuzione dell'energia elettrica, premesso che ciò sia possibile e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico.

7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove derivazioni o del rinnovo di concessioni in atto, è possibile prescrivere l'adozione di sistemi di irrigazione che adottano tecniche che consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di raccolta o la limitazione dell'utilizzo idrico nel corso della giornata, prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale turnazione deve tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in atto devono essere adattate a tale rapporto entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano.

8. In caso di più richieste di derivazioni idriche a scopo irriguo, sono accolte, in via preferenziale, quelle per impianti comuni a più utenze. Un ulteriore criterio preferenziale riguarda l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico.

9. In deroga all'articolo 16 comma 1, è ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di irrigazione esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda la quantità derivata e il periodo di derivazione e solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.

Articolo 16

Utilizzo a scopo idroelettrico

1. Al fine di garantire un utilizzo sostenibile dal punto di vista ambientale della risorsa idrica, si decide, in linea di principio, di limitare nei prossimi anni la costruzione di nuovi impianti idroelettrici escludendo dallo sfruttamento con nuovi utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua:

a) — i corsi d'acqua con bacino imbrifero di limitata estensione, cioè inferiore a 6 km² all'opera di presa;

— i corsi d'acqua con bacino imbrifero superiore a 6 km² all'opera di presa con una portata media pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata più bassa) inferiore a 50 l/s.

I corsi d'acqua minori presentano infatti equilibri ecologici delicati, che possono essere compromessi in modo sostanziale da derivazioni di una considerevole parte del deflusso per l'intero corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare, a fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza per la collettività della produzione idroelettrica che deriva da piccoli impianti.

b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono i grandi fondivalle e, in particolare, quelli soggetti a elevato impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di grandi insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo:

il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio;

il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze e il bacino artificiale di Fortezza e i tratti di corsi d'acqua di rilevante interesse naturalistico, quali ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno preservare:

il Torrente Aurino a valle della confluenza con il Rio di Riva;

il Torrente Passirio a valle della confluenza con il Rio Valtina.

c) I corsi d'acqua per i quali non è stato raggiunto l'obiettivo di qualità o per i quali la realizzazione di una derivazione d'acqua può compromettere il mantenimento di tali obiettivi di qualità. Al riguardo sono da considerare, in particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di grandi impianti di depurazione, in quanto la diminuzione del deflusso, della superficie bagnata, della velocità della corrente e delle profondità medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale realizzazione di una derivazione, avrebbero come conseguenza un peggioramento dello stato di qualità ambientale, come definito dal Piano di tutela delle acque, e un'insufficiente capacità autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo;

d) I tratti di corsi d'acqua con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano idonee, per quantità e qualità, all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco dalla restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla confluenza con l'Adige e il tratto del torrente Talvera tra la restituzione della centrale idroelettrica di St. Antonio e la confluenza con l'Isarco.

In tale contesto vanno considerati anche i tratti terminali di affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione per la riproduzione della fauna ittica.

e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige, Isarco, Rienza, Aurino, Gadera, Talvera, Passirio, Valsura, Rio Gardena e Drava), nel caso essi tramite prese sussidiarie vengano derivati congiuntamente al corso d'acqua principale;

f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione non deve comportare diversioni d'acqua tra i sottobacini, identificati nel capitolo 2 della prima parte del Piano;

g) Non è consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica su un tratto già utilizzato a scopo idroelettrico (asta fluviale soggetta a regime di deflusso minimo vitale).

2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi di montagna e strutture abitative per i quali l'allacciamento alla rete elettrica pubblica e altre fonti energetiche non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, ecologico e economico, nonché per masi di montagna in condizioni estreme previa singola valutazione.

b) in caso di impianti idroelettrici in bacini imbriferi inferiori a 6 km² all'opera di presa e con una portata media pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata più bassa) inferiore a 50 l/s che, sfruttando però un notevole salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto superiore a 220 kW;

c) impianti idroelettrici per la dotazione del deflusso minimo vitale, se l'esistente tratto a deflusso minimo vitale non viene prolungato;

d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o più invasi posti a quote superiori per essere accumulata e quindi utilizzata per la produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli effetti negativi delle oscillazioni di portata;

f) in caso di nuovi impianti idroelettrici su derivazioni esistenti che sono state realizzate per la stabilizzazione idrogeologica di zone franose.

