Acque

Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 27 ottobre 2016

(Gu 31 gennaio 2017 n. 25)

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone, al comma 1, che "per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico", e, al comma 7, che "i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce è considerato "stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65";

Visti l'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato "Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale", e il successivo articolo 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che "per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'articolo 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto "nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa" la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di "Attuazione della direttiva 2008/105/Ce relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee, 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce e recepimento della direttiva 2009/90/Ce che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/Ce, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/Ce, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici", nonche' l'articolo 4, comma 3, secondo cui "l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che, all'articolo 51, ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di bacino", sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che "in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale costituito dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri — Garigliano e Volturno, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Meridionale non già rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce;

Vista la deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/Ce;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/Ce, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 60 del 25 febbraio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas n. 1996 del 19 febbraio 2016, ha stabilito di escludere da Vas il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino dei fiumi Liri — Garigliano e Volturno, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/Ce, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri — Garigliano e Volturno nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce e dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 1 è composto dai seguenti documenti:

 

Documenti di Piano:

Relazione generale;

Relazione di sintesi.

 

Allegati:

allegato 1. Unità idrografiche.

allegato 2. Trasferimenti idrici interregionali:

2.1 Documento d'intenti e Protocolli d'intesa per i trasferimenti idrici;

2.2 Documento trasferimenti idrici sotterranei;

2.3 Report attività Tavolo tecnico trasferimenti idrici Campania-Puglia.

allegato 3. Bilancio idrologico — idrico e Dmv:

3.1 Bilancio idrologico — idrico e Dmv;

3.2 Bilancio idrologico — idrico — Proposta metodologica;

3.3 Caratteristiche idrologiche del distretto.

allegato 4. Approfondimenti aree Sin:

4.1 Area Sin Napoli Bagnoli-Coroglio;

4.2 Area Sin Bacino Fiume Sacco;

4.3 Area Sin Taranto.

allegato 5. Analisi economica.

allegato 6. Schema programma di misure.

allegato 7. Programma di misure prioritarie.

allegato 8. Verifica di assoggettabilità a Vas.

allegato 9. Programmazione comunitaria.

allegato 10. Ulteriori allegati già inseriti nel Progetto di Piano.

10.1 Piano di azione agricoltura "Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione";

10.2 Scheda di sintesi relativa all'attuazione del percorso tecnico-operativo relativo alla caratterizzazione e tipizzazione del bacino fiume Calore ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e decreto ministeriale n. 131/08;

10.3 Scheda di sintesi relativa al progetto di integrazione monitoraggio Fiume Volturno;

10.4 Aggiornamento APQ Rafforzati.

allegato 11. Indicazioni regionali:

11.1 Esenzioni obiettivi di qualità Regione Puglia;

11.2 "Documento regionale propedeutico alla predisposizione dei Piani di gestione dei distretti idrografici" — Determinazione area qualità dell'ambiente e valutazione impatto ambientale n. 615246 del 7 dicembre 2015 (nota prot. n. 683564/GR/0352 del 10 dicembre 2015);

11.3 Dgr Abruzzo n. 1013/2015;

11.4 Piano d'azione monitoraggio Regione Calabria;

11.5 Comunicazione Piano d'azione monitoraggio Regione Basilicata;

allegato 12. allegato al Registro delle aree protette

Cartografie tematiche:

tavola 1. Inquadramento territoriale;

tavola 2. Aggiornamento tipizzazione:

1. Regione Basilicata;

2. Regione Campania;

3. Regione Puglia;

tavola 3. Corpi idrici superficiali compresi corpi idrici fortemente modificati.

tavola 4. Carta dei Sistemi acquiferi sede di corpi idrici sotterranei.

tavola 5. Corpi idrici sotterranei (Ciss).

tavola 6. Fonti puntuali di inquinamento.

tavola 7. Fonti diffuse di inquinamento.

tavola 8. Prelievi idrici significativi.

tavola 9. Principali trasferimenti sovra regionali di risorsa idrica a scala di Distretto idrografico tavola 10. Principali trasferimenti idrici sotterranei.

tavola 11. Registro delle Aree protette:

1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo compreso le acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/Cee;

4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/Cee e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/Cee;

5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie.

tavola 12. Significatività delle pressioni per le acque superficiali:

1. Depuratori e scarichi;

2. Prelievi da corso d'acqua;

3. Pozzi;

4. Prelievi da sorgenti;

5. Aree industriali;

6. Siti contaminati;

7. Attività estrattive;

8. Aree inondabili;

9. Pressioni di carattere morfologico;

10. Uso agricolo;

11. Uso urbano.

tavola 13. Significatività delle pressioni per i corpi idrici sotterranei:

1. Depuratori e scarichi;

2. Prelievi da corso d'acqua;

3. Pozzi;

4. Prelievi da sorgenti;

5. Siti industriali;

6. Siti contaminati;

7. Attività estrattive;

8. Aree inondabili;

9. Pressioni di carattere morfologico;

10. Uso agricolo del suolo;

11. Uso urbano del suolo;

tavola 14.1. Stato ecologico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;

2. Regione Basilicata;

3. Regione Calabria;

4. Regione Campania;

5. Regione Lazio;

6. Regione Molise;

7. Regione Puglia;

tavola 14.2. Stato chimico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;

4. Regione Campania;

5. Regione Lazio;

6. Regione Molise;

7. Regione Puglia;

tavola15.1. Evoluzione stato ecologico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;

4. Regione Campania;

5. Regione Lazio;

6. Regione Molise;

7. Regione Puglia;

tavola15.2. Evoluzione stato chimico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;

4. Regione Campania;

5. Regione Lazio;

6. Regione Molise;

tavola16. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei:

1. Anno 2012;

2. Anno 2014;

3. Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

tavola 17. Carta delle tendenze dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

tavola 18. Esenzione agli obiettivi di qualità ambientale:

1. Acque sotterranee: stato quantitativo;

2. Acque sotterranee: stato chimico;

3. Acque superficiali: stato ecologico;

4. Acque superficiali: stato chimico.

tavola 19. Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:

1. Acque sotterranee;

2. Acque superficiali;

tavola 20. Programma di monitoraggio:

1. Corpi idrici superficiali;

2. Acque sotterranee.

tavola 21. Il sistema dei grandi invasi.

tavola 22. Rete grandi infrastrutture per il trasferimento acqua a scala di Distretto.

tavola 23. Carta del patrimonio storico culturale interrelazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei.

tavola 24. Carta delle Unità idrografiche.

Articolo 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'articolo 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino meridionale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/Ce e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in conformità con l'articolo 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/Ce e dallo stesso Piano.

Articolo 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale:

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/ nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale presso l'Autorità di bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, viale Lincoln ex zona Saint Gobain — 81100 Caserta, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 — 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

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