Decreto direttoriale MinAmbiente 8 agosto 2006
Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati Sel per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002
Abrogato da:
Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 settembre 2002 (17/09/2010)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 17/09/2010
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 8 agosto 2006
(Gu 11 settembre 2006 n. 211)
Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati Sel per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002
Il Direttore generale per la protezione della natura
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la "Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi", così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società Energy Services Srl in data 17 dicembre 2003, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;
Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicita), fatta pervenire dalla società istante con note in data 27 gennaio 2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso atto:
a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
b) che i prodotti cui si riferisce l'istanza della società Energy Services Srl sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti, la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti, fornite dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 8315 del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
Vista la comunicazione di riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti summenzionati alla società Energy Services Srl effettuata con nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 novembre 2004;
Decreta:
Articolo 1
È autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, a decorrere dal 5 novembre 2004, data della comunicazione alla società con la citata nota prot. n. DPN/6D/29376.
Articolo 2
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2005