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Dl 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 - Stralcio - Norme su gestione rifiuti e terre e rocce da scavo, Ecotassa e proroga del Mud

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-undecies, comma 2, del Dl 9 febbraio 2017, n. 8 come inserito dalla legge di conversione 45/2017 il "riferimento agli allegati 1 e 2 al Dl 189/2016 (Ndr - Comuni colpiti dal sisma ad agosto e ottobre 2016), ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis (NdR - Comuni colpiti dal sisma a gennaio 2017)" del Dl 189/2016 introdotto dalla legge di conversione del presente decreto.

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Tasse / Tariffe / Contributi | Edilizia | Emergenze | Raccolta / Trasporto | Deroghe | Proroghe | Rifiuti urbani | Terre e rocce da scavo | Territorio | Mud | Discariche / Smaltimento

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

(Gu 9 febbraio 2017 n. 33)

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 gennaio 2017, nonché n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime Regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Articolo 1

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1 al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente  si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente  lettera.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.".

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale".

2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il  ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e  l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle  aree";

a) al comma 4, dopo le parole: "i soggetti attuatori" sono inserite le seguenti: "oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate interessati";

a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"";

b) al comma 5, le parole: "dai soggetti attuatori" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui al comma 4".

2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo Comune di svolgimento dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo Comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro Comune, purché vi sia l'assenso del Comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.

2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei Comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto".

2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione interessati.

2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse.

Articolo 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza

(omissis)

Articolo 3

Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

(omissis)

Articolo 4

Adeguamento termini per la richiesta di contributi

(omissis)

Articolo 5

Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica

(omissis)

Articolo 6

Conferenza permanente e Conferenze regionali

(omissis)

Articolo 7

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa abrogata.

2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.";

b) al comma 6:

1) le parole: "La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto" e dopo le parole:"ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,";

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali";

b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5";

c) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: "Il Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5," e le parole: "e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: ", separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

2) al sesto periodo le parole: "Il Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,";

d) al comma 8 le parole: "del Commissario straordinario straordinario," sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,";

e) il comma 10 è abrogato.

e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo".

2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-bis

Interventi volti alla ripresa economica

(omissis)

Articolo 7-ter

Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 8

Legalità e trasparenza

(omissis)

Articolo 9

Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata

(omissis)

Articolo 9-bis

Indennità di funzione

(omissis)

Articolo 10

Sostegno alle fasce deboli della popolazione

(omissis)

Articolo 10-bis

Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica

(omissis)

Articolo 11

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari

01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.

2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017."

1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,";

(omissis)

c) al comma 2, le parole: "e della radiotelevisione pubblica" sono soppresse, della telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e della telefonia,";

(omissis)

Articolo 11-bis

Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017

1. Ai Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 11-ter

Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti

(omissis)

Articolo 12

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

(omissis)

Articolo 13

Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes

(omissis)

Articolo 14

Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione

(omissis)

Articolo 15

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

(omissis)

Articolo 15-bis

Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici

(omissis)

Articolo 16

Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti

(omissis)

Articolo 17

Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali

(omissis)

Articolo 17-bis

Sospensione di termini in materia di sanità

(omissis)

Articolo 18

Ulteriori disposizioni in materia di personale

(omissis)

Articolo 18-bis

Realizzazione del progetto "Casa Italia"

(omissis)

Articolo 18-ter

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017

(omissis)

Articolo 18-quater

Credito d'imposta per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

(omissis)

Articolo 18-quinquies

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016

(omissis)

Articolo 18-sexies

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016

(omissis)

Articolo 18-septies

Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione

(omissis)

Articolo 18-octies

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa

(omissis)

Articolo 18-novies

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016

(omissis)

Articolo 18-decies

Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016

(omissis)

Articolo 18-undecies

Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";

b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";

e) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";

2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";

f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

Capo II

Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Articolo 19

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile

(omissis)

Articolo 19-bis

Unità cinofile

(omissis)

Articolo 20

Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile

(omissis)

Articolo 20-bis

Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

(omissis)

Articolo 20-ter

Disposizioni finanziarie

(omissis)

Capo III

Disposizioni di coordinamento e finali

Articolo 21

Disposizioni di coordinamento

(omissis)

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: "aiuti di stato" sono sostituite dalle seguenti: "aiuti di Stato";

b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: "edifici pubblici ad uso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "edifici privati ad uso pubblico";

c) dopo l'articolo 49, le parole: "Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali" sono sostituite dalle seguenti: "Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali".

2. L'importo di 47 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Articolo 21-bis

Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

(omissis)

Articolo 21-ter

Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale

(omissis)

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2017

Allegato A

(Articolo 18-undecies)

"Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1)

Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);

2) Cagnano Amiterno (AQ);

3) Pizzoli (AQ);

4) Farindola (PE);

5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)".

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