3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni per derivazioni esistenti a scopo idroelettrico, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

a) in caso di risanamento di impianti esistenti che, tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e/o la modifica del dislivello sfruttato, migliorano la centrale esistente e le condizioni ambientali;

b) in caso di impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di qualità ambientale.

4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di qualità ambientale, e quelli che eliminano o riducono gli effetti negativi delle oscillazioni di portata.

Articolo 17

Utilizzo a scopo industriale

1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione della quantità d'acqua concessionata ha luogo a partire dalle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento e tenendo conto degli standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo di acque pregiate.

2. In linea di principio deve essere impiegato il ciclo chiuso. Un'eccezione a tale principio può avere luogo solo se il passaggio al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico-economico.

3. I processi di scambio termico devono avvenire, di preferenza, facendo ricorso a sonde geotermiche a ciclo chiuso. Solo in casi eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo; in ogni caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.

Articolo 18

Utilizzo per innevamento programmato

1. Per innevamento programmato può essere concessa una quantità media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i prelievi devono essere registrati con apposito contatore.

2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato devono considerare l'intero comprensorio sciistico da esse interessato e ricercare al suo interno la fonte più razionale per garantire la necessaria disponibilità idrica.

3. Per la produzione di neve programmata può essere utilizzata solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneità chimica e microbiologica.

4. Deve essere valutata la possibilità di allacciamento ad impianti di derivazione già esistenti e l'acqua, in linea di principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino idrografico interessato; occorre comunque considerare, al riguardo, anche i costi energetici del trasporto dell'acqua.

5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, è previsto, di norma e laddove l'orografia del terreno lo consenta, l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacità pari a circa 700 m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Può essere fatta eccezione per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua.

6. In deroga all'articolo 16 comma 1, è ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento programmato esistenti e nell'ambito della concessione per quanto riguarda la quantità derivata e il periodo di derivazione e solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.

Articolo 19

Utilizzo per pescicoltura

1. La quantità d'acqua che può essere concessionata per tale utilizzo è determinata considerando la quantità di pesci coltivati e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non può essere autorizzata una quantità massima superiore all'effettuazione di 15 ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento.

Per una piscicoltura estensiva può essere concessionata una quantità massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.

Articolo 20

Utilizzi per altri scopi

1. La determinazione della quantità d'acqua concessionabile per finalità diverse da quelle indicate negli articoli 14-19 deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentono la massima riduzione dei consumi.

Articolo 21

Utilizzi da laghi e fasce lacuali

1. Il rilascio di concessioni di derivazioni idriche da laghi, dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con il lago, è ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento dei livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualità del lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Può essere stabilito un livello idrometrico al di sotto del quale ogni derivazione è vietata.

Articolo 22

Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti

1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in modo tale da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di qualità ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei e le sorgenti che presentano caratteristiche qualitative tali da renderli idonei per l'utilizzo idropotabile devono essere, per principio, riservati in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi sono consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento idropotabile, anche per il futuro.

2. Per il rilascio della concessione può essere richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica.

3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee e da sorgente è ammessa solo se associata ad altri utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per tali altri utilizzi, per l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'articolo 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si può prescrivere un deflusso minimo vitale ed il prelievo viene limitato con un dispositivo di limitazione della portata.

Articolo 23

Stato tecnico e gestione degli impianti

1. Tutti gli impianti di derivazione, comprensivi di opere di accumulo, trasporto e distribuzione, devono essere costruiti e gestiti utilizzando le migliori tecniche disponibili, al fine di contenere le perdite e ridurre nella misura maggiore possibile i consumi.

