Rifiuti

Normativa Vigente

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Decisione Consiglio Ue 2001/573/Ce

Modifica elenco rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/Ce

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 23 luglio 2001, n. 2001/573/Ce

(Guce 28 luglio 2001 n. L 203)

Decisione che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/Ce della Commissione

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/532/Ce della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.

(2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.

(3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressamente indicare che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

(4) La decisione 2000/532/Ce dovrebbe essere opportunamente modificata.

(5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della direttiva 75/442/Cee essere adottate dal Consiglio,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/532/Ce è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Allegato

 

L'allegato della decisione 2000/532/Ceè modificato come segue:

1) La voce 06 08 02, intitolata "rifiuti contenenti clorosilano", è sostituita dalla voce seguente:

"06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso".

2) La voce 07 02 16, intitolata "rifiuti contenenti silicone", è sostituita dalla voce seguente:

"07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16".

3) La voce 17 06 05, intitolata "materiali da costruzione contenenti amianto", è sostituita dalla voce seguente:

"17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 1

4) La voce 19 08 09*, intitolata "miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili", è sostituita dalla voce seguente:

"19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili".

Note ufficiali

1. Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, gli Stati membri possono decidere di posticipare l'entrata in vigore di questa voce fino all'istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto. Tali misure sono istituite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti e sono adottate non oltre il 16 luglio 2002 (GUCe L 182 del 16.7.1999, pag. 1)".
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