Dm Ambiente 25 ottobre 2016
Attribuzione e trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino - Attuazione articolo 63, comma 3, Dlgs 152/2006
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 25 ottobre 2016
(Gu 2 febbraio 2017 n. 27)
Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2007/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte terza del medesimo, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 2007/60/Ce, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'articolo 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
al comma 2 prevede che "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Ispra, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali";
al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali";
al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
Visto l'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:
al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'articolo 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che "Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'articolo 63 del presente decreto";
al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175";
Visto l'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Visto, altresì, l'articolo 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/Ce nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";
Considerato che con l'emanazione del presente decreto si provvede a stabilire: 1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;
2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Considerato che in esito alla riunione tecnica del 22 giugno 2016, tenutasi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota prot. 12686 del 5 luglio 2016 di trasmissione dello schema di decreto alle organizzazioni sindacali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Repertorio n. 117/Csr del 7 luglio 2016;
Vista la nota prot. 279/16/UL/P del 2 agosto 2016 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha espresso il proprio concerto;
Vista la nota prot. 69654 del 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale sono state formulate, ai fini dell'acquisizione del concerto, specifiche richieste di integrazioni, debitamente apportate al testo del presente decreto;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino istituite ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.
2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce:
1. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;
2. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
3. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 3
Autorità di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. è istituita dall'articolo 63 comma 1 del medesimo decreto l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata anche "Autorità di bacino" o "Autorità".
2. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
3. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
4. All'Autorità di bacino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto compatibili. A tal fine l'Autorità si intende inserita nella Tabella IV della medesima legge.
Articolo 4
Compiti istituzionali dell'Autorità di bacino
1. L'Autorità di bacino esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 9 della direttiva 2000/60/Ce e dell'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2007/60/Ce i cambiamenti delle informazioni presentate e le ulteriori modifiche intervenute entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato ai sensi dell'articolo 6, disciplina e dettaglia le funzioni degli organi dell'Autorità e le relative modalità di funzionamento.
Articolo 5
Funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58 commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorità di bacino.
3. Le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo riguardano anche i rapporti dell'Autorità di bacino con le istituzioni europee e internazionali.
4. Restano ferme le ulteriori funzioni e competenze riconosciute dalla legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di Autorità di bacino.
Articolo 6
Funzioni di controllo e vigilanza
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4.
3. Per le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione e programmazione, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino distrettuale e relativi stralci ai sensi degli articolo 66 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché per le deliberazioni di designazione degli esperti da nominare nella conferenza operativa, la vigilanza si esercita esclusivamente attraverso la firma delle stesse deliberazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di suo delegato.
4. Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Articolo 7
Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di bacino
1. L'Autorità di bacino si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato ai sensi del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
Articolo 8
Trasferimento e attribuzione del personale all'Autorità di bacino
1. L'Autorità di bacino, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento e assetto organizzativo ai principi e alle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
2. Il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale di cui al presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015.
3. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il Ccnl relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.
4. La dotazione organica dell'Autorità è determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti.
5. Il numero delle unità di personale del ruolo dell'Autorità di bacino non può eccedere il contingente numerico della dotazione organica di cui al comma precedente.
Articolo 9
Risorse strumentali e finanziarie dell'Autorità di bacino
1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 costituiscono la dotazione strumentale e finanziaria iniziale dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, a cui sono trasferiti i diritti ad esse inerenti a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Articolo 10
Sedi e articolazione territoriale
1. L'Autorità di bacino, istituita ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha la propria sede presso la sede già assegnata dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, salvo quanto previsto ai commi seguenti.
2. Nel caso in cui sia previsto l'accorpamento di più Autorità di bacino nazionali in distretti idrografici più ampi, sono mantenute tutte le sedi già assegnate dal Demanio ad uso governativo alle Autorità di bacino nazionali.
3. Nel caso in cui non vi siano sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, l'Autorità di bacino ha sede temporanea presso la sede, in comodato d'uso o in affitto, della medesima Autorità di bacino nazionale. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di cui al presente comma la sede definitiva dell'Autorità di bacino può essere individuata ai sensi del comma 4.
4. Fermo quanto previsto al comma 2, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni, l'Autorità di bacino può essere articolata a livello territoriale, utilizzando le sedi regionali delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali o ulteriori sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo o messe a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, definisce gli impegni assunti ai sensi del presente comma.
Articolo 11
Disposizioni finanziarie e contabili
1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente decreto: a) con il contributo annuale dello Stato, determinato anche sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico;
b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Autorità di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
3. Si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Articolo 12
Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'articolo 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1. Ai sensi dell'articolo 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale, in ragione della presenza di più Autorità di bacino nazionali, si fa riferimento all'Autorità di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 funzione di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari generali di cui al comma 1 provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 territorialmente corrispondenti. Tale attività è funzionale alla predisposizione del d.c.p.m. di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare i segretari generali provvedono:
a. alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
b. alla ricognizione di tutte le risorse strumentali mobili e immobili;
c. all'accertamento delle risorse finanziarie presenti nelle contabilità e nei bilanci;
d. all'accertamento delle dotazioni organiche e del personale in servizio, con l'individuazione delle tipologie contrattuali, delle categorie e dei profili professionali esistenti.
3. I segretari generali di cui al comma 1, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono a convocare la conferenza istituzionale permanente al fine di deliberare lo Statuto dell'Autorità di bacino, la dotazione organica provvisoria e la dotazione strumentale e finanziaria provvisoria, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 nonché per assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali.
4. I dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma.
5. Per i rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui all'articolo 8 comma 2 del presente decreto e in corso con le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'Autorità di bacino subentra a tutti gli effetti nella titolarità dei relativi contratti che rimangono efficaci fino alla data di scadenza di ciascuno di essi.
6. Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino.1
7. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.
8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sono predisposti dalle Autorità di bacino interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifici accordi al fine di definire le modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini dei distretti idrografici di competenza che ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. risultano inseriti in altro distretto.
9. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
Articolo 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2016
Note redazionali
Con riferimento alla Regione Toscana, si segnala la pubblicazione sul Bur del 29 novembre 2017 n. 48 dei seguenti provvedimenti:
- Dgr 20 novembre 2017, n. 1289 "Approvazione schema "Accordo, ai sensi dell'articolo 12, commi 6 e 7 del Dm 25 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fra il distretto dell'Appennino Settentrionale e la Regione Toscana per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale - bacini Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone - proroga";
- Dgr 20 novembre 2017, n. 1290 "Approvazione schema di accordo ai sensi dell'articolo 12, commi 6 e 7 del Dm 25 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fra il distretto dell’Appennino Settentrionale e la Regione Toscana e la Regione Liguria per lo svolgimento delle funzioni dell’Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Settentrionale - bacino Magra".