2. Il rinnovo di concessioni per utilizzo idrico o l'ampliamento delle derivazioni esistenti può essere autorizzato solo se, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica, le perdite dei relativi impianti risultano limitate a valori contenuti e comunque ritenuti ammissibili per tale tipo di impianto dalla Ripartizione competente per il rilascio delle concessioni.

3. Viene incentivata la razionalizzazione delle utenze, privilegiando la nascita di nuove forme consortili di utilizzo o il riassetto di quelle esistenti. Si richiede, in particolare, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto e dei metodi di irrigazione, sia per quanto riguarda le derivazioni da acque superficiali, sia per quanto riguarda quelle da acque sotterranee.

4. Nelle zone in cui sussiste la necessità di migliorare l'approvvigionamento idrico per soddisfare le diverse esigenze idriche, viene promossa la realizzazione di serbatoi, che garantiscano congiuntamente più utilizzi e, al tempo stesso, l'approvvigionamento per le attività di protezione civile e antincendio.

Articolo 24

Dati di disponibilità idrica per il rilascio delle concessioni

1. I progetti, che vengono presentati ai fini del rilascio di concessioni di utilizzo idrico, devono contenere una quantificazione attendibile delle portate medie mensili o comunque della disponibilità idrica del corpo idrico interessato dall'utilizzo richiesto. L'Autorità competente può richiedere l'effettuazione di specifiche misure di portata per un determinato periodo di tempo, al fine di disporre di dati attendibili.

Articolo 25

Registrazione degli utilizzi

1. I prelievi idrici a scopo industriale, per innevamento programmato e per utilizzo idroelettrico, nonché l'erogazione di acqua potabile fornita dagli acquedotti pubblici, devono essere registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto un registro di esercizio. La relativa documentazione deve essere conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita nel caso di controlli da parte delle competenti autorità.

2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata rete di monitoraggio, costituita da contatori distribuiti in modo rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale.

3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi situati in ecosistemi sensibili e per gli impianti idroelettrici potrà essere richiesta l'installazione di apparecchiature telematiche per la trasmissione dei dati significativi riguardanti la derivazione all'ufficio competente per il rilascio della concessione.

Articolo 26

Applicazioni delle disposizioni

1. Per le concessioni in atto, le norme contenute nel presente Piano entrano in vigore, se non diversamente specificato nel Piano, alla scadenza della concessione stessa e sono prescritte nel relativo atto di rinnovo.

2. Il rinnovo della concessione di derivazioni esistenti può essere negato, qualora tali utilizzi contrastino con il "buon regime delle acque". A riguardo, non possono essere rinnovate concessioni di prelievi idrici che comportino uno spreco della risorsa o qualora l'utilizzo non sia conciliabile con il raggiungimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato dalla derivazione.

3. L'introduzione di nuovi valori di Dmv (deflusso minimo vitale) non comporta alcun onere di indennizzo a carico della pubblica amministrazione, se non una riduzione proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua.

4. I criteri per il rilascio delle concessioni previsti dal presente Piano si applicano anche alle richieste di concessione inoltrate dopo il 23 luglio 2007 e per le quali alla data di entrata in vigore del presente Piano non sia stata ancora avviata l'istruttoria per la procedura di rilascio della concessione di utilizzo idrico.

Articolo 27

Provvedimenti di mitigazione e compensazione

1. Le nuove derivazioni idriche con captazioni di entità a partire da 100 l/s medi devono prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione, laddove con la loro messa in esercizio si preveda che vengano arrecati danni all'ambiente acquatico.

Capo IV

Aree a pericolo e rischio idrogeologico

Articolo 28

Piani comunali delle zone di pericolo

1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art 22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone di pericolo. I Piani comunali delle zone di pericolo contengono l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a pericolo.

2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le "Linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio" ed emendato con delibera della Giunta provinciale del 13 settembre 2016 n. 989.

