Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Codice di procedura civile - Articolo 155 - Computo dei termini
Si riporta il testo vigente e coordinato con tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo.
Sono inserite in modo statico (ossia non evidenziabili nel testo), le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:
- Legge 28 dicembre 2005, n. 263;
- Dl 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Parlamento italiano
Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
(Gu 28 ottobre 1940 n. 253)
Codice di procedura civile
Libro primo
Disposizioni generali
(omissis)
Titolo VI
Degli atti processuali
(omissis)
Capo II
Dei termini
(omissis)
Articolo 155
Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
(omissis)