Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 2 novembre 2005, n. 18226

Stazioni radio-base - Individuazione di criteri per l'installazione - Competenze del Comune - Rientra

Tar Campania

Sentenza 2 novembre 2005, n. 18226

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione VII, composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato, ai sensi degli articoli 21, commi 10°, e 26, comma 5°, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 5749/2005 Reg. Gen., proposto da

Tim Italia Spa

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parmenide n. 23, nello studio degli avvocati Angela Ferrara e Ida Di Vicino;

 

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Tarallo, B. Accattatis Chalons d'Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B. Ricci e G. Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale;

 

per l'annullamento, previa sospensione:

"a) del provvedimento prot. n. 2445 del 23/5/2005, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente ha respinto la Dia presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile; b) del "regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 Hz e 300 Hz” in toto o anche solo limitatamente agli articoli 2 e 4, commi 2° e 4°; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente".

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visti gli articoli 21, comma 10°, e 26 comma 5°, della legge n. 1034/71;

Sentiti sul punto, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;

Premesso che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10°, e 26 comma 5°, della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, per l'immediata decisione nel merito del ricorso;

Rilevato che:

— la Tim Italia Spa, dovendo provvedere all'installazione di un impianto di telefonia mobile in Napoli, al V.le Margherita n. 33, ha presentato al Comune di Napoli, in data 24 marzo 2005, denunzia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 87, comma 3°, Dlgs n. 259/2003;

— con il provvedimento prot. n. 2445 del 23/5/2005, il Dirigente del Servizio Ambiente ha tuttavia respinto la predetta Dia, rilevando le seguenti plurime violazioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 Hz e 300 Hz, "come emendato dal Tar Campania con sentenze n. 1708 del 10 marzo 2005 e successive":

1) mancato rispetto della disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 4 circa il divieto di installare impianti al disotto della distanza minima di metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavoro o comunque aree di permanenza umana superiore alle 4 ore;

2) mancata presentazione della asseverazione circa la liceità del manufatto che dovrà ospitare la stazione radio base;

3) mancata esplicita dichiarazione circa l'assenza di strutture scolastiche e sanitarie nel raggio di 50 metri dagli elementi irradianti;

4) mancata ricomprensione della stazione radio base nel piano delle installazioni;

— l'interessata ha quindi impugnato il suindicato provvedimento ed il presupposto regolamento innanzi a questo Tribunale chiedendone, previa sospensione, l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 10 e 36 della legge n. 1150 del 1942, dell'articolo 23, comma 1°, Lr n. 54 del 1980, nonché delle Ll.Rr. n. 65 del 1981 e n. 14 del 1982, dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, eccesso di potere per mancanza del giusto procedimento (l'impugnato regolamento, contenendo disposizioni di carattere edilizio, avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva approvazione della Regione; il concreto esercizio del potere regolamentare sarebbe, poi, comunque subordinato alla preventiva attribuzione ai Comuni, da parte della Regione, delle funzioni concernenti l'individuazione dei criteri di localizzazione, mediante apposito atto normativo, nel caso di specie del tutto mancante);

2) violazione dell'articolo 117 della Costituzione, della legge n. 36 del 2001, del Dpcm 8 luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (i criteri localizzativi fissati nell'impugnato regolamento e posti a fondamento del diniego della Dia, benché ritenuti legittimi dalle recenti pronunce della prima sezione Tar Campania n. 3587/05 ed altre analoghe, sarebbero tuttavia contrastanti con il quadro normativo di riferimento, comportando una non consentita sovrapposizione di un sistema autonomo di cautele ad un sistema delineato dalla normativa statale);

3) violazione delle sentenze del Tar Campania Napoli, sez. prima, n. 3587/05, n. 3588/05 ed altre analoghe, nonché eccesso di potere sotto vari profili (dal momento che il Comune intimato, così come indicato nelle richiamate sentenze, avrebbe dovuto verificare se ricorrevano le condizioni per la concessione di una deroga, preventivamente interpellando la società ricorrente circa la possibilità o meno di installare l'impianto in altro sito;

4) violazione dell'articolo 117 della Costituzione, della legge n. 36 del 2001, del Dpcm 8 luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (anche l'ulteriore profilo indicato nel censurato provvedimento di rigetto, consistente nella mancata inclusione dell'impianto da realizzare nel piano delle installazioni approvato dal comune di Napoli, benché ritenuto legittimo dalle menzionate pronunce della prima sezione Tar Campania, sarebbe tuttavia contrastante con il quadro normativo di riferimento, che escluderebbe siffatto potere pianificatorio in capo ai Comuni);

5) violazione dell'articolo 87, comma quinto, e dell'allegato n. 13, modello B, del Dlgs n. 259/03, in quanto la produzione dell'asseverazione della liceità dell'edificio non sarebbe ricompresa tra i documenti normativamente richiesti;

6) incompetenza, trattandosi di materia che, in quanto involgente questioni di carattere edilizio, rientrerebbe nella competenza esclusiva del Dirigente Comunale dell'Area Tecnica (e non del Responsabile del Servizio Ambiente);

— l'intimato comune si è costituito in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in base alle seguenti considerazioni:

— il primo profilo della prima censura non può essere condiviso, in quanto esso si fonda su una configurazione della natura giuridica del regolamento impugnato non più attuale, proprio alla luce del vigente quadro normativo di riferimento; se, infatti, nel sistema antecedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (cui tra l'altro si riferisce il precedente di questo Tribunale n. 1357/01, invocato dalla ricorrente), in assenza di specifiche disposizioni normative disciplinanti il nascente fenomeno delle comunicazioni elettroniche, era giuridicamente consentito far ricorso a figure analoghe e quindi inferirne la natura edilizia, attualmente non è più così, dal momento che la suddetta legge n. 36 del 2001 ed il successivo Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, hanno conferito un assetto organico e tendenzialmente esaustivo all'intera materia, nel cui ambito la relativa pianificazione comunale presenta aspetti specifici e peculiari rispetto a quella generale in materia di governo del territorio, tali da escluderne qualsiasi assimilazione (cfr. C.d.S., Sezione VI, 21 gennaio 2005, n. 100, che significativamente esclude che la realizzazione di un impianto per telefonia mobile sia subordinato al permesso di costruire di cui all'articolo 3 Tu n. 380/2001);

— parimenti non può essere condiviso il secondo profilo della censura in esame, sia perché la Regione Campania ha disposto il trasferimento di cui si lamenta la mancanza (v. Leggi regionali nn. 13 e 14 del 24 novembre 2001, nonché Del. Gr 30 dicembre 2003, n. 3864), sia perché l'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, nel fissare le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, svincola il potere regolamentare dei Comuni di cui al comma 6° (finalizzato ad "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" ed a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", come nel caso di specie) dalla previa definizione di competenze ad opera della Regione (diversamente da quanto avviene, come stabilito dal comma 4°, per le altre materie di cui al comma 1°: individuazione dei siti …, definizioni dei tracciati …, ecc.);

— devono essere altresì disattese la seconda e la quarta censura, alla luce dei principi diffusamente espressi sul punto dalla prima sezione di questo Tribunale con recenti sentenze (10 aprile 2005, n. 1708; 8 aprile 2005, 3559, ed altre analoghe), che il Collegio condivide integralmente;

— per quanto riguarda la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 4 del regolamento comunale, circa il divieto di installare impianti al disotto della distanza minima di metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavoro o comunque aree di permanenza umana superiore alle 4 ore (nella cui violazione si sostanzia il principale motivo di reiezione della Dia presentata dalla società ricorrente, oggetto della seconda censura), il Tribunale, con le cennate decisioni, ne ha già vagliato la piena conformità a legge, laddove ha affermato che non si tratta di una limitazione alla localizzazione (non consentita), ma di un criterio localizzativo degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità", che trova la sua fonte normativa nell'articolo 3, comma primo, lettera d), nonché nell'articolo 8, comma primo, lettera e), e comma sesto, della legge quadro: come tale, è un criterio "sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole" e quindi pienamente consentito e legittimo; "la ragionevolezza di tali previsioni trova la sua base nel principio di precauzione e nella specifica modalità di articolazione delle misure stesse che non vietano in modo assoluto il posizionamento di una stazione radio base a distanze inferiori da quelle prescritte, ma vietano che nella linea di irradiamento principale dell'impianto radiante siano intersecate abitazioni poste a distanza inferiore rispetto a quella stabilita. Si tratta in definitiva di criteri localizzativi che attuano un bilanciamento degli opposti interessi in gioco sicuramente ragionevole e proporzionato";

— per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 2 del Regolamento, che non consente di realizzare impianti che non siano compresi nel piano delle installazioni approvato dal comune di Napoli (nella cui violazione si concreta invece il secondo motivo dell'impugnato diniego, oggetto della quarta censura), nelle richiamate sentenze ne è stata parimenti già verificata la legittimità, con argomentazioni convincenti, pienamente condivise dal Collegio: "il piano delle installazioni previsto dall'articolo 2 non è illegittimo, poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni";

— anche la terza censura non coglie nel segno, dal momento che, come affermato da questo Tribunale nelle medesime sentenze, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la concessione di una deroga, non ricade sul Comune, ma sul gestore, il quale deve dimostrare (nella pregressa fase amministrativa) "l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, se non posizionando la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe vietato in base al criterio sostanziale";

— la quinta censura, pur essendo astrattamente condivisibile (in quanto effettivamente la legge non prevede che il richiedente debba produrre l'asseverazione della liceità dell'edificio), è tuttavia irrilevante, nella misura in cui si riferisce ad uno solo dei tre autonomi profili motivazionali dell'impugnato diniego, dei quali gli altri due sono -per quanto sopra— immuni da censure ed in grado quindi di sorreggerne essi stessi la legittimità;

— deve infine essere disattesa la sesta ed ultima censura, dal momento che l'emanazione di un atto di competenza dirigenziale da parte di un Dirigente piuttosto che di un altro è un problema interno all'amministrazione, che non assume rilevanza esterna e non incide sulla legittimità dell'atto;

Ritenuto pertanto che:

— il ricorso in esame è manifestamente infondato e deve essere respinto;

— le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

 

PQM

 

Respinge il ricorso in esame (n. 5749/2005 R.G.).

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2005.

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