3. L'insieme degli elaborati cartografici relativi ai piani comunali delle zone di pericolo già approvati confluisce nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 29

Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico

1. Con regolamento di esecuzione dell'articolo 22-bis della legge provinciale n. 13/1997, approvato con decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22 maggio 2016 n. 17, sono state determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti ad eventi naturali.

2. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 22-bis della legge provinciale n. 13/1997 sono apportate ai sensi delle procedure di cui all'articolo 4.

Capo V

Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti

Articolo 30

Finalità

1. Le attività di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonché alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.

2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche.

3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacità di invaso complessiva dei bacini idrografici. Dovrà essere posta particolare attenzione al fiume Adige e alla Fossa di Caldaro anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43, commi 4 e 6.

4. La realizzazione delle opere di difesa idrogeologica è effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 43, comma 4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono trasmessi, su specifica richiesta, alle Autorità di bacino interessate e alla Provincia autonoma di Trento.

Articolo 31

Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale

1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti o di altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto definito in base alla probabilità statistica di accadimento, cioè in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che in media trascorre tra due eventi di una determinata entità.

2. Il tempo di ritorno, in base al tipo di fenomeno che può verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti e al tipo e alla funzione dell'opera, è individuato, per le opere di sistemazione in un intervallo compreso tra 30 e 200 o più anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in un intervallo compreso tra 100 e 200 o più anni. Tale disposizione è derogabile con riferimento agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena.

3. Il calcolo delle portate liquide e solide di progetto è eseguito in funzione della grandezza e delle caratteristiche del bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati su criteri geomorfologici, che assumano condizioni di variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso è comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.

Articolo 32

Gestione dei livelli di invaso dei serbatoi e degli impianti idrovori in situazioni particolari

1. Ferme restando le disposizioni in materia di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la Provincia autonoma di Bolzano può adottare misure, anche prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione, a qualsiasi titolo, di acque pubbliche, volte alla regolazione permanente, temporanea o periodica dei livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo e della portata dei corsi d'acqua. Le eventuali operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli sbarramenti.

2. Per quanto attiene la regolazione dei deflussi, la Provincia autonoma di Bolzano può agire, qualora gli eventi alluvionali lo rendano necessario, anche con manovre sugli scarichi delle dighe; può inoltre agire, ai fini della riduzione dei livelli idrometrici del Fiume Adige, sugli impianti idrovori dei consorzi di bonifica. Per i casi in cui le operazioni sugli invasi possano determinare significative variazioni idrometriche nei tratti di fiume esterni al territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano dà tempestiva comunicazione delle operazioni previste o in atto alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e alla Autorità di bacino del Fiume Adige.

3. La provincia autonoma di Bolzano può disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione — permanente, temporanea o periodica — dei livelli di invaso dei serbatoi anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.

Articolo 33

Estrazione di inerti dagli alvei

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dai bacini di deposito sono ammesse esclusivamente per finalità di sicurezza e di manutenzione idraulica e sono eseguite a cura o previa autorizzazione della competente Autorità idraulica provinciale.

Articolo 34

Interventi sulla vegetazione in alveo

1. Gli interventi sulla vegetazione in alveo sono mirati ad assicurare un equilibrato rapporto tra la funzionalità idraulica e quella ecologica dei corsi d'acqua. Vengono attuate specifiche forme di trattamento della vegetazione arborea in alveo, considerando la natura e l'estensione delle portate ordinarie e di piena.

Articolo 35

Tutela del demanio idrico

1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture e per le attività che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorità idraulica può autorizzare con specifiche motivazioni.

2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la dismissione graduale delle attività che possano pregiudicare la sicurezza idraulica.

Articolo 36

Smaltimento delle acque di pioggia

1. Al fine di contrastare la rapidità di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, è privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile per via diretta ovvero mediante l'apprestamento di apposite aree disperdenti. Deve essere inoltre evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacità drenante.

Capo VI

Misure di tutela ambientale

Articolo 37

Deflusso minimo vitale (Dmv)

1. Per "deflusso minimo vitale" (Dmv) si intende il deflusso che deve essere mantenuto negli alvei dei corsi d'acqua interessati da riduzione della portata naturale a seguito di prelievi idrici. Il rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere di derivazione. Il Dmv deve essere di quantità tale da garantire la funzionalità ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarità ambientali, salvaguardando:

le caratteristiche fisiche del corpo idrico, vale a dire le tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche;

le caratteristiche chimico-fisiche, cioè lo stato di qualità delle acque;

le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.

Articolo 38

Determinazione del Dmv per nuove derivazioni

1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del Dmv nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantità minima deve essere aumentata laddove ciò si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la funzionalità ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

2. La determinazione del Dmv per nuove derivazioni, ferma restando la quantità minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito delle procedure previste dalla legge provinciale, che regolamenta la valutazione di impatto ambientale per piani e progetti.

3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a supporto tecnico per la determinazione del Dmv, è prescritta nel caso di captazioni di entità a partire da 100 l/s medi. Essa è a carico del richiedente la concessione. Può essere inoltre prescritta per derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente sensibili.

4. Le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del Dmv.

5. Il Dmv, in tratti di corsi d'acqua oggetto di derivazioni a scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere:

una quota fissa riferita alla superficie del bacino imbrifero attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa, espressa in tributo unitario per km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione, aumenta progressivamente al diminuire della dimensione del bacino;

una variabile idrologica, vale a dire una quota variabile in percentuale del deflusso naturale, affinché l'andamento del Dmv garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La quota variabile del Dmv deve essere rilasciata, in aggiunta alla quota fissa, durante tutto l'anno, in base alle caratteristiche limnologiche del corso d'acqua. In situazioni particolari, per esempio laddove siano presenti difficoltà di carattere tecnico, tale quota variabile può venire commutata in quota fissa, la cui entità è scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da riprodurre, con buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua.

I valori di riferimento di Dmv per derivazioni a scopo idroelettrico riportati in tabella 19 sono valori minimi, da prevedere in situazioni ambientali favorevoli. Per estensioni di bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19, il valore, sia per la quota fissa che per la quota variabile, viene calcolato tramite interpolazione lineare.

6. In deroga alle quantità di Dmv di cui alla tabella 19, per l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b, possono essere definite anche quantità minori, se ciò è compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente. Per impianti che utilizzano il potenziale idroelettrico di acquedotti di cui all'articolo 14 comma 8, di reti d'irrigazione di cui all'articolo 15 comma 9 e di impianti per l'innevamento programmato di cui all'articolo 18 comma 6, vale, se ecologicamente sostenibile, il deflusso minimo vitale della derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato in modo idoneo.

7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al rilascio del Dmv nella misura di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione, salvo manifeste necessità di un aumento di tale quantità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo.

8. Per gli altri tipi di utilizzo con derivazioni da corsi d'acqua, le quantità di Dmv vengono definite orientandosi ai valori minimi di riferimento riportati in tabella 20. Per estensioni di bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il valore viene calcolato tramite interpolazione lineare. Nel caso di corsi d'acqua di notevole valore ecologico può essere aggiunta, alla quota fissa, una quantità variabile, pari al massimo al 30% del deflusso naturale.

 

9. In caso di impianti di derivazione con più punti di prelievo, può essere disposto il riparto del Dmv complessivo su una sola opera di presa oppure su una parte di esse, se ciò è vantaggioso dal punto di vista ambientale. La quantità di acqua residua si calcola sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.

Articolo 39

Determinazione del Dmv per derivazioni già esistenti

1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali già in essere sono soggette al rilascio del Dmv nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantità minima deve essere aumentata laddove ciò si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la funzionalità ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

2. Possono essere esentate dal rilascio del Dmv le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale.

3. Al rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico con una potenza nominale fino a 3.000 kW le quantità di Dmv vengono adeguate ai valori riportati in tabella 19 dell'articolo 38. Il rinnovo avviene applicando le procedure e prescrizioni in conformità a quanto stabilito dalla legge provinciale n. 2/2015 e dalle relative linee guida.

4. Per il rinnovo e la messa in gara di concessioni per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, l'amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente, esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di Dmv necessario per il raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo di qualità. Il valore di Dmv potrà essere anche inferiore a quello indicato in tabella 19, ma potrà essere confermato come definitivo solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il Dmv va aumentato o prescritte altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

5. Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, per le quali nel disciplinare è stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai valori di cui alla tabella 19 ed anche superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione, il concessionario può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno studio per definire se con una riduzione del Dmv può comunque essere mantenuto almeno l'obiettivo di stato di qualità previsto ed al contempo anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono approvati dal Comitato Via e confermati da un monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il Dmv nel disciplinare.

6. In caso di impianti di derivazione con più punti di prelievo, può essere disposto il riparto del Dmv complessivo su una sola opera di presa oppure su una parte di esse se ciò è vantaggioso dal punto di vista ambientale. La quantità di acqua residua si calcola sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.

Articolo 40

Regolamentazione del Dmv in situazioni particolari

1. Il presidente della Provincia può disporre — in via temporanea — la determinazione di valori di Dmv superiori a quelli previsti negli atti di concessione, qualora ciò si renda necessario per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale o di approvvigionamento idrico a fini irrigui. In tali casi non è dovuto alcun indennizzo al concessionario.

2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree caratterizzate da siccità o da ricorrenti situazioni di crisi di approvvigionamento idrico. All'interno di tali aree, può essere prevista per gli utilizzi agricoli una deroga al rilascio della quantità minima di deflusso vitale di 2 l/s/km², autorizzando quantità inferiori. Per tali ambiti territoriali, deve essere tuttavia elaborato entro i termini che verranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale, dalle Autorità provinciali competenti in collaborazione con i concessionari interessati, uno specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico sostenibile e il raggiungimento dello stato di buona qualità. I piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie per il risparmio idrico, utilizzi di fonti alternative di approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonché con la prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati da parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali piani, per le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantità massima di acqua derivabile sostituisce il Dmv. Nel caso in cui non sia definita la quantità massima derivabile, essa viene definita pari al doppio della quantità media concessionata. Con la definizione delle zone, le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone, entro un anno devono rispettare i valori di Dmv ai sensi dell'articolo 38.

3. Ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7/2005, per affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi estremamente siccitosi, dichiarate tali dal Presidente della Provincia, può essere disposta, tra le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle portate residue, fino alla revoca dello stato d'emergenza, escludendo comunque il prosciugamento del corpo idrico interessato.

4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a scavalco tra le province o provincia e regione, che abbiano riflessi significativi sul regime e sulla qualità dei corpi idrici, il Dmv è individuato di concerto fra le province o fra la provincia e la regione confinanti.

5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine di provincia e/o di regione, deve essere applicato il rilascio del Dmv in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia o regione posta a valle.

Articolo 41

Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani

1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione di Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani di gestione di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza idraulica e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli ambiti di pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettività.

2. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla ai sopraccitati Piani di gestione di area fluviale e al Piano di bonifica provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono a redigere un piano di esercizio delle fosse di bonifica ricadenti nei propri comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Tale piano deve essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e viene approvato dalla Giunta provinciale previo parere rilasciato da una conferenza dei servizi provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca.

Articolo 42

Ripristino del continuum fluviale

1. Il ripristino del continuum fluviale richiede interventi di modifica delle opere di presa e di regimazione delle acque. Tali interventi sono considerati prioritari negli ambienti in cui le migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria importanza per la conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre, nell'ambito del ripristino della continuità, devono essere considerati anche gli aspetti del trasporto di materiale solido, della vegetazione di sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali in cui è previsto il ripristino del continuum vengono definiti con delibera della Giunta provinciale.

2. Per quanto riguarda gli interventi prioritari di ripristino del continuum si stabilisce quanto segue.

a) Il concessionario di una derivazione, la cui opera di presa rappresenta un'interruzione nel continuum fluviale in uno degli ambiti fluviali di cui al punto 1, deve presentare, ai fini del rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni dall'approvazione del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto è approvato in base alle procedure previste dalla legge provinciale che regolamenta la valutazione d'impatto ambientale e deve essere realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano.

b) La Ripartizione provinciale competente per la sistemazione idraulica elabora, in collaborazione con gli uffici competenti in materia di pesca e tutela delle acque, un piano pluriennale di intervento per il ripristino del continuum nei fiumi e torrenti di fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo ordine di priorità.

3. Il ripristino del continuum non viene richiesto laddove l'impegno tecnico ed economico necessario per la sua realizzazione non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come, per esempio, nel caso degli ostacoli rappresentati dalle dighe di Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo.

4. Ulteriori interventi di ripristino del continuum possono essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni di derivazioni idriche, laddove, attraverso l'eliminazione di un ostacolo insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un tratto significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza per la fauna ittica. Qualora si tratti di opere di regimazione delle acque, gli interventi di ripristino del continuum sono previsti nell'ambito dei piani pluriennali di intervento elaborati dalla Ripartizione competente per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di derivazione o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione a non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la fauna ittica e bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti.

6. Al fine di assicurare una sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonché per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili. La Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.

Capo VII

Norme finali

Articolo 43

Misure di coordinamento interregionale

1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 secondo il principio della leale collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente e del patrimonio idrico, nonché degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonché di vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono dirette a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.

2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in osservanza del principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e delle modalità indicate al precedente comma, le funzioni a essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:

le derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale o a carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara e del fiume Adige la significatività va definita di concerto con la Provincia autonoma di Trento;

i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;

le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel territorio della Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il criterio della reciprocità, quando le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti pubblici situate nel territorio della provincia o regione confinante interessino il territorio della Provincia di Bolzano.

3. Gli accordi di collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto tecnico, a favore della regione e delle province autonome interessate, dell'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige e dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nonché l'esercizio coordinato delle attività tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

4. Qualora siano approvati progetti di opere idrauliche o di opere di derivazione che comportino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del proprio territorio provinciale o regionale, è acquisito il parere dell'Autorità di bacino nazionale competente e della Provincia autonoma di Trento e viene sentita la regione sui cui corpi idrici possono verificarsi tali ripercussioni. Esse si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della data di entrata in vigore del presente Piano.

5. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni, tali accordi sono definiti anche di concerto con le competenti autorità idrauliche e di protezione civile.

6. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e non nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige o l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e la Provincia autonoma di Trento propongono, richiedendo la relativa modifica del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali e annuali della Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.

Articolo 44

Entrata in vigore e attuazione del piano

1. Il presente Piano entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Con medesima data, cessa di applicarsi il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 748, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.

3. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

4. All'attuazione del presente Piano la Provincia autonoma di Bolzano può inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, con l'emanazione apposite disposizioni legislative e amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari nonché le misure di carattere organizzativo e finanziario. In particolare, nel quadro delle competenze a essa riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia autonoma di Bolzano provvede, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano.

Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974.

5. Nel caso in cui le norme contenute nel presente piano facciano riferimento a specifici organi, enti o strumenti di pianificazione riconducibili alla potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, resta ferma la possibilità di modificare tali riferimenti con legge provinciale.

6. Al fine di garantire una considerazione sistemica del territorio, la Provincia autonoma di Bolzano collabora con l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige e con l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per:

la definizione di un quadro pianificatorio integrato e coordinato;

il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;

l'interscambio delle conoscenze;

la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento degli strumenti di pianificazione.

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