Sentenza Tar Abruzzo-Pescara 22 febbraio 2002, n. 267
Elettrosmog - Competenze dello Stato - Non possono essere derogate dai Comuni - Fissazione di parametri più rigorosi del Dm 381/1998 - Impossibilità
Tar Abruzzo
Sentenza 22 febbraio 2002 n. 267
(omissis)
per l'annullamento
della nota pprot. 3182 del 5.10.2001 con la quale si chiedeva l'integrazione di documentazione e del presupposto regolamento per gli impianti di SRB per telefonia mobile adottato con delibera del Consiglio comunale n.31 del 1.10.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito in camera di consiglio il Presidente relatore ed uditi, altresì, l'Avv. Brizzolari per la Società ricorrente e l'avv. Serafini per l'amministrazione;
Ritenuto che stante la chiara fondatezza del ricorso sussistono i presupposti richiesti dalla legge 21 luglio 2000, per assumere una decisione succintamente motivata;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
La società ricorrente impugna la richiesta di integrazione della documentazione per l'impianto di una SRB per telefonia mobile richiesta dal Comune intimato a seguito dell'adozione di un nuovo regolamento in materia.
Questa sezione in precedenza ha assunto più di una decisione alle quali si richiama osservando quali siano i limiti e le potestà degli Organi statali, regionali e comunali, chiamati ad interessarsi del problema dell'inquinamento elettromagnetico che anche gli impianti di telefonia mobile collaborano a produrre.
In tale occasione il collegio ha osservato che allo Stato sono riservate molte funzioni, più che altro dirette a dettare le linee guida per la protezione dall'inquinamento elettromagnetiche, tra le quali, tuttavia, spiccano quelle relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, nonché la individuazione delle tecniche di misurazione e rilevamento, i cui parametri devono essere stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministeri dell'ambiente, della sanità e del Ministero del lavoro e previdenza sociale, secondo la direzione della tutela cui i regolamenti si dirigono cioè la popolazione o i lavoratori eventualmente esposti.
L'articolo 9 della legge 36 riserva, poi, alcune funzioni agli Enti territoriali, segnatamente alle Regioni, nel rispetto, comunque, dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, lasciando ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
La Regione è stata poi investita della potestà di stabilire nella materia le competenze che spettano alle provincie ed ai Comuni. (articolo 8 della legge 36)
Dalla esposizione di questo sistema normativo il TAR ha tratto alcune conseguenze di rilievo e cioè che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle disposizioni riservate alla competenza degli Enti locali, vanno senz'altro applicate le disposizioni vigenti data, come si è visto l'importanza che va annessa nel momento attuale ad un funzionale sistema di telecomunicazioni e che le competenze riservate allo Stato non possono mai formare oggetto delle competenze regolamentari delle Regioni, delle Province e dei Comuni per i quali dovranno sempre valere i parametri fissati dallo Stato che, al momento sono, perciò, quelli cristallizzati nel Dm 381. I limiti di esposizione di cui fa cenno la norma suddetta, infatti, devono intendersi riferita tanto ai limiti in senso tecnico che alle distanze nelle quali questi operano, come può agevolmente desumersi dalla circostanza che il Dm 381, nel fissare i valori, indica quelli in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore dove non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico.
Ciò sta a significare che siffatti valori sono quelli che possono essere assunti, per determinare la possibilità di insediamento di una struttura per telecomunicazioni, ivi comprese quelle per telefonia mobile, dove la presenza umana è continua, vale a dire anche in corrispondenza di edifici residenziali, nei quali, pertanto, può ritenersi ammessa la struttura stessa.
Ne consegue che laddove si suddetti limiti siano rispettati non può impedirsi al soggetto gestore dell'impianto la sua installazione ove non vi ostino altre ragioni.
A siffatto proposito va interpretata la norma di cui al n. 6 dell'articolo 8 della legge 36, laddove vengono fissate le competenze dei Comuni, i quali possono adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel cui ambito regolamentare può essere minimizzata l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Ciò sta a significare che i Comuni possono variare i propri strumenti urbanistici e disporre nell'uso del territorio i siti più idonei per l'impianto di tali strutture, fermo restando che tali determinazioni non possono non tenere conto delle norme vigenti in materia, sicché tutto deve essere stabilito nel ritaglio delle competenze urbanistiche e nel rispetto dei principi generali che le governano, senza che possano adottarsi decisioni che vadano ad invadere competenze dello Stato o delle Regioni, introducendo surrettiziamente norme che appaiano di profilo urbanistico ed invece tendano a determinare diversamente quei limiti che la legge stessa riserva alla competenza statale.
Così non troverebbe alcuna giustificazione il richiedere una concessione edilizia laddove la consistenza dell'impianto non la richieda o individuare siti nei quali vi siano difficoltà operative per i soggetti gestori o impedire l'installazione in terreni di proprietà dei gestori stessi (o di terzi che ne consentano la realizzazione), ove i limiti di esposizione ed i criteri di impianto, nonché le previsioni urbanistiche siano in concreto rispettate.
Da quanto sopra esposto è evidente che la deliberazione di adozione del nuovo regolamento del Comune di Arielli ha certamente esorbitato dai suddetti limiti.
In effetti ha stabilito tout court e senza alcuna distinzione in ordine al tipo di impianto che per gli stessi occorre la concessione edilizia (articolo 1), ha stabilito nuovi limiti per le distanze degli impianti e per la loro potenza di emissione (articolo 6 quater), invadendo senza dubbio quelle che sono competenze dello Stato e delle Regioni, dal che consegue la illegittimità del regolamento impugnato e della conseguente nota di integrazione richiesta alla società ricorrente siccome fondata sul presupposto regolamento.
Nei suddetti limiti il ricorso è fondato e va accolto, dal che consegue l'annullamento del provvedimento impugnato.
La richiesta di risarcimento danni, essendo limitata ad una generica formula di stile, senza alcuna indicazione anche di massima di quali potessero essere i danni verificatasi o da verificarsi, e allo stato non provati, deve essere allo stato rigettata e potrà sempre essere esaminata nelle sedi e nei modi dovuti qualora la ricorrente ne delimiterà più chiaramente gli ambiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune intimato per i due terzi mentre per il terzo restante possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.
Condanna il Comune di Arielli al rimborso delle spese ed onorari del giudizio in favore della società ricorrente nella misura dei due terzi delle stesse che vengono, liquidate in complessive 2000 Euro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Pescara il 07.02.2002.
Dr. Antonio Catoni Pres. Est.
Pubblicata mediante deposito in segreteria il 22.02.2002.
(omissis)