Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 12 marzo 2002, n. 1291

Rifiuti - Ordine di rimozione ex Dlgs 22/1997 - Accertamento dell'imputabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità

Tar Campania

Sentenza 12 marzo 2002, n. 1291

 

(omissis)

per l'annullamento

della diffida n.1862 del 28.4.2000 del Sindaco di Presenzano, con la quale — l'ANAS (Compartimento della viabilità per la Campania) — veniva invitata a provvedere "ad horas" allo smaltimento dei rifiuti esistenti lungo la strada 85 Venafrana Km. 6+350 lato destro nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

(omissis)

Fatto

L'Ente ricorrente si duole dell'ordinanza in epigrafe indicata con la quale gli è stato ingiunto, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 22 del 5.2.1997 la rimozione "ad horas" dei rifiuti abbandonati sulla pubblica strada.

A sostegno del gravame deduce violazione di legge (articolo14 Dlgs n.22/1997) ed eccesso di potere in relazione alla previsione normativa di cui agli articoli 2 del Dlgs n.143/1994 e 6 e 21 del Dlgs n. 22/1997.

Il Comune di Presenzano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2001 la causa è stata introitata per la decisione.

 

Diritto

L'Azienda pubblica ricorrente impugna l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti sulla strada statale in epigrafe indicata, evidenziando che per legge l'obbligo di smaltimento dei rifiuti incombe sullo stesso Comune.

In particolare lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 22/1997 (articoli 14 e 21) — la violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a del Dlgs 26.2.1994 n.143, istitutivo dell'ANAS — in quanto l'ordinanza impugnata intende obbligare l'Ente ricorrente ad un'attività istituzionalmente ad esso estranea quale la rimozione dei rifiuti — la violazione dell'articolo 58, comma 3, e 49, comma 2, del Dlgs n. 22/1997 perché l'Ente provvede alla gestione e manutenzione delle strade con fondi statali laddove le norme richiamate prevedono che i costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade od aree pubbliche sono coperti dai Comuni mediante istituzione di una tariffa, non dovendone derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

Il ricorso è fondato in relazione al profilo assorbente della violazione dell'articolo14 del Dlgs n. 22/1997.

Ai sensi di tale norma il proprietario di un'area sulla quale sono stati depositati da terzi rifiuti è obbligato alla rimozione dei medesimi solo in caso di accertata imputabilità a titolo di dolo o colpa.

Ciò perché l'ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone appunto l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole (TAR Campania-Napoli, sezione V, n. 3640 del 3 dicembre 1998 e n.286 del 5 febbraio 1999; TAR Emilia Romagna-Bologna, II sezione, n. 490 del 4 ottobre 1999).

In altri termini gli adempimenti concernenti il ripristino dell'area oggetto dell'abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all'inquinamento (TAR Lombardia Milano, I sezione, n. 484 del 15 febbraio 1999; TAR Basilicata, n. 385 del 23 settembre 1999).

Nella specie, è anzitutto mancata ogni attività di accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario nonché qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico dell'Ente.

In punto di fatto, poi, le caratteristiche del bene, ed in particolare la sua estensione e la sua difficile controllabilità, sono tali da non far emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza dell'Ente ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sezione I

Accoglieil ricorso in epigrafe proposto dall'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) e per l'effetto pronuncia l'annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 giugno e del 18 ottobre 2001.

(omissis)

Depositata il 12 marzo 2002.

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