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Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 27 ottobre 2016

(Gu 31 gennaio 2017, n.25 )

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'articolo 5, comma 1,lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone, al comma 1, che "per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico", e, al comma 7, che "i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce è considerato "stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65";

Visti l'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato "Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale", e il successivo articolo 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che "per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino

distrettuale di cui all'articolo 65";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'articolo 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto "nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa"la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di "Attuazione della direttiva 2008/105/Ce relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee 86/280/Cee, nonchè modifica della direttiva 2000/60/Ce e recepimento della direttiva 2009/90/Ce che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/Ce, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/Ce, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici", e comma 2, secondo cui "agli adempimenti di cui al comma 1 lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che, all'articolo 51, ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di bacino", sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che "in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna;

Vista la deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2014, con la quale con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna ha approvato, ai fini dei successivi adempimenti, il "Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna", predisposto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce;

Vista la deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e approvato, ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale, il "Riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della

Sardegna", e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/Ce;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/Ce, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è stato approvato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale, il "Riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna", che costituisce il secondo Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, aggiornato e integrato a seguito della verifica di coerenza sopra citata;

Considerato che, con determinazione prot. n. 248 dell'8 luglio 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas n. 1808 del 12 giugno 2015, ha stabilito di escludere da Vas il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che la Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/Ce, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo; la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto; la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce e dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 1 è composto dai seguenti documenti:

relazione generale di Piano, corredata dai seguenti allegati:

allegato 1 — Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti:

sezione 1 — "Elenco delle autorità competenti (direttiva 2000/60/Ce, allegato I e allegato VII, parte A, punto 10)";

sezione 2 — "Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni (direttiva 2000/60/Ce, allegato VII, parte A, punto 11)";

allegato 2 — Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto:

sezione 1 — "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna — Tabelle";

sezione 2 — "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna — regime idrologico dei corsi d'acqua del distretto idrografico della Sardegna a valle degli invasi — allegato grafici";

sezione 3 — "Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei":

tavola 1 — "Caratterizzazione dei corpi idrici fluviali";

tavola 2 — "Caratterizzazione dei corpi idrici acque marino costiere";

tavola 3 — "Caratterizzazione dei corpi idrici lacustri e acque di transizione";

allegato 3 — Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna:

sezione 1 — "Analisi delle pressioni dei corpi idrici superficiali";

sezione 2 — "Indagine sulla presenza di sostanze pericolose derivanti da comparti produttivi operanti sul territorio della Regione":

tavola 1 — "Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni significative da scarichi puntuali"; tavola 2 — "Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni diffuse significative da carichi agricoli e zootecnici;

allegato 4 — Valutazione, gestione e criticità delle risorse idriche del distretto idrografico della Sardegna: Parte generale — Relazione;

sezione 1 — "Situazione Invasi al 31 ottobre 2015";

sezione 2 — "Situazione Invasi al 16 dicembre 2015";

sezione 3 — "Analisi climatologica delle precipitazioni 2013-2015 per la criticità nell'alimentazione idrica del nord Sardegna;

allegato 5 — Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna:

sezione 1 — "Elenco delle aree protette ai sensi dell'articolo 117 decreto legislativo n. 152/06 e articolo 6 direttiva 2000/60/Ce";

sezione 2 — "Profili sintetici delle acque balneazione dir. 2006/7/Ce";

allegato 6 — Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna:

sezione 1 — "Monitoraggio e classificazione delle acque superficiali":

tavola 1 — "Classificazione delle acque superficiali: stato ecologico";

tavola 2 — "Classificazione delle acque superficiali: stato chimico";

tavola 3 — "Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna — stato chimico dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari";

tavola 4 — "Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna — stato chimico dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici";

tavola 5 — "Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna — stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari";

tavola 6 — "Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna — stato quantitativo degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici";

allegato 7 — "Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna":

sezione 1 — "Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna — tabelle";

allegato 8 — Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna:

sezione 1 — "Misure di base — direttiva 2000/60/Ce";

sezione 2 — "Programma di misure per i corpi idrici superficiali";

sezione 3 — "Programma di misure per i corpi idrici sotterranei";

sezione 4 — "Misure specifiche";

allegato 9 — Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna:

sezione 1 — "Analisi economica del distretto idrografico della Sardegna — attuazione dell'articolo 5 e allegato III della direttiva 2000/60/Ce".

Articolo 3

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'articolo 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/Ce e del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le Amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformità con l'articolo 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/Ce e dallo stesso Piano.

Articolo 4

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito web del distretto idrografico della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/, nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è depositato, in originale, presso la Presidenza della Regione Sardegna — Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Via G. Mameli, 88 — 09123 Cagliari, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma.

3. La Regione Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Roma, 27 ottobre 2